§ 3.14.55 – L.R. 4 giugno 1999, n. 14.
Disciplina del commercio su aree pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:04/06/1999
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità e definizioni).
Art. 2.  (Autorizzazione amministrativa).
Art. 3.  (Esercizio dell’attività).
Art. 4.  (Prescrizioni per i prodotti alimentari).
Art. 5.  (Disposizioni relative ai mercati).
Art. 6.  (Posteggi).
Art. 7.  (Determinazione delle aree relative alle fiere).
Art. 8.  (Orari relativi al commercio su aree pubbliche).
Art. 9.  (Subingresso).
Art. 10.  (Ambito di applicazione).
Art. 11.  (Consistenza degli esercizi).
Art. 12.  (Revoca dell’autorizzazione).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Norme transitorie e finali).
Art. 15.  (Abrogazioni).


§ 3.14.55 – L.R. 4 giugno 1999, n. 14. [1]

Disciplina del commercio su aree pubbliche.

(B.U. 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità e definizioni).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio su aree pubbliche.

     2. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

     b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

     c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

     d) per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

     e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

     f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

     g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

 

     Art. 2. (Autorizzazione amministrativa).

     1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice:

     a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

     b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

     2. Nella domanda l’interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2;

     b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

     3. L’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

     4. L’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia, a scelta dell’interessato.

     5. L’autorizzazione di cui al comma 3 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell’operatore.

     6. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) trasferimento del titolare dell’attività già presente nel mercato;

     b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l’assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell’articolo 6, commi 6 e 8;

     c) anzianità storica dell’operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

     7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all’articolo 5, comma 2.

     8. Al richiedente, già intestatario sia dell’autorizzazione prevista al comma 3, sia di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4.

     9. Il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 4 a coloro che non risiedono sul territorio regionale è subordinato alla dimostrazione della titolarità di altra autorizzazione al commercio in forma esclusivamente itinerante rilasciata da una altra Regione, mediante allegazione alla relativa domanda della copia conforme all’originale del titolo già in possesso.

     10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

     11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

     12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Esercizio dell’attività).

     1. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esplicato.

     2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresì individuate le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

     3. I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

     4. L’operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l’attività in forma itinerante, nonché l’agricoltore di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, possono sostare nello stesso punto nel rispetto dell’orario fissato ai sensi dell’articolo 8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

     5. Gli operatori cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, abilitati nel loro Paese allo svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l’osservanza delle norme igienico- sanitarie, delle norme che regolano l’uso del suolo pubblico, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune ai sensi della presente legge.

     6. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell’ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.

     7. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

     8. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

     9. L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell’esercizio dell’attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

     10. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.

     11. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all’articolo 5, comma 10, e nelle fiere.

     12. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri urbani di maggiori dimensioni.

     13. E’ abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

     14. Resta comunque salvo il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

     14 bis. I Comuni possono dare in concessione la gestione operativa dei mercati e delle fiere ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, oppure ai Centri di coordinamento tra gli stessi, ferme restando in capo ai Comuni medesimi tutte le funzioni amministrative. La concessione della gestione è disciplinata da apposita convenzione [2].

 

     Art. 4. (Prescrizioni per i prodotti alimentari).

     1. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l’una e per l’altra attività. Tanto l’abilitazione alla somministrazione quanto la tipologia merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l’abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l’abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l’autorizzazione può essere rilasciata per una sola delle due attività.

     2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche, trova applicazione l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come recepita dalla legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

     3. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

     4. L’esercizio dell’attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all’autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata [3].

     5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.

     6. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, della legge 287/1991, ed in deroga al precedente comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

 

     Art. 5. (Disposizioni relative ai mercati).

     1. L’attività disciplinata dalla presente legge ed esercitata nei mercati è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 3, ed alla concessione decennale di posteggio di cui all’articolo 6, salvo quanto disposto dai commi 10 e 11.

     2. L’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le loro modalità di funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale. Il regolamento è adottato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e può essere periodicamente aggiornato.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce, anche in osservanza alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, l’ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

     4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza al dettato di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, la superficie degli stessi, nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

     5. L’ampiezza delle aree è stabilita nel regolamento, indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

     6. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico solo in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dall’articolo 6.

     7. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all’esercizio stagionale dell’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

     8. Le aree destinate alle fiere non fanno parte delle aree previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento istitutivo delle relative fiere.

     9. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività ed i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull’area offerta.

     10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive ed in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della regione Friuli-Venezia Giulia.

     11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10:

     a) trova applicazione l’articolo 7, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

     b) la determinazione delle aree avviene secondo le modalità di cui al comma 8.

     12. Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e nei Comuni privi di rete distributiva al dettaglio, come identificati con deliberazione della Giunta regionale, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.

     13. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

 

     Art. 6. (Posteggi).

     1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all’articolo 5 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, ha una durata di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all’articolo 5, comma 10, nonché alle fiere.

     2. L’operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

     3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all’articolo 5, comma 10, nonché le fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

     4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

     5. Il Comune deve mettere a disposizione del richiedente l’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 3, una planimetria continuamente aggiornata dei relativi posteggi esistenti nel territorio del Comune medesimo o indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

     6. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un’autorizzazione di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli-Venezia Giulia. L’area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

     7. La disposizione di cui al comma 6 non trova applicazione nei mercati di cui all’articolo 5, comma 10, nonché nelle fiere.

     8. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 6 è deliberato dai Comuni.

     9. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

     10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa l’assunzione da parte dell’operatore dell’onere, giornaliero, di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare, laddove l’attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.

     11. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato dal Comune.

     12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all’interessato dal Comune.

     13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell’operatore. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 7. (Determinazione delle aree relative alle fiere).

     1. Le aree destinate alle fiere sono determinate con il regolamento istitutivo delle fiere relative, secondo il disposto di cui all’articolo 5, comma 8, e sono riservate ai titolari di autorizzazione di cui all’articolo 2, commi 3 e 4.

     2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio regionale. Trova applicazione l’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

     3. Le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 5, 6 e 9 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo. Il Comune comunque può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera corrispondente venga istituita come fiera di determinati prodotti.

     4. L’assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;

     b) titolarità dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 4;

     c) anzianità storica dell’operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

     5. Ulteriori criteri di priorità possono essere previsti nel regolamento istitutivo delle fiere.

     6. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni della fiera.

     7. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

     8. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa nell’albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.

     9. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l’assegnazione di area pubblica o l’effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell’anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

 

     Art. 8. (Orari relativi al commercio su aree pubbliche).

     1. I Comuni stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

     2. Il Sindaco, con ordinanza, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, stabilisce gli orari dei mercati e delle fiere, nonché, per comprovate esigenze, le eventuali modifiche temporanee, deroghe, nonché temporanee limitazioni d’orario. Stabilisce inoltre gli orari per l’esercizio del commercio in forma itinerante.

     3. I giorni e gli orari di attività degli operatori su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per i commercianti in sede fissa.

     4. I mercati che alla data del 31 ottobre 1998 si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato.

     6. L’ordinanza di cui al comma 2 stabilisce le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta al comma 5.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche nell’ipotesi delle fiere disciplinate dall’articolo 7, qualora tali manifestazioni cadano in giorni domenicali o festivi.

     8. Nei mercati e nelle fiere di cui agli articoli 5 e 7 non possono essere stabiliti, per coloro che vi operano, giorni ed orari di attività diversi ed il regime delle modifiche, delle deroghe e dei limiti di cui al comma 2 deve essere uniforme.

 

     Art. 9. (Subingresso).

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del titolo autorizzativo a chi subentra nello svolgimento dell’attività commerciale, sempreché sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2.

     2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento del posteggio è comunque sempre compreso nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

     3. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, alla data del trasferimento dell’azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2, il termine per la presentazione della denuncia di cui all’articolo 2 della legge regionale 27/1997, è stabilito, ai fini delle regolarizzazioni prescritte dalla presente legge, in un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

     4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta dal comma 3.

     5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui al comma 3. L’erede ed il donatario, qualora privi dei requisiti prescritti dalla presente legge, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell’azienda commerciale ad un terzo soggetto.

     6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui all’articolo 2 della legge regionale 27/1997 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il titolare deve effettuare, ai fini della reintestazione del titolo autorizzativo, la denuncia di cui all’articolo 2 della legge regionale 27/1997 entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza di esercitare l’attività commerciale.

     7. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 5, nonché l’articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, e le relative disposizioni regolamentari.

 

     Art. 10. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica anche:

     a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l’attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio [4];

     b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

     2. La presente legge non si applica:

     a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

     b) agli agricoltori di cui alla legge 59/1963, e successive modifiche e integrazioni, i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della medesima legge 59/1963, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la denuncia resa ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27/1997 sostitutiva dell’autorizzazione richiesta dalla legge 59/1963.

 

     Art. 11. (Consistenza degli esercizi).

     1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l’operatore ha la residenza o la sede legale.

     2. Nell’ipotesi in cui l’operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della circoscrizione provinciale cui appartiene il Comune.

     3. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rese sugli atti e sui modelli in uso.

     4. Ogni cambio di residenza dell’operatore deve essere comunicato dal medesimo al Comune competente ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 12. (Revoca dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione è revocata:

     a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) qualora trattasi di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 3, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio di cui all’articolo 6, commi 9 e 10;

     c) qualora trattasi di autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 4, nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 2;

     e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi dell’articolo 13.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, è punito con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

     2. Ai fini del comma 1, esercita l’attività senza la prescritta autorizzazione anche il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione ai sensi del comma 7, e l’attività venga svolta durante il periodo della sospensione medesima, ed esercita l’attività fuori del territorio previsto dall’autorizzazione anche il titolare

dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 3, che la utilizza in un posteggio diverso da quello in essa indicato.

     3. Ai fini del comma 1, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio.

     4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera b), chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

     5. Chiunque, nei mercati di cui all’articolo 5, comma 10, qualora destinati a merceologie esclusive, e nelle fiere, per la fattispecie di cui all’articolo 7, comma 3, secondo periodo, venda o esponga per la vendita prodotti non rientranti tra quelli per i quali il mercato o la fiera sono stati istituiti, è punito con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e con la confisca dei beni.

     6. Con il regolamento di cui al comma 1 dell’articolo 3, i Comuni possono fissare riduzioni fino al 50 per cento del minimo e massimo dell’ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ferme restando le procedure di confisca previste.

     7. In caso di recidiva il Comune può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

     8. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 14. (Norme transitorie e finali).

     1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni della presente legge.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4, il commercio su aree pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui alla normativa regionale vigente.

     3. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all’entrata in vigore della presente legge, purché non contrastino con la stessa.

     4. Ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge si applica la legge regionale 27/1997.

     4 bis. Nell’adozione dei Regolamenti disciplinati dalla presente legge, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [5].

     5. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n. 112, come recepita dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della presente legge. Le autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, sono valide quali titoli autorizzatori ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della presente legge.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. E’ abrogata la legge regionale 34/1995, come modificata ed integrata dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 27/1997.

     2. Ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1.


[1] Abrogata dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[2] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.