§ 5.2.72 – L.R. 30 agosto 1994, n. 12.
Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:30/08/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità della legge.
Art. 3.  Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino.
Art. 4.  Integrazione delle politiche sanitarie e sociali.
Art. 5.  Rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università.
Art. 6.  Rapporti con le strutture sanitarie extraospedaliere di riabilitazione.
Art. 7.  Agenzia regionale della sanità.
Art. 8.  Aziende sanitarie regionali.
Art. 9.  Costituzione delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 10.  Organi delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 11.  Direttore generale.
Art. 12.  Collegio dei revisori.
Art. 13.  (Conferenza dei sindaci).
Art. 14.  Principi fondamentali.
Art. 15.  Direttore amministrativo.
Art. 16.  Direttore sanitario.
Art. 17.  (Coordinatore socio-sanitario).
Art. 18.  Consiglio dei sanitari.
Art. 18 bis.  (Collegio di direzione).
Art. 19.  Nucleo di controllo interno.
Art. 20.  Ospedale.
Art. 21.  Distretto.
Art. 22.  Dipartimento di prevenzione.
Art. 23.  Dipartimento per la salute mentale.
Art. 24.  Aziende ospedaliere regionali.
Art. 25.  Adempimenti della Giunta regionale.
Art. 26.  Commissari straordinari.
Art. 27.  Direttori generali delle aziende ospedaliere.
Art. 28.  Disposizioni transitorie in materia di contabilità e patrimonio.
Art. 29.  Sperimentazione.
Art. 30.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 31.  Disposizioni in materia di assistenza indiretta.
Art. 31 bis.  Disposizioni in materia di associazione delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 32.  Norme transitorie.
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
Art. 34.  Istituzione del Servizio degli affari istituzionali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali.
Art. 35.  Comandi di personale.
Art. 36.  Norma finale.


§ 5.2.72 – L.R. 30 agosto 1994, n. 12. [1]

Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale.

(B.U. 31 agosto 1994, n. 35).

 

TITOLO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta le norme e i principi di ordinamento e di organizzazione essenziali per il graduale avvio del riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in armonia con i principi contenuti nella legge regionale 15 giugno 1993, n. 41.

 

     Art. 2. Finalità della legge.

     1. Il riordino del Servizio sanitario regionale è finalizzato alla qualificazione delle prestazioni, assicurando ai cittadini i migliori livelli di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse disponibili garantendo la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi e perseguendo l'integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.

 

     Art. 3. Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino.

     1. La partecipazione consultiva ai processo di pianificazione sanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, è disciplinata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da atti di indirizzo della Giunta regionale.

     2. La partecipazione e la tutela dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari sono garantite, nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e tenuto conto della legge regionale 1° giugno 1985, n. 23, in quanto applicabile, da atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale e finalizzati a favorire l'azione dei cittadini e delle loro organizzazioni all'interno delle strutture sanitarie.

     3. Specifiche intese tra il Direttore generale delle singole Aziende sanitarie regionali e le organizzazioni interessate definiscono le modalità di raccolta, analisi e valutazione delle rimostranze e delle proposte sul funzionamento dei servizi da parte degli utenti. Le predette intese sono definite sentito il parere della rappresentanza della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 13, comma 2. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si considera reso favorevolmente.

 

     Art. 4. Integrazione delle politiche sanitarie e sociali. [2]

     [1. Per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali la Regione, le Province, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari definiscono intese di programma per stabilire i modelli organizzativi ed i rapporti economici relativi alla gestione integrata delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie.

     2. Nel quadro delle intese di programma di cui al comma 1 ed a seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende per i servizi sanitari assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali. I relativi oneri sono a carico degli Enti medesimi e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

     3. Fino alla definizione delle intese di cui ai commi 1 e 2,5a gestione delle attività socio-sanitarie avviene con le modalità e condizioni vigenti, in quanto compatibili e salvo diversa determinazione dei Comuni.]

 

     Art. 5. Rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università.

     1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale i rapporti tra la Regione, le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università sono disciplinati da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 6. Rapporti con le strutture sanitarie extraospedaliere di riabilitazione.

     1. La Giunta regionale definisce la rete delle strutture sanitarie extraospedaliere di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto del ruolo e della funzione, entro il Servizio sanitario regionale, ad esse assegnato dalle disposizioni vigenti.

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

     Art. 7. Agenzia regionale della sanità.

     1. La costituzione, l'assetto organizzativo e le competenze dell'Agenzia regionale della sanità, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 sono disciplinati con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Aziende sanitarie regionali.

     1. Le Aziende sanitarie regionali sono le Unità sanitarie locali e gli ospedali di cui all'articolo 9 che assumono la denominazione rispettivamente di Aziende per i servizi sanitari ed Aziende ospedaliere.

     2. L'ambito territoriale delle Aziende per i servizi sanitari è quello definito dall'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall'articolo 124 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 ed in corrispondenza le Unità sanitarie locali assumono le seguenti denominazioni:

a) l'Unità sanitaria locale n. 1: Azienda per i servizi sanitari n. 1, «Triestina»;

b) l'Unità sanitaria locale n. 2: Azienda per i servizi sanitari n. 2, «Isontina»;

c) l'Unità sanitaria locale n. 3: Azienda per i servizi sanitari n. 3, «Alto Friuli»;

d) l'Unità sanitaria locale n. 4: Azienda per i servizi sanitari n. 4, «Medio Friuli»;

e) l'Unità sanitaria locale n. 5: Azienda per i servizi sanitari n. 5, «Bassa Friulana»;

f) l'Unità sanitaria locale n. 6: Azienda per i servizi sanitari n. 6, «Friuli Occidentale».

 

     Art. 9. Costituzione delle Aziende sanitarie regionali.

     1. Le Unità sanitarie locali sono costituite in Azienda con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1994 e con effetto dall'1 gennaio 1995.

     2. Con lo stesso provvedimento è attribuita alle Aziende per i servizi sanitari la personalità giuridica pubblica e sono trasferiti alle medesime i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, nonchè tutti i beni indicati all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [3].

     2 bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed i Comuni interessati provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell'atto ricognitivo non abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione [4].

     3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono individuate, sentite le conferenze dei sindaci, le sedi delle Aziende per i servizi sanitari.

     4. Contestualmente alla costituzione delle Aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1, sono soppresse le Unità sanitarie locali nella loro attuale configurazione giuridica [5].

     5. L'Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e gli Ospedali riuniti di Trieste, classificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, nonchè l'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1993, sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 e con decorrenza degli effetti non successiva alla data dell'1 gennaio 996.

     6. L'Ospedale di Gorizia e l'Ospedale di Monfalcone sono costituiti in Azienda ospedaliera, con le procedure di cui al comma 5, in quanto già dotati delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa valutazione della Giunta regionale di un progetto di unificazione integrata delle funzioni specialistiche predisposte dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari «Isontina». Nelle more della costituzione in Azienda ciascuna delle predette strutture è soggetta alla disciplina prevista dal successivo articolo 20.

     7. A seguito dell'applicazione della legge regionale di riordino della rete ospedaliera, da emanarsi ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere costituite ulteriori Aziende ospedaliere secondo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente e previa valutazione dei risultati del processo di aziendalizzazione [6].

     8. L'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine, già classificato ospedale specializzato provinciale ai sensi degli articoli 20 e 24 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituisce presidio ospedaliero dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4, Medio Friuli ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 20. u Direttore generale della predetta Azienda, entro due anni dalla costituzione della stessa, provvede a dar corso alle procedure per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, dell'Istituto quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.

     9. La Giunta regionale può emanare atti di indirizzo per disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali nonchè per i trasferimenti di cui al comma 2.

 

     Art. 10. Organi delle Aziende sanitarie regionali.

     1. Sono organi delle Aziende sanitarie regionali:

     a) il Direttore generale, al quale sono riservati la legale rappresentanza e tutti i poteri di gestione;

     b) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 11. Direttore generale.

     1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, in conformità alla vigente legislazione statale e regionale [7].

     2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Regione, della corretta ed efficiente gestione delle risorse a disposizione dell'azienda e del livello qualitativo delle prestazioni rese.

     3. Il Direttore generale adotta l’atto aziendale, il Piano attuativo locale ovvero il Piano attuativo ospedaliero e i Programmi attuativi territoriali, determina, sentiti i responsabili delle strutture operative, gli obiettivi, assegna loro il budget e ne controlla la gestione [8].

     4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento da parte dell'Azienda sanitaria regionale degli obiettivi di cui al comma 2 per due esercizi consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, dichiara la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.

 

     Art. 12. Collegio dei revisori.

     1. La costituzione del Collegio dei revisori, i compiti, le modalità di funzionamento e il trattamento economico dei suoi componenti, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

     Art. 13. (Conferenza dei sindaci). [9]

     1. La Conferenza dei sindaci è l’organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

     a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), e successive modifiche;

     b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale (PAL) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche;

     c) [addivengono all’intesa con l’Azienda per i servizi sanitari sulle attività socio-sanitarie comprese nel PAL] [10];

     d) [partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine] [11];

     e) esercitano, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera d), le funzioni di cui all’articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;

     f) verificano l’andamento generale dell’attività delle Aziende per i servizi sanitari;

     g) esprimono parere sulla nomina del Coordinatore socio-sanitario, con le modalità indicate all’articolo 17. Qualora il Coordinatore socio-sanitario assuma anche le funzioni di direzione dei servizi in delega, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 517/1993, il parere espresso è vincolante;

     h) designano uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende per i servizi sanitari [12].

     2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta [13].

     3. [Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all’ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari] [14].

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

 

     Art. 14. Principi fondamentali.

     1. L'Azienda per i servizi sanitari si articola in Direzione generale e in strutture operative.

     2. La Direzione generale dell'Azienda per i servizi sanitari è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso in cui l'Azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     3. La Direzione generale si avvale di uffici istituiti dal Direttore generale d’intesa con i restanti componenti della Direzione generale individuati al comma 2. Gli uffici e i settori di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 sono soppressi contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale e comunque entro novanta giorni dalla costituzione dell'Azienda per i servizi sanitari [15].

     4. Sono strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari i distretti, gli ospedali, la struttura denominata «dipartimento di prevenzione» e la struttura denominata «dipartimento per la tutela della salute mentale».

     5. Il Direttore generale può individuare altre strutture operative. Il responsabile delle strutture operative è nominato dal Direttore generale di norma fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari appartenente alla stessa struttura operativa; dura in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale. Il responsabile della struttura operativa può essere altresì nominato anche tra personale esterno all'Azienda per i servizi sanitari mediante il ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato. In tal caso valgono le modalità previste per il contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e gli emolumenti attribuibili non possono superare il settanta per cento di quello del Direttore generale.

     6. Le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari si articolano in unità operative caratterizzate dalla:

     a) presenza di un solo responsabile;

     b) significatività delle attività svolte in termini quantitativi e strategici;

     c) corrispondenza ad uno o più centri di costo.

     Un'unità operativa fa parte di una sola struttura operativa.

     7. L'Azienda per i servizi sanitari è organizzata sulla base del principio della responsabilizzazione per obiettivi. Gli obiettivi e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento sono determinati dalla Regione e costituiscono il presupposto per la formulazione del piano annuale dell'Azienda per i servizi sanitari.

     8. Nell'ambito del piano annuale di cui al comma 7 il Direttore generale determina gli obiettivi di ciascuna struttura operativa e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento. Il responsabile di ciascuna struttura operativa risponde dei risultati raggiunti.

     9. Il Direttore generale garantisce il coordinamento tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari che, pur operando nell'ambito della loro autonomia, devono agire in maniera integrata.

     10. Il Direttore generale per il raggiungimento di finalità programmatiche definite o per realizzare specifici progetti obiettivo può istituire dipartimenti intesi quali modalità organizzative riguardanti più unità operative anche appartenenti a strutture operative diverse. Le modalità di funzionamento o di nomina del responsabile di dipartimento sono disciplinate dalla Giunta regionale con atti di indirizzo.

     10 bis. Il Direttore generale può avvalersi di uffici, fino ad un massimo di tre, organizzati quali strutture operative ai sensi del comma 5, per la trattazione delle materie relative alle aree:

     a) programmazione e controllo;

     b) tecnologie e investimenti;

     c) politiche del personale [16].

 

     Art. 15. Direttore amministrativo.

     1. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi centrali e coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Il Direttore amministrativo, in particolare, garantisce la corretta ed efficiente impostazione e gestione della contabilità dell'Azienda per i servizi sanitari, nonchè tutti i fatti amministrativi ed economico-finanziari, in relazione sia alle necessità informative a supporto dei processi decisionali e di controllo interni, sia alle esigenze derivanti dalla normativa di natura contabile e fiscale. Il Direttore amministrativo, in tale ambito, assicura il decentramento delle attività di gestione amministrativa presso le strutture operative, fornendo loro il necessario supporto funzionale.

     1 bis. L'incarico di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti ovvero in strutture sanitarie pubbliche o private o in pubbliche amministrazioni di cui dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di media o grande dimensione [17].

 

     Art. 16. Direttore sanitario.

     1. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari e coadiuva il Direttore generale del governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento a tutela della salute di area specifica, al controllo di gestione dell'Azienda ed al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, nonchè collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.

 

     Art. 17. (Coordinatore socio-sanitario). [18]

     1. Il Coordinatore socio-sanitario coadiuva il Direttore generale nel governo dell’Azienda per i servizi sanitari svolgendo attività di supporto per la programmazione e l’indirizzo delle attività socio-sanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie.

     2. Il Coordinatore socio-sanitario è nominato dal Direttore generale, previo parere della Rappresentanza dei sindaci di cui all’articolo 13, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, ed è individuato preferibilmente tra il personale appartenente alla dirigenza delle Aziende per i servizi sanitari o a quella dei servizi sociali dei Comuni, che abbia acquisito competenze o maturato esperienze per almeno cinque anni nei settori socio-assistenziale o socio-sanitario. Il Coordinatore socio-sanitario può essere altresì individuato tra personale laureato diverso da quello indicato al primo periodo, purché in possesso delle medesime competenze ed esperienze. In caso di individuazione all’esterno dell’Azienda, si fa ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all’articolo 14, comma 5, oppure alle disposizioni di cui all’articolo 15 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall’articolo 13 del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 254/2000; dette modalità, in quanto applicabili, possono essere adottate anche nei riguardi della dirigenza proveniente dai servizi sociali dei Comuni.

     3. Nei casi in cui l’Azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 517/1993, il Coordinatore socio-sanitario svolge anche le funzioni di direzione dei suddetti servizi e attività; in tale caso, il Coordinatore, nominato previo parere vincolante della Rappresentanza di cui al comma 2, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, fa parte della Direzione generale dell’Azienda e nei suoi riguardi valgono le norme previste, anche con riferimento alla parte economica, per il Direttore sanitario e per il Direttore amministrativo, in quanto applicabili.

     4. Per la quota di attività rapportabile alle funzioni di cui al comma 3, l’onere relativo agli emolumenti spettanti al Coordinatore socio-sanitario è a carico degli Enti locali.

 

          Art. 18. Consiglio dei sanitari.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento per definire il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonchè per disciplinarne le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento.

     2. Il regolamento di cui al comma 1, deve garantire pari dignità di rappresentanza tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari e, qualora siano presenti due o più presidi ospedalieri non costituiti in azienda, un numero eguale di componenti nel Consiglio dei sanitari per ognuno di essi.

     3. Il parere del Consiglio dei sanitari nelle materie di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, s'intende favorevole ove non sia formulato entro venti giorni dalla richiesta.

 

     Art. 18 bis. (Collegio di direzione). [19]

     1. In ogni Azienda è costituito il Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 254/2000.

 

     Art. 19. Nucleo di controllo interno.

     1. Il Direttore generale si avvale di un nucleo di controllo interno che lo supporta nella verifica del buon andamento dell'attività dell'Azienda per i servizi sanitari rispetto agli obiettivi fissati dal piano annuale, mediante valutazioni periodiche dei costi e dei risultati.

     2. Per le funzioni di cui al comma 1, il Direttore generale può avvalersi, oltrechè di dipendenti dell'Azienda esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, in via temporanea, anche di altri esperti provenienti da istituti specializzati e da istituzioni universitarie.

 

     Art. 20. Ospedale.

     1. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda, sono dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale mediante l'attribuzione, da parte del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, di uno specifico budget, che è determinato tenendo conto dell'attività svolta. Gli ospedali medesimi hanno una contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda.

     2. Ferme restando le competenze attribuite al dirigente medico e al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il Direttore generale affida ad uno dei due predetti dirigenti la responsabilità gestionale dell'ospedale e del relativo budget. E' fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali per l'accesso a uno dei due posti dirigenziali.

     3. L'attività degli ospedali viene verificata dal direttore generale sulla base di un sistema di indicatori periodicamente aggiornato, attraverso il sistema informativo sanitario regionale. Le modalità ed i tempi delle verifiche sono stabiliti con atto di indirizzo della Giunta regionale. Analoghe verifiche possono essere effettuate dalla Regione.

 

     Art. 21. Distretto.

     1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

     2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi sanitari e socio-assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio.

     3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) la popolazione del distretto deve essere superiore a 100.000 abitanti;

b) corrispondenza del territorio del distretto con uno o più ambiti del Servizio sociale dei comuni [20].

     4. E' consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto per particolari situazioni identificabili in [21]:

     a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;

     b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all'afflusso turistico stagionale.

     5. [Sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 il Direttore generale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, entro centoventi giorni dall'attivazione della medesima, individua gli ambiti territoriali dei distretti, previo parere della Provincia e dei Comuni, da esprimersi entro trenta giorni, e trasmette il provvedimento all'approvazione della Giunta regionale] [22].

     6. [Gli ambiti definiti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli determinati con il progetto obiettivo «Servizio sociale di base» approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati adeguano alla nuova articolazione territoriale le preesistenti convenzioni e modalità organizzative] [23].

     7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.

     8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore di spesa. Le relative prestazioni vengono erogate in parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale.

     8 bis. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono effettuate con il Programma delle attività territoriali [24].

     8 ter. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e da contabilità separata [25].

     9. Il Direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari, sentiti l’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all’articolo 40 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore socio-sanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della Direzione generale, nomina con provvedimento motivato il Direttore del distretto, individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell’Azienda per i servizi sanitari medesima ovvero tra quello dirigente del servizio sociale dei Comuni. Il Direttore del distretto può essere altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 254/2000. E’ fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all’articolo 14, comma 5 [26].

     10. Il Direttore del distretto attua le indicazioni della Direzione aziendale, rispondendone al Direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con l’obiettivo di garantire alla popolazione l’ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del Direttore di distretto è altresì quello di supportare la Direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il medesimo Direttore non può essere preposto a più di un distretto nell’ambito dell’Azienda per i servizi sanitari [27].

     10 bis. Il Direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto [28].

     11. [29].

 

     Art. 22. Dipartimento di prevenzione.

     1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura operativa dell'Azienda per i servizi sanitari preposta a garantire l'attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     2. Il dipartimento di prevenzione è caratterizzato da autonomia gestionale ed economico-finanziaria ed è articolato almeno nei seguenti servizi, corrispondenti alle Unità operative di cui all'articolo 14, comma 5:

     a) igiene e sanità pubblica;

     b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

     c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

     d) veterinari, articolati nelle tre aree funzionali previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     3. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. sentiti il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, nomina, con provvedimento motivato, il responsabile del dipartimento di prevenzione individuandolo di norma fra il personale dirigente responsabile di uno dei servizi in cui il dipartimento è articolato. Il Direttore generale può, motivatamente, nominare il responsabile del dipartimento fra il personale dirigente del ruolo sanitario o professionale dell'Azienda per i servizi sanitari medesima, che abbia operato, per almeno tre anni, nell'area della prevenzione. E' fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali richiesti per il personale dipendente. Il predetto dirigente è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito delle risorse assegnategli dal Direttore generale.

     4. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari devono essere organizzati in modo da garantire:

     a) interventi unitari in rapporto alle esigenze del territorio;

     b) il decentramento nell'erogazione delle prestazioni rapportato alle specifiche criticità territoriali per i diversi fattori di rischio concernenti la salute pubblica;

     c) l'utilizzo flessibile delle risorse finanziarie, di personale e di attrezzature tenendo conto del rapporto ottimale fra domanda di prestazioni e offerte di servizi.

     A tal fine le Aziende per i servizi sanitari, in particolare quelle della provincia di Udine, stipulano accordi di programma per coordinare le competenze di uno o più servizi operanti nei loro ambiti territoriali.

     5. La Regione definisce le linee guida per la disciplina delle modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'Azienda per i servizi sanitari, tra dipartimento di prevenzione e distretti. Con apposito regolamento vengono altresì disciplinati i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione, l'Agenzia regionale di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Province, i Comuni e gli Istituti zooprofilattici.

 

     Art. 23. Dipartimento per la salute mentale.

     1. Il dipartimento per la salute mentale è la struttura operativa dell'Azienda per i servizi sanitari preposta all'organizzazione e alla promozione degli interventi rivolti alla tutela della salute mentale della popolazione.

     2. Al dipartimento per la salute mentale è preposto preferibilmente un responsabile, scelto tra il personale medico psichiatra dirigente e nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, sentiti il direttore sanitario. il Direttore amministrativo e il Coordinatore dei servizi sociali. E' fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5. In tal caso il responsabile deve possedere i requisiti professionali richiesti per il personale dipendente. Al responsabile del dipartimento di salute mentale spetta la gestione delle risorse assegnategli dal Direttore generale ai fini del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi.

 

     Art. 24. Aziende ospedaliere regionali.

     1. Alle Aziende ospedaliere regionali si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 25. Adempimenti della Giunta regionale.

     1. Gli atti di indirizzo di cui agli articoli 3, comma 2 e 21, comma 11, ed il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2 sono emanati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

     2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, lo stesso si intende reso favorevolmente.

 

     Art. 26. Commissari straordinari.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Commissari straordinari delle Unità sanitarie locali, individuando: a) un Commissario per l'Unità sanitaria locale n. 1 «Triestina»; b) un Commissario per l'Unità sanitaria locale n. 2 «Goriziana»; c) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 3 «Carnica» e n. 4 «Gemonese»;

d) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 5 «Cividalese», n. 6 «Sandanielese» e n. 7 «Udinese»;

e) un Commissario per l'Unità sanitaria locale n. 8 «Bassa Friulana»; f) un Commissario per le Unità sanitarie locali n. 9 «Sanvitese», n. 10 «Maniaghese e Spilimberghese», n. 11 «Pordenonese» e n. 12 «Livenza».

     2. Ai Commissari straordinari sono affidate, oltre alle funzioni già svolte dagli Amministratori straordinari, quelle preparatorie per l'attivazione delle Aziende per i servizi sanitari e, limitatamente ai Commissari straordinari delle Aziende per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», n. 7 «Udinese» e n. 11 «Pordenonese», delle Aziende ospedaliere.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 i Commissari straordinari possono avvalersi di uno staff operativo costituito, con motivato provvedimento, con personale del Servizio sanitario regionale.

     4. I Commissari straordinari cessano dall'incarico a seguito della nomina dei Direttori generali effettuata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, in conformità alla legislazione statale vigente.

 

     Art. 27. Direttori generali delle aziende ospedaliere.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina, entro il 31 dicembre 1995, i Direttori generali delle aziende ospedaliere in conformità alla legislazione statale vigente.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di contabilità e patrimonio.

     1. Fino all'emanazione delle leggi regionali concernenti il finanziamento e la gestione economico-finanziaria e contabile delle Aziende sanitarie regionali valgono le norme vigenti in materia.

     2. La Giunta regionale emana atti di indirizzo per la gestione provvisoria del patrimonio e dei rapporti di tesoreria.

 

     Art. 29. Sperimentazione.

     1. Al fine dell'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28 la Regione avvia le attività di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, con particolare riferimento alle materie e funzioni operative concernenti:

     a) i sistemi di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali basati sulle prestazioni erogate;

     b) i sistemi contabili e di controllo di gestione;

     c) il coinvolgimento budgetario del medico di base e la gestione integrata dei servizi distrettuali;

     d) il sistema informativo mirato alla individuazione di indicatori di efficienza e di qualità;

     e) i dipartimenti integrati università-ospedale con l'attribuzione di un budget per la diagnostica per immagini ed i trapianti di midollo e d'organo.

     2. In attesa dell'attivazione dell'Agenzia di cui all'articolo 7, la Regione istituisce presso la Direzione regionale della Sanità una struttura di coordinamento con compiti di conduzione dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1, di controllo di gestione e di verifica dei risultati dell'attività delle Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di personale.

     1. Entro centoventi giorni dalla data del loro insediamento i Direttori generali definiscono le piante organiche delle Aziende sanitarie regionali, tenuto conto delle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     2. Per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, e ad integrazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1992, la figura di caposettore è soppressa contestualmente alla soppressione dei settori [30].

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di assistenza indiretta.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad erogare rimborsi degli oneri sostenuti per ricoveri resi necessari in situazioni di urgenza comportanti, in mancanza di idoneo e tempestivo intervento curativo non ottenibile presso le strutture pubbliche o convenzionate, pericolo di vita o di aggravamento della malattia. A tal fine la Giunta regionale stabilisce i criteri di ammissibilità al rimborso e ne fissa le modalità e le tariffe.

 

     Art. 31 bis. Disposizioni in materia di associazione delle Aziende sanitarie regionali. [31]

     1. Fino all'entrata in vigore di una apposita disciplina legislativa nazionale, le Aziende sanitarie regionali possono aderire ad associazioni nazionali rappresentative delle stesse e degli enti locali e alle sezioni regionali di queste, nonchè sostenere gli oneri di adesione e per la partecipazione dei propri rappresentanti alle relative attività.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura in un finanziamento aggiuntivo alle singole Aziende sanitarie erogato da parte della Direzione regionale alla sanità, nel limite dello stanziamento annuale, a seguito di domanda da parte delle singole Aziende sanitarie.

 

TITOLO V

CONTROLLO SULLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

 

     Art. 32. Norme transitorie.

     1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28, si applicano le disposizioni della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 33.

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, il comma 1 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. L'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, è così sostituito:

     (Omissis).

     3. All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, il comma 2 è soppresso e il comma 3 è così sostituito:

     (Omissis).

 

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7

E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 34. Istituzione del Servizio degli affari istituzionali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali.

     1. Nelle more dell'adozione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, per lo svolgimento degli affari generali e istituzionali in materia sanitaria e per l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle Aziende sanitarie regionali è istituito, presso la Direzione regionale della sanità, il Servizio degli affari istituzionali e del controllo sulle Aziende sanitarie regionali.

     2. A tal fine l'articolo 143, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 dopo la lettera h) è così integrato:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 151 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35. Comandi di personale. [32]

 

     Art. 36. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, ed in quanto applicabili, valgono le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[4] Comma aggiunto dall'art. 131 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[6] Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 25 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[7] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[8] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[9] Articolo modificato dall'art. 17 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e sostituito dall’art. 5 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[10] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[11] Lettera modificata dall’art. 10 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e abrogata dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[12] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[13] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[15] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[16] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[17] Comma aggiunto dall'art. 262 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[18] Articolo modificato dall'art. 57 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[19] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 25.

[21] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 25.

[22] Comma modificato dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 25.

[23] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 25.

[24] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[25] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[26] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e così sostituito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[27] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[28] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 agosto 2004, n. 23.

[29] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[30] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

[31] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[32] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.