§ 3.17.29 - Legge Regionale 28 marzo 1988, n. 15.
Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli» .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:28/03/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [9]
Art. 5.  [10]


§ 3.17.29 - Legge Regionale 28 marzo 1988, n. 15.

Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli» [1].

(B.U. 28 marzo 1988, n. 39).

 

Art. 1. [2]

     1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la «Scuola Mosaicisti del Friuli», con sede a Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.

     2. La gestione delle attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli è affidata a un consorzio tra enti locali a cui possono aderire anche altri enti pubblici. E' consentita altresì l'adesione al consorzio di enti privati purchè le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici.

     3. Per la costituzione del consorzio gli enti aderenti sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale degli scopi, della durata, degli organi di gestione consortile e delle condizioni e modalità di adesione e recesso. Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici [3].

     3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva [4].

 

     Art. 2. [5]

     1. La Regione riconosce nel consorzio di cui all'articolo 1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia, ai fini della sua registrazione e della certificazione dei mosaici prodotti dalla Scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale. I criteri per il riconoscimento e la certificazione del mosaico artistico di qualità del Friuli Venezia Giulia sono approvati dall'assemblea del consorzio.

 

     Art. 3.

     1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) [6].

     2. Gli attestati conseguiti dagli allievi al termine dei corsi sono validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale [7].

     3. La Regione favorisce la collaborazione della Scuola con le istituzioni scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo iniziative di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito [8].

 

     Art. 4. [9]

     1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.

 

     Art. 5. [10]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 18 - Programma 2.4.1 - Spese correnti - Categoria 1.6 Sezione VI - il capitolo 6286 [1.1.162.3.06.05] con la denominazione: «Sovvenzione al Consorzio per la gestione della "Scuola Musaicisti del Friuli" per lo svolgimento dell'attività didattica» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, cui si provvede:

     a) per lire 540 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1150 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 18 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi);

     b) per lire 60 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 del medesimo stato di previsione.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6286 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l'anno 1988.

     3. Sul precitato capitolo 6286 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione già citato.]


[1] Titolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9.

[6] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2010, n. 9, già modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.