§ 6.4.154 - L.R. 8 agosto 1996, n. 29.
Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:08/08/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Assestamento di bilancio).
Art. 2.  (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata).
Art. 3.  (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa).
Art. 4.  (Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali).
Art. 5.  (Approvazione tabella variazioni di cassa).
Art. 6.  (Eliminazione di capitoli di spesa dall'elenco 1).
Art. 7.  (Cambio di Rubrica e di programma).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa all'anno 1990).
Art. 10.  (Integrazione alla legge regionale 12/1994).
Art. 11.  (Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000 abitanti per opere pubbliche).
Art. 12.  (Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili).
Art. 13.  (Assegnazione straordinaria alle Province per la viabilità).
Art. 14.  (Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari).
Art. 15.  (Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti).
Art. 16.  (Modifica e integrazione della legge regionale 16/1992. Finanziamento straordinario al Comune di Trieste per impianti sportivi sull'altopiano triestino).
Art. 17.  (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opere acquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi).
Art. 18.  (Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento dei rifiuti).
Art. 19.  (Finanziamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti).
Art. 20.  (Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneri per l'acquisizione di aree edificate).
Art. 21.  (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata).
Art. 22.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 23.  (Interventi di ripristino funzionale di monumenti).
Art. 24.  (Sovvenzione straordinaria a favore dell'Autorità portuale di Trieste).
Art. 25.  (Interventi particolari nei settori delle comunicazioni e dei traffici).
Art. 26.  (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Art. 27.  (Modifica dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale 9/1996).
Art. 28. 
Art. 29.  (Finanziamento dei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche).
Art. 30.  (Finanziamento straordinario agli enti gestori del servizio sociale di base).
Art. 31.  (Iniziative a favore degli sfollati).
Art. 32.  (Contributi straordinari per la realizzazione di strutture residenziali per anziani).
Art. 33.  (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale).
Art. 34.  (Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione di prestazioni assistenziali).
Art. 35.  (Integrazioni dell'articolo 1 della legge regionale 31/1975).
Art. 36.  (Borse di studio universitarie per la ricerca nel settore dell'informatica).
Art. 37.  (Finanziamento straordinario alla Fondazione musicale «Città di Gorizia»).
Art. 38.  (Finanziamento straordinario alla Associazione pordenonese «Pro Pordenone»).
Art. 39.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 48/1976).
Art. 40.  (Finanziamenti straordinari per manifestazioni di interesse regionale e rilievo internazionale).
Art. 41.  (Contributo straordinario al Comune di Fagagna per l'iniziativa «École des Maîtres»).
Art. 42.  (Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza per i relativi interventi di recupero, restauro e manutenzione).
Art. 43.  (Iniziative per il cinquantesimo anniversario di fondazione del Messaggero Veneto).
Art. 44.  (Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la piccola e media industria).
Art. 45.  (Interventi particolari a favore dell'agricoltura).
Art. 46.  (Risarcimento economico agli operatori del settore della commercializzazione delle carni bovine).
Art. 47.  (Finanziamento al Centro meteorologico regionale).
Art. 48.  (Finanziamenti all'Università degli studi di Udine).
Art. 49.  (Finanziamenti alla Provincia di Pordenone).
Art. 50.  (Contributo straordinario alla Sincrotrone Trieste Scpa per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata).
Art. 51.  (Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale).
Art. 52.  (Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di esportazione).
Art. 53.  (Modificazioni dell'articolo 22 della legge regionale 10/1991, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 42/1995).
Art. 54.  (Riassegnazione di sovvenzioni non erogate ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 8/1995).
Art. 55.  (Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 879/1986).
Art. 56.  (Criteri per gli interventi a favore della cooperazione).
Art. 57.  (Criteri per il finanziamento ed interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane e delle Camere di commercio).
Art. 58.  (Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II).
Art. 59.  (Attuazione del Programma operativo Resider II).
Art. 60.  (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995).
Art. 61.  (Disposizioni finanziarie per il completamento dell'opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia).
Art. 81.  (Modificazione degli articoli 4, 4 bis, 10 e 77 e abrogazione degli articoli 14 e 16, ultimo comma, della legge regionale 10/1982, e modificazione degli articoli 77 e 79 della legge regionale [...]
Art. 82.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.154 - L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 16 agosto 1996 - suppl. straord. n. 19).

 

CAPO I

COPERTURA FINANZIARIA DELLA

MANOVRA DI ASSESTAMENTO

 

Art. 1. (Assestamento di bilancio).

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 485.040.387.006 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e nel bilancio per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1995, nell'importo di lire 527.042.566.224.

     2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando la giacenza finale di cassa, accertata in lire 522.866.467.374, i residui attivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 4.413.178.091.226, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1995, accertati in lire 2.406.117.815.193, nonchè i trasferimenti all'anno 1996, accertati in lire 2.002.884.177.183.

     3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2. (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A»; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 3. (Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B»; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 4. (Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C»; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 5. (Approvazione tabella variazioni di cassa).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono introdotte le variazioni in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6. (Eliminazione di capitoli di spesa dall'elenco 1).

     1. I capitoli 408, 4761 e 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono eliminati dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

     2. Il capitolo 7856 del precitato stato di previsione della spesa è eliminato dall'elenco 1 allegato alla legge regionale 10/1996, ferma restando a carico del capitolo medesimo l'autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1996 al 1998 dalla citata legge regionale.

 

     Art. 7. (Cambio di Rubrica e di programma).

     1. Il capitolo 2910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 15 alla Rubrica n. 25.

     2. Il capitolo 8543 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dal programma 3.4.5. al programma 0.7.2.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere di lire 125.781.482.799 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1996, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede:

     a) per lire 42.002.179.218 con la disponibilità di pari importo derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

     b) per lire 75.000 milioni con la maggiore entrata prevista per l'anno 1996 con la tabella «A» sul capitolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;

     c) per lire 8.779.303.581 - corrispondenti per lire 7.375.270.000 a quote non utilizzate al 31 dicembre 1995 e trasferite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996 - con il saldo delle variazioni previste per l'anno 1996 dalla tabella «B» approvata con l'articolo 3.

     2. Alla copertura della somma di lire 421.740.000 relativa al saldo delle variazioni previste per l'anno 1997 dalla tabella «B» approvata con l'articolo 3 si provvede con il saldo di pari importo delle variazioni previste per lo stesso anno dal Capo XIII, con esclusione di quelle coperte nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunali ivi previsti.

     3. All'onere di lire 990.720.000 derivante dall'attuazione del Capo XIII per l'anno 1998, con esclusione di quello coperto nell'ambito del Capo XIII medesimo con i fondi statali e comunitari ivi previsti, si provvede con il saldo delle variazioni previste per il medesimo anno dalla tabella «B» approvata con l'articolo 3, con esclusione dallo stesso della variazione in diminuzione di lire 50.000 milioni ivi prevista sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.

     4. Alla minore entrata di lire 50.000 milioni per l'anno 1998, prevista con la tabella «A» sul capitolo III dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, si provvede con la riduzione di pari importo disposta con la tabella «B» sul fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi.

 

CAPO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI

DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE

 

     Art. 9. (Finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa all'anno 1990).

     1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale un finanziamento di lire 4.324.571.500.

 

     Art. 10. (Integrazione alla legge regionale 12/1994). [1]

     1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

CAPO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

     Art. 11. (Assegnazione straordinaria ai Comuni oltre i 15.000 abitanti per opere pubbliche).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.

     2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.

     3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

 

     Art. 12. (Assegnazione straordinaria ai Comuni capoluogo per opere pubbliche o per acquisto di beni immobili).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni capoluogo di provincia un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche o all'acquisto di beni immobili.

     2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il cinquanta per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun capoluogo e per il restante cinquanta per cento sulla base della popolazione della provincia, quali risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

 

     Art. 13. (Assegnazione straordinaria alle Province per la viabilità).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore delle Province un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 10/1988, relativamente ad iniziative dirette alla realizzazione, al completamento ed all'ammodernamento della viabilità provinciale.

     2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per tre quarti avuto riguardo all'estensione chilometrica totale delle strade provinciali e per un quarto avuto riguardo all'estensione chilometrica delle strade in territorio montano, così come certificato dalle Amministrazioni provinciali.

     3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

 

     Art. 14. (Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni di Lignano, di Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi turistici e di intenso utilizzo da parte degli operatori della pesca di mestiere, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.

     2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun comune quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.

     3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

 

     Art. 15. (Assegnazione straordinaria ai Comuni fino a 2.000 abitanti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia.

     2. L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per due terzi, in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e per un terzo, sempre in parti uguali, tra i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     3. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

 

     Art. 16. (Modifica e integrazione della legge regionale 16/1992. Finanziamento straordinario al Comune di Trieste per impianti sportivi sull'altopiano triestino).

     1. L'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 16/1992 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

 

     Art. 17. (Acquisto di obbligazioni per il finanziamento di opere acquedottistiche a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni al fine di costituire delle disponibilità da utilizzarsi per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore dei Comuni e dei relativi Consorzi per investimenti riguardanti i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

     3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.

     4. Le disponibilità finanziarie globali sono utilizzate per le finalità previste dal comma 1 a condizione che i soggetti che beneficiano del finanziamento agevolato si impegnino a recuperare il costo a proprio carico del finanziamento ottenuto mediante degli aumenti tariffari nei confronti dell'utenza che usufruisce dei servizi cui sono riconducibili gli investimenti.

     5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'ambiente, si determinano i criteri e le modalità di emissione e di rimborso, nonchè di utilizzo della provvista e della vigilanza sull'osservanza del disposto di cui al comma 4.

     6. Ai sensi del comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la banca sulla base del regolamento di cui al comma 5.

 

     Art. 18. (Finanziamento straordinario nel settore dello smaltimento dei rifiuti).

     1. In relazione alla situazione di rischio ambientale venutasi a creare a seguito del considerevole ammasso di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF Refuse Derived Fuel) presso l'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, al fine di permettere un corretto e rapido smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 760 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli interventi già avviati, purchè assunti dopo il 22 marzo 1996, data dell'ordinanza sindacale di rimozione.

     2. Al fine di permettere l'avvio della fase di sperimentazione della raccolta differenziata secco/umido collegata con la messa in funzione per l'impianto di compostaggio di Bistrigna in comune di Staranzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 40 milioni al Comune medesimo. Possono formare oggetto di finanziamento anche gli oneri relativi alla raccolta differenziata nel primo biennio.

     3. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 19. (Finanziamento del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti). [2]

     1. Al fine della predisposizione, revisione, aggiornamento e diffusione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese, anche per acquisto di attrezzature, ed affidare incarichi nel limite di lire 200 milioni [3].

 

     Art. 20. (Finanziamento ai Comuni a fronte dei maggiori oneri per l'acquisizione di aree edificate).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore dei Comuni, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 2.000 milioni, a parziale sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità effettuate nei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di aree già precedentemente edificate, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transattiva od in sede giudiziale, purchè la differenza tra gli importi così definitivamente determinati e gli importi dei preventivi di spesa per l'acquisizione delle aree e degli immobili contenuti nei Piani di zona ed eventualmente aggiornati alla data di assegnazione delle aree, sia superiore al trenta per cento.

     2. I finanziamenti così assegnati ai Comuni sono portati in deduzione al prezzo di cessione delle aree agli operatori di edilizia residenziale pubblica in proporzione al volume edificabile.

     3. L'ammontare del finanziamento può essere determinato fino alla copertura dei maggiori costi eccedenti la percentuale di cui al comma 1.

 

     Art. 21. (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata). [4]

     1. In applicazione della norma di interpretazione autentica disposta dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, al fine di consentire il ripristino dei contributi già assegnati a imprese di costruzione per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, e non concessi a seguito di deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, sono destinati i limiti di impegno autorizzati con l'articolo 64, commi 13 e 15.

     2. In applicazione della norma di interpretazione autentica disposta dall'articolo 3 della legge regionale 16/1996, al fine di consentire il ripristino dei contributi già assegnati a imprese di costruzione per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, e non concessi a seguito di deliberazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, è destinato il limite di impegno autorizzato con l'articolo 65, comma 2.

 

     Art. 22. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 23. (Interventi di ripristino funzionale di monumenti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari, sino all'importo complessivo di lire 200 milioni a Comuni ed associazioni legalmente costituite, per gli interventi di ristrutturazione, completamento e ripristino funzionale di monumenti nazionali e loro pertinenze, dedicati ai caduti e dispersi in guerra.

     2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 24. (Sovvenzione straordinaria a favore dell'Autorità portuale di Trieste).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni a parziale copertura delle spese necessarie per la redazione del Piano regolatore del porto di Trieste, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

     2. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione della sovvenzione di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

 

     Art. 25. (Interventi particolari nei settori delle comunicazioni e dei traffici).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle spese per l'acquisizione di un modello matematico sul comportamento idraulico delle lagune di Grado e Marano.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 500 milioni, prevista a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

 

     Art. 26. (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 27. (Modifica dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale 9/1996).

     1. La spesa autorizzata dall'articolo 24, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 viene attribuita al Comune di Trieste, anzichè a quello di Latisana.

 

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 28. [5]

 

     Art. 29. (Finanziamento dei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche).

     1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 «Triestina» e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.

     2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.

     3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 «Triestina» e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

 

     Art. 30. (Finanziamento straordinario agli enti gestori del servizio sociale di base).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 ad integrazione della quota prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 51/1993.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.

 

     Art. 31. (Iniziative a favore degli sfollati).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.

     2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntale, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.

     4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 32. (Contributi straordinari per la realizzazione di strutture residenziali per anziani).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.

     2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonchè le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico- economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.

     3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

 

     Art. 33. (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 34. (Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione di prestazioni assistenziali).

     1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le spettanze dovute al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

 

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,

DELLA CULTURA E DELLA RICERCA

 

     Art. 35. (Integrazioni dell'articolo 1 della legge regionale 31/1975).

     1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 14/1983, e modificato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, e 10 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     (Omissis).

     2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5124, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

 

     Art. 36. (Borse di studio universitarie per la ricerca nel settore dell'informatica).

     1. Per sostenere lo sviluppo dell'attività di formazione e ricerca a livello universitario nel settore delle scienze dell'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per il finanziamento di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in informatica, istituiti presso le Università del Friuli-Venezia Giulia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 70 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula con le Università interessate apposite convenzioni, aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di attribuzione e fruizione delle borse di studio predette e delle corrispondenti modalità di utilizzazione del finanziamento regionale.

 

     Art. 37. (Finanziamento straordinario alla Fondazione musicale «Città di Gorizia»).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale «Città di Gorizia» un finanziamento straordinario di lire 300 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1995, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale.

     2. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1995 debitamente approvato dal Consiglio di amministrazione e delle relazioni del Collegio dei revisori e del Presidente sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. La Fondazione musicale «Città di Gorizia» è tenuta a presentare, a dimostrazione dell'avvenuto ripiano del disavanzo cui è finalizzato il finanziamento straordinario di cui al comma 1, una dettagliata relazione, corredata del bilancio consuntivo nel cui esercizio ricada il beneficio del finanziamento straordinario, completa della relazione del Collegio dei revisori, entro il termine che viene indicato nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 38. (Finanziamento straordinario alla Associazione pordenonese «Pro Pordenone»).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione pordenonese «Pro Pordenone» con sede a Pordenone, un finanziamento straordinario di lire 250 milioni a sostegno delle passività che pesano sul medesimo sodalizio.

     2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del conto consuntivo 1995, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.

 

     Art. 39. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 48/1976). [6]

     [1. All'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, le parole «all'articolo 2 della presente legge» sono sostituite dalle parole «all'articolo 3 della presente legge».]

 

     Art. 40. (Finanziamenti straordinari per manifestazioni di interesse regionale e rilievo internazionale). [7]

 

     Art. 41. (Contributo straordinario al Comune di Fagagna per l'iniziativa «École des Maîtres»). [8]

 

     Art. 42. (Retrocessione di beni del patrimonio indisponibile all'Amministrazione regionale e ridefinizione di competenza per i relativi interventi di recupero, restauro e manutenzione).

     1. Il bene immobile del patrimonio regionale indisponibile Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è retrocesso all'Amministrazione regionale.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1:

     a) l'intervento di recupero statico e funzionale e di adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio previsto dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è realizzato a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

     b) l'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, disposta dall'articolo 43 della legge regionale 9/1996, a carico del capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è posta a carico del capitolo 1500 del citato stato di previsione, ferma restandone la destinazione per l'intervento di restauro e manutenzione previsto per l'importo di lire 1.000 milioni nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996.

 

     Art. 43. (Iniziative per il cinquantesimo anniversario di fondazione del Messaggero Veneto).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 80 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di iniziative riguardanti la celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Messaggero Veneto.

     2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa ed erogata previa presentazione all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa delle iniziative poste in essere e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

 

     Art. 44. (Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la piccola e media industria).

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.

     2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

CAPO VII

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

 

     Art. 45. (Interventi particolari a favore dell'agricoltura). [9]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario per l'attuazione di progetti dimostrativi e divulgativi nonchè di progetti pilota nel settore agricolo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, prevista a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l'anno 1996.

 

     Art. 46. (Risarcimento economico agli operatori del settore della commercializzazione delle carni bovine). [10]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative regionali di allevatori istituite per la valorizzazione e la commercializzazione del bestiame da carne vivo, nonchè per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle carni, un contributo straordinario in conto capitale a titolo di risarcimento dei danni causati dalla crisi del mercato nazionale ed internazionale determinatasi nell'anno 1996 in conseguenza del manifestarsi della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

     2. I danni di cui al comma 1 consistono nell'effettiva perdita di reddito subita per la mancata macellazione ed il minor valore di mercato degli animali in seguito alla flessione della domanda di carni bovine, verificatasi a decorrere dal 18 marzo 1996 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La perdita di reddito subita è determinata sulla base del minor numero di capi macellati rispetto al corrispondente periodo dell'anno 1995, calcolandone sino a lire 852.000 il valore unitario relativamente alla categoria «vitelloni».

     4. Le domande di contributo, corredate della documentazione societaria idonea alla dimostrazione della perdita di reddito subita ai sensi del comma 3, sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 47. (Finanziamento al Centro meteorologico regionale). [11]

     1. In relazione alle necessità di dati, previsioni ed altri elaborati meteorologici a scala regionale a supporto delle funzioni istituzionali di Direzioni regionali e di altre strutture funzionali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Associazione «Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli- Venezia Giulia», gerente il Centro meteorologico regionale, realizzato dall'ERSA, per la conduzione ed il potenziamento delle attività meteorologiche operative a scala regionale e delle relative attrezzature tecnologiche [12].

     2. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione.

     3. E' fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte.

 

     Art. 48. (Finanziamenti all'Università degli studi di Udine).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine, un contributo di lire 50 milioni volto a supportare lo sviluppo del corso per il diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento, viticoltura ed enologia, nonchè l'attività di ricerca e sperimentazione nel comparto agricolo.

     2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.

     3. E' fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al finanziamento concesso, il bilancio consuntivo, nonchè una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6702, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

 

     Art. 49. (Finanziamenti alla Provincia di Pordenone). [13]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 150 milioni volto a supportare l'attività istituzionale dell'ente locale nel comparto agricolo, nei settori specifici della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione.

     2. Il contributo è concesso ed erogato, in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del bilancio preventivo.

     3. E' fatto obbligo al beneficiario di presentare all'Amministrazione regionale, in riferimento al contributo concesso, il bilancio consuntivo, nonchè una dettagliata relazione illustrativa in ordine alle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6744, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.

 

CAPO VIII

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 50. (Contributo straordinario alla Sincrotrone Trieste Scpa per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata).

     1. Per le finalità indicate dall'articolo 10, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Sincrotrone Trieste Scpa un contributo straordinario una tantum di lire 2.000 milioni, a titolo di concorso nelle spese per la esecuzione del progetto di ricerca applicata, avente ad oggetto la realizzazione di un «acceleratore di protoni ad alta efficienza per applicazioni industriali», che la Regione stessa ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica per l'ammissione al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato, per una quota parte fino all'ammontare massimo di lire 500 milioni, in via anticipata, con esonero da garanzie, a sostegno delle spese per lo studio di prefattibilità del progetto, su conforme presentazione da parte della società Sincrotrone Trieste Scpa alla Direzione regionale dell'industria di apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa.

     3. Alla concessione ed erogazione della rimanente parte del contributo si provvede, con le modalità di cui al comma 2, dopo il perfezionamento del contratto di ricerca che la società esecutrice del progetto stipula, ai sensi dell'articolo 9 della legge 46/1982, con l'Istituto Mobiliare Italiano.

     4. I termini e le modalità di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati dai provvedimenti amministrativi di concessione assunti dalla Direzione regionale competente.

 

     Art. 51. (Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario nella misura massima di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 52. (Strumenti finanziari a tutela delle operazioni di esportazione).

     1. Al fine di integrare e potenziare le forme di intervento previste a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quadro degli obiettivi di sviluppo della cooperazione economico- finanziaria con i Paesi di cui all'articolo 1 della legge stessa, l'Amministrazione regionale promuove l'attuazione di strumenti finanziari finalizzati a garantire il rischio economico delle operazioni di esportazione verso i Paesi e per settori prioritari, in funzione della costituzione di rapporti stabili di cooperazione economica o di società miste, nella prospettiva di destinarvi risorse proprie, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

     2. L'attività di cui al comma 1 è diretta, in via preliminare, ad attivare risorse esistenti presso la «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA», per un ammontare non inferiore a lire 10 miliardi, secondo criteri volti a privilegiare la complementarietà e l'integrazione degli interventi.

 

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI NEI SETTORI PRODUTTIVI

 

     Art. 53. (Modificazioni dell'articolo 22 della legge regionale 10/1991, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 42/1995).

     1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 54. (Riassegnazione di sovvenzioni non erogate ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 8/1995).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno» di Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, una sovvenzione di lire 980 milioni, già stanziata e non erogata a titolo di contributi e per la predetta liquidazione negli anni 1991, 1992 e 1993.

     2. Per l'utilizzazione della sovvenzione di cui al comma 1 trova applicazione il disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.

     3. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda da parte del liquidatore alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta in deroga all'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

 

     Art. 55. (Contributi straordinari agli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 879/1986).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture varie e al servizio connesse ad attività turistico- commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro- Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.

     3. Per l'acquisizione delle intese coi Ministri competenti possono essere promosse conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 29/1992. Per la realizzazione delle iniziative possono essere altresì promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988.

     4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Sono abrogati l'articolo 56 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 e l'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

 

CAPO X

INTERVENTI A FAVORE DELLA

COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

 

     Art. 56. (Criteri per gli interventi a favore della cooperazione).

     1. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo del contributo di lire 1.000 milioni assegnato al Consorzio regionale garanzia fidi Finanziaria regionale della cooperazione (FIN.RE.CO.) ai sensi dell'articolo 74, comma 6, nonchè per l'utilizzo di mezzi finanziari derivanti dai rientri di fondi già erogati al Consorzio regionale garanzia fidi - ai sensi della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32.

 

     Art. 57. (Criteri per il finanziamento ed interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane e delle Camere di commercio). [14]

     [1. Il finanziamento di lire 1.300 milioni, autorizzato con l'articolo 74, comma 4, è assegnato a condizione che i Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, stipulino con l'Amministrazione regionale apposita convenzione nella quale siano fissate le modalità con cui gli enti forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all'Amministrazione regionale, nonchè stabiliti i criteri di impiego dei mezzi finanziari regionali. Le convenzioni devono inoltre stabilire i criteri di impiego delle disponibilità finanziarie già assegnate ai consorzi e oggetto di rientro.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/1978, come modificato dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 8/1985, un finanziamento di lire 200 milioni, suddiviso nella misura di lire 50 milioni per ciascun consorzio, da destinare alla costituzione di una società a responsabilità limitata avente lo scopo di fornire servizi, anche con l'impiego di strumenti informatici, ai consorzi stessi.

     3. Lo statuto della società e le relative modifiche sono approvate dall'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato.

     4. Dopo il numero 7 del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30/1978, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     5. Al comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 1/1993, sono abrogate le parole «e tra le imprese artigiane».

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli- Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 1.000 milioni a sostegno delle spese sostenute a favore del comparto artigiano, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato (CPA), dall'entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22 al 31 dicembre 1995.

     7. Il contributo è assegnato in misura proporzionale al numero delle imprese iscritte ai rispettivi albi delle imprese artigiane alla data del 31 dicembre 1995, previa presentazione di apposita domanda corredata di una relazione dell'attività svolta a favore delle imprese artigiane e della documentazione comprovante le spese sostenute.

     8. Il comma 3 dell'articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

CAPO XI

ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

 

     Art. 58. (Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II).

     1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente «Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999», approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C [95] 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:

     a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;

     b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

     3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.

     4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 59. (Attuazione del Programma operativo Resider II).

     1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Resider II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo definito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6166 dell'1 dicembre 1995 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. C[96]859 del 16 aprile 1996 sulla base della comunicazione della Commissione agli Stati membri n. 94/C/180/07.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'Acega - Azienda comunale elettricità, gas e acqua di Trieste in base al piano finanziario approvato con la predetta decisione, un finanziamento di lire 11.700 milioni, corrispondenti a 5,85 milioni di ECU, per la realizzazione nella zona industriale di Trieste di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali.

     3. Alla concessione del finanziamento provvede, su domanda del beneficiario da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale dell'industria. L'erogazione del finanziamento è disposta con le seguenti modalità:

     a) un primo anticipo è erogato nella misura del cinquanta per cento, previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori e su presentazione di garanzia fidejussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi;

     b) un secondo anticipo è erogato nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a finanziamento;

     c) il saldo è erogato ad avvenuta ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. Ai fini della concessione del presente finanziamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i commi 1, 2 e 3.

     5. Al finanziamento dell'intervento di cui al comma 2 si provvede:

     a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR in base alla decisione di cui al comma 1;

     b) con le risorse assegnate dallo Stato a titolo di cofinanziamento della quota nazionale;

     c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario approvato.

 

     Art. 60. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995).

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 35/1995, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO XII

COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RINASCITA DELLE

ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

 

     Art. 61. (Disposizioni finanziarie per il completamento dell'opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 135.903.175.756, disponibile sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» e corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 13, per lire 135.000 milioni è impiegata a copertura degli interventi autorizzati con l'articolo 78, commi da 1 a 6, e per lire 903.175.756 riaffluisce al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

     2. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1990, la somma di lire 6.600 milioni, disponibile sul capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 14, riaffluisce al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

     3. Gli importi relativi alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 2005 con il comma 6 dell'articolo 79 sul limite di impegno ivi indicato riaffluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.

 

CAPO XIII

FINANZIAMENTI E RIFINANZIAMENTI

DI LEGGI REGIONALI E STATALI

 

     Artt. 62. - 80.

     (Omissis) [15].

 

CAPO XIV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1982, N. 10

E 1 MARZO 1988, N. 7 IN MERITO AL BILANCIO DI CASSA

 

     Art. 81. (Modificazione degli articoli 4, 4 bis, 10 e 77 e abrogazione degli articoli 14 e 16, ultimo comma, della legge regionale 10/1982, e modificazione degli articoli 77 e 79 della legge regionale 7/1988).

     1. L'articolo 4 della legge regionale 10/1982, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nel secondo comma dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, le parole «e progetti» sono abrogate.

     3. Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 32/1989, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Nella legge regionale 10/1982, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 14;

     b) l'ultimo comma dell'articolo 16, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1986, n. 1.

     5. All'articolo 77, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «il bilancio di cassa,», sono abrogate.

     6. All'articolo 79, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera b) è abrogata.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 82. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[3] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[15] Norme finanziarie.