§ 5.2.57 - Legge Regionale 20 aprile 1988, n. 21.
Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:20/04/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il Iº comma dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il 5º comma dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il 2º comma dell'art. 17 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:


§ 5.2.57 - Legge Regionale 20 aprile 1988, n. 21.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato».

(B.U. 21 aprile 1988, n. 49).

 

Art. 1.

     Il Iº comma dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il 5º comma dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Il 2º comma dell'art. 17 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Norme già inserite nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].