§ 5.2.79 – L.R. 9 marzo 2001, n. 8.
Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:09/03/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale).
Art. 2.  (Atto aziendale).
Art. 3.  (Collegio sindacale).
Art. 4.  (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie).
Art. 4 bis.  (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie)
Art. 4 ter.  (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sociosanitarie)
Art. 5.  (Accreditamento istituzionale).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di donazione e trapianto).
Art. 7.  (Inserimento lavorativo delle persone handicappate).
Art. 8.  (Borsa di inserimento lavorativo).
Art. 9.  (Commissione regionale per il disadattamento e la devianza).
Art. 10.  (Modifiche e abrogazioni di norme regionali).
Art. 11.  (Norme finanziarie).


§ 5.2.79 – L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

(B.U. 14 marzo 2001, n. 11).

 

Art. 1. (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale). [1]

     1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

     a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;

     b) [i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati] [2];

     c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze suddette, o loro delegati [3].

     2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell’ANCI, uno dell’UPI e uno di Federsanità-ANCI.

     3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell’ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall’Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

     4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

     5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età [4].

     6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall’insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

     7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

     a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali [5];

     b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e socio-sanitario regionale;

     c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario [6];

     d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 [7];

     d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali [8];

     e) [collabora con la Regione per l’attuazione dei principi di cui dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)] [9];

     f) [esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche] [10];

     g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell’Agenzia regionale della sanità;

     h) [partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine] [11];

     i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all’articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;

     l) designa uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie [12].

     8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti [13].

     9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi [14].

     9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali [15].

     9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali [16].

     10. [La Conferenza è supportata tecnicamente dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall’Agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un’apposita rappresentanza ristretta individuata all’interno della Conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il Presidente] [17].

     11. [Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6] [18].

     12. [Su richiesta della Conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della Conferenza stessa] [19].

 

     Art. 2. (Atto aziendale).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.

 

     Art. 3. (Collegio sindacale). [20]

     1. Il Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali svolge le funzioni previste dall'articolo 3 ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 e dall'articolo 37 della legge regionale 49/1996.

     2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e due designati, rispettivamente:

     a) per le Aziende per i servizi sanitari, dalla Rappresentanza della Conferenza dei sindaci, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994 e successive modifiche;

     b) per le Aziende ospedaliere, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale;

     c) per le Aziende ospedaliero-universitarie, uno dall’Università degli studi e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale [21].

     3. [22].

 

     Art. 4. (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie). [23]

     1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

     a) i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

     b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

     c) i criteri e le procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

     2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

     3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio- sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:

     a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;

     b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;

     b bis) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche con destinazione vincolata in seguito a donazione, anche condotte o gestite da soggetti terzi [24];

     b ter) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali destinate all’accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002 [25].

     3 bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali destinate all’accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all’esercizio delle relative attività, rimangono sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 3 [26].

     4. La legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 e la legge regionale 20 aprile 1988, n. 21 sono abrogate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 4 bis. (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie) [27]

     1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

     2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonchè l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

     3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

     4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

     5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

     6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

     7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

     8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

     9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.

     10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

     11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

     a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;

     b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

     c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

     d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.

     12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.

 

     Art. 4 ter. (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sociosanitarie) [28]

     1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

     2. L'esercizio dell'attività sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonchè l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

     3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

     4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti adottati dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

     5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonchè della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

     6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

     7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

     8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociosanitaria è revocata nei seguenti casi:

     a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;

     b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

     c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

     d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente Azienda per i servizi sanitari.

     9. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio irrogano le sanzioni amministrative disposte dal presente articolo e ne introitano i relativi proventi.

 

     Art. 5. (Accreditamento istituzionale). [29]

     1. In attuazione dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con una o più deliberazioni, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

     a) il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;

     b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, finalizzati a garantire e promuovere la migliore qualità delle prestazioni;

     c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento.

     2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito, all'interno degli indirizzi e degli standard definiti dalla programmazione nazionale e regionale, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.

     3. Fino alla data di esecutività delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dell'accreditamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [30].

     4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, può essere concesso l'accreditamento, in via provvisoria, e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di cui al predetto comma limitatamente all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, a condizione che si tratti di:

     a) prestazioni specificamente previste dagli atti regionali di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;

     b) prestazioni finalizzate alla trasformazione di attività di degenza, già oggetto di accreditamento temporaneo, in attività ambulatoriale.

     5. L'accreditamento provvisorio è subordinato al possesso dei soli requisiti indicati alle voci "Organizzazione generale (OG)" e "Requisiti generali per gli ambulatori specialistici (AS)" dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852, ed è effettuato con la procedura prevista dall'allegato B alla medesima deliberazione.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di donazione e trapianto).

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.

     2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

     a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

     b) dell'intervento di trapianto;

     c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

     2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all’estero [31].

     3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2 e al comma 2 bis [32].

     4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

     a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

     b) dell'intervento di espianto;

     c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

     5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore di organo deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro [33].

     5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso [34].

     6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [35].

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.

 

     Art. 7. (Inserimento lavorativo delle persone handicappate).

     1. Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.

 

     Art. 8. (Borsa di inserimento lavorativo).

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 9. (Commissione regionale per il disadattamento e la devianza).

     1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

     2. L'organismo di cui al comma 1 ha la seguente composizione:

     a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale Presidente;

     b) gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale, lavoro, volontariato;

     c) il Direttore del Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

     d) il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

     e) il Presidente del Tribunale di sorveglianza;

     f) il Direttore del Centro per la Giustizia minorile;

     g) un Direttore di Istituto penitenziario;

     h) un Direttore di Servizio sociale per adulti;

     i) il Direttore dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni;

     l) gli Assessori ai servizi sociali di due Amministrazioni provinciali;

     m) gli Assessori ai servizi sociali di due Comuni;

     n) i Direttori generali di due Aziende per i servizi sanitari;

     o) i Coordinatori delle Sottocommissioni "Adulti" e "Minori";

     p) i referenti di organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

     3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.

     4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 10. (Modifiche e abrogazioni di norme regionali).

     [1. (Omissis).] [36]

     2. [37].

     3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10, le parole "e in applicazione dell'articolo 35 della medesima legge regionale n. 10/88" sono abrogate.

     4. [38].

     [5.] [39]

     6. [40].

     7. [41].

     8. E' abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

     9. [42].

     10. [43].

     11. [44].

 

     Art. 11. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.


[1] Articolo modificato dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23. Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[2] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[3] Lettera già modificata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificata dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[4] Comma modificato dall’art. 17 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[7] Lettera già modificata dall’art. 63 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, sostituita dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificata dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[8] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[9] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[10] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[11] Lettera sostituita dall’art. 14 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[12] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[15] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[16] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[17] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[18] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[19] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[20] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[21] Comma già sostituito dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 a decorrere dall’1 gennaio 2003, come stabilito dal comma 14 dell’art. 12 della stessa L.R. 2002/13 e così ulteriormente sostituito dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[22] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002.

[23] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17.

[24] Lettera aggiunta dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002.

[25] Lettera aggiunta dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[26] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[27] Articolo inserito dall'art. 174 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 101 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[28] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 101 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[29] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17.

[30] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 12, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[31] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[32] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[33] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[34] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[35] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23 e così sostituito dall’art. 19 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[36] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica la lettera b), comma 6, art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[37] Sostituisce il comma 2, art. 33 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[38] Modifica il comma 2, art. 13 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[39] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6. Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 19 maggio 1998, n. 10.

[40] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21.

[41] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21.

[42] Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 18 aprile 1997, n. 16.

[43] Modifica la lettera b), comma 2, art. 4 della L.R. 18 aprile 1997, n. 17.

[44] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificava il comma 4, art. 4 della L.R. 4 giugno 1999, n. 14.