§ 86.11.6b - D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:07/06/2000
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
Art. 2.  Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
Art. 3.  Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-bis


§ 86.11.6b - D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonchè di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale.

(G.U. 22 giugno 2000, n. 144)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed in particolare l'articolo 4;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed in particolare gli articoli 3, comma 1-bis, 19-ter e 8;

     Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

     Udito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2000;

     Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati;

     Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

     1. Nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le parole: "la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies.", sono sostituite dalle seguenti: "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.".

 

     Art. 2. Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

     1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è aggiunto il seguente: "Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.".

 

     Art. 3. Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-bis

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.".