§ 6.4.145 – L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:14/02/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 2.  Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).
Art. 3.  Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).
Art. 4.  Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).
Art. 5.  Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (programma 0.6.2.).
Art. 6.  Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna (Programma 1.3.3.).
Art. 7.  Contributi per l'edilizia pubblica (programma 1.4.3.).
Art. 8.  Completamento di opere di competenza comunale (programma 1.4.3.).
Art. 9.  Contributo al Comune di Latisana per manifestazioni ecologiche (programma 1.5.5.).
Art. 10.  Contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli (programma 0.7.1.).
Art. 11.  Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna (programma [...]
Art. 12.  Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni e 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.).
Art. 13.  Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma 0.6.2.).
Art. 14.  Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico - Fondi statali (programma 0.7.1.).
Art. 15.  Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
Art. 16.  Accordi di programma (programma 0.6.3.).
Art. 17.  Accordi di programma Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.).
Art. 18.  Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).
Art. 19.  Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).
Art. 20.  Attuazione dell'obiettivo 3 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).
Art. 21.  Attuazione dell'obiettivo 4 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).
Art. 22.  Conferimento straordinario al Fondo regionale per la protezione civile per interventi nel settore ambientale (programma 1.2.2.).
Art. 23.  Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).
Art. 24.  Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 25.  Applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri (programma 1.5.5.).
Art. 26. 
Art. 27.  Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.).
Art. 28.  Interventi per il contenimento degli effetti di eutrofizzazione del mare Adriatico (programma 1.1.1.).
Art. 29.  Impianti di depurazione - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).
Art. 30.  Studi e progetti per opere igienico-sanitarie (programma 1.1.2.).
Art. 31.  Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).
Art. 32.  Opere acquedottistiche di rilevanza regionale Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).
Art. 33.  Contributo straordinario al Comune di Ravascletto per il risanamento della rete idrica comunale (programma 1.1.2.).
Art. 34.  Opere e progettazione nel settore dello smaltimento rifiuti (programma 1.1.3.).
Art. 35.  Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).
Art. 36.  Interventi per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive (programma 1.1.3.).
Art. 37.  Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).
Art. 38.  Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.).
Art. 39.  Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.2.1.).
Art. 40.  Distribuzione del gas metano - Intervento finanziato con ricorso a mutuo (programma 1.4.3.).
Art. 41.  Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
Art. 42.  Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.3. e 1.3.1.).
Art. 43.  Opere idraulico-forestali (programma 1.3.2.).
Art. 44.  Opere idraulico-forestali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.).
Art. 45.  Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
Art. 46.  Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).
Art. 47.  Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
Art. 48.  Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani (programma 1.4.2.).
Art. 49.  Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).
Art. 50.  Centri storici primari (programma 1.4.2.).
Art. 51.  Centri storici primari - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).
Art. 52.  Progetti e realizzazioni di risparmio energetico nel campo dell'edilizia pubblica (programma 1.4.2.).
Art. 53.  Edilizia di pubblico interesse (programma 1.4.3.).
Art. 54.  Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.1.).
Art. 55.  Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine (programma 1.4.3.).
Art. 56.  Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.).
Art. 57.  Acquisto di autobus (programma 1.5.5.).
Art. 58.  Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.).
Art. 59.  Relazione dei piani di traffico (programma 1.5.5.).
Art. 60.  Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico (programma 0.5.1.).
Art. 61.  Trasporti speciali e straordinari (programma 1.5.5.).
Art. 62.  Realizzazione, gestione e manutenzione di opere stradali ed autostradali in concessione dall'ANAS (programma 1.5.1.).
Art. 63.  Opere stradali ed autostradali in concessione all'A.N.A.S. e opere di viabilità di interesse regionale - Interventi finanziati con ricorso mutuo (programma 1.5.1.).
Art. 64.  Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).
Art. 65.  Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).
Art. 66.  Interventi nel settore dei porti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.5.2.).
Art. 67.  Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.).
Art. 68.  Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.).
Art. 69.  Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.).
Art. 70.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.).
Art. 71.  Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
Art. 72.  Contributo straordinario nel settore della formazione sanitaria (programma 2.1.2.).
Art. 73.  Finanziamenti di spesa sanitaria per interventi specifici (programma 2.1.3.).
Art. 74.  Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 75.  Strutture socio-assistenziali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.2.2.).
Art. 76.  Servizi socio-educativi per la prima infanzia (programma 2.2.3.).
Art. 77.  Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi per l'assistenza alle persone handicappate (programma 2.2.4.).
Art. 78.  Diritto allo studio (programma 2.3.1.).
Art. 79.  Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno a favore dei Rom (programma 2.3.1.).
Art. 80.  Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).
Art. 81.  Collegio del mondo unito (programma 2.3.2.).
Art. 82.  Macchina di luce di sincrotrone (programma 2.3.3.).
Art. 83.  Istituzioni ed attività culturali e scientifiche (programma 2.3.3.).
Art. 84.  Tutela dei beni artistici, culturali, storici e archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).
Art. 85.  Tutela della lingua friulana (programmi 2.4.3. e 0.6.2.).
Art. 86.  Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali (programma 2.4.3.).
Art. 87.  Contributo a sostegno di attività teatrali di particolare rilevanza (programma 2.4.3.).
Art. 88.  Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
Art. 89.  Edilizia teatrale - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.4.3.).
Art. 90.  Attività culturali (programma 2.4.3.).
Art. 91.  Contributi per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana (programma 2.4.3.).
Art. 92.  Centri di formazione professionale (programma 2.5.2.).
Art. 93.  Interventi a tutela del talento atletico (programma 2.4.4.).
Art. 94.  Opere pubbliche del primario interesse sportivo cittadino del Comune di Trieste (programma 2.4.4.).
Art. 95.  Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale (programma 2.4.4.).
Art. 96.  Impianto di biathlon a Forni Avoltri (programma 2.4.4.).
Art. 97.  Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura (programma 3.1.1.).
Art. 98.  Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 3.1.1.).
Art. 99.  Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.).
Art. 100.  Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).
Art. 101.  Indennità compensativa e sussidi per permuta terreni agricoli (programma 3.1.2.).
Art. 102.  Credito di miglioramento fondiario e aziendale (programma 3.1.2.).
Art. 103.  Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci, salmastre, vallive e lagunari (programma 3.1.2.).
Art. 104.  Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.3. e 3.1.7.).
Art. 105.  Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche (programma 3.1.7.).
Art. 106.  Colture pregiate (programma 3.1.4.).
Art. 107.  Contributo per siccità 1994 (programma 3.1.5.).
Art. 108.  Difesa fitopatologica (programma 3.1.7.).
Art. 109.  Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.).
Art. 110.  Prestiti agrari di esercizio (programma 3.1.6.).
Art. 111.  Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).
Art. 112.  Rimborsi allo Stato. (programma 3.1.7.).
Art. 113.  Progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2» (programma 3.1.7.).
Art. 114.  Programmi di sviluppo del settore agricolo nei territori montani (programma 3.1.7.).
Art. 115.  Consorzio garanzia fidi fra piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).
Art. 116.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese-industriali (programma 3.2.2.).
Art. 117.  Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra enti locali (programma 3.2.3.).
Art. 118.  Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale (programma 3.2.3.).
Art. 119.  Zone industriali (programma 3.2.3.).
Art. 120.  Aree attrezzate nei territori montani (programma 3.2.3.).
Art. 121.  Ricerca applicata (programma 3.2.4.).
Art. 122.  Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.).
Art. 123.  Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale e di penetrazione commerciale (programma 3.2.1.).
Art. 124.  Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali ed agli operatori della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.2.).
Art. 125.  Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura (programma 3.2.5.).
Art. 126.  Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.).
Art. 127.  Conferimento straordinario a favore del risanamento e del rilancio dell'attività del «Lloyd Triestino di navigazione S.p.A.» (programma 3.5.1.).
Art. 128.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 129.  Agevolazioni alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 130.  Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.3.2.).
Art. 131.  Interventi a favore della cooperazione (programma 2.5.3.).
Art. 132.  Interventi a favore del Consorzio regionale garanzia fidi per la cooperazione (programma 3.3.3.).
Art. 133.  Fiere e centri commerciali (programma 3.4.1.).
Art. 134.  Interventi a favore degli enti fieristici (programma 3.4.1.).
Art. 135.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 136.  Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
Art. 137.  Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).
Art. 138.  Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese commerciali (programma 3.5.1.).
Art. 139.  Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica (programma 3.4.3.).
Art. 140.  Interventi formativi a favore degli operatori turistici (programma 3.4.3.).
Art. 141.  Strutture ricettive (programma 3.4.4.).
Art. 142.  Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
Art. 143.  Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
Art. 144.  Manutenzione impianti a fune (programmi 3.4.5. e 0.5.1.).
Art. 145.  Polo turistico dello Zoncolan (programma 3.4.5.).
Art. 146.  Ricostruzione del Rifugio «Pellarini» (programma 3.4.5.).
Art. 147.  Partecipazioni alla «Finest S.p.A.» ed al «Centro di servizi e di documentazione» e rideterminazione di spese (programma 3.5.1.).
Art. 148.  Interventi per iniziative di sviluppo nei territori montani (programmi 0.5.1. e 0.7.1.).
Art. 149.  Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale (programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.).
Art. 150.  Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).
Art. 151.  Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.).
Art. 152.  Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
Art. 153.  Revoche di spese (programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.).
Art. 154.  Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale - Rideterminazione di spesa (programma 1.5.1.).
Art. 155.  Sedi regionali (programma 0.1.4.).
Art. 156.  Sedi regionali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.1.4.).
Art. 157.  Recupero del compendio di Villa Ottelio (programma 0.6.1.).
Art. 158.  Posti di lavoro multifunzionali (programma 0.1.4.).
Art. 159.  Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.1.5.).
Art. 160.  Interventi di ripristino di edifici danneggiati da avversità atmosferiche (programma 1.2.2.).
Art. 161.  Caccia e pesca (programma 1.3.4.).
Art. 162.  Disposizioni in materia di trattamento economico del personale regionale (programma 0.1.2.).
Art. 163.  Utilizzo di somme già allocate a bilancio.
Art. 164.  Riassegnazione sovvenzioni non erogate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (programma 3.4.1.).
Art. 165.  Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 10.
Art. 166.  Cessione di partecipazione azionaria.
Art. 167.  Proroga delle funzioni dell'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione.
Art. 168.  Anticipazioni di contributi nel settore dell'industria.
Art. 169.  Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni.
Art. 170.  Proroga del termine di cui all'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 171.  Ulteriori modificazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.
Art. 172.  Ulteriore modifica dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.
Art. 173.  Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.
Art. 174.  Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli articoli 126, comma 5 e 211, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
Art. 175.  Limitazione dell'operatività di leggi regionali nel settore dell'industria.
Art. 176.  Abrogazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.
Art. 177.  Copertura finanziaria delle spese che non trovano corrispondenza in assegnazioni statali o comunitarie.
Art. 178.  Entrata in vigore.


§ 6.4.145 – L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).

(B.U. 16 febbraio 1995, suppl. straord. n. 6).

 

TITOLO I

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

 

CAPO I

Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia

 

Art. 1. Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     1. In attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonchè in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1- la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1995, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni di cui:

a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;

b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;

c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

 

     Art. 2. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:

     a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;

     b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 3. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).

     1. Secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.

     2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.

     3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, il cui impiego è vincolato nel modo seguente:

     a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e parchi urbani comprensoriali;

     b) lire 3.500 milioni per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonchè di attività aventi rilevanza provinciale.

     4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonchè di attività aventi rilevanza comprensoriale.

     5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 4. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, suddivisa in ragione di:

     a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;

     b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO II

Trasferimenti agli enti locali per finalità specifiche

 

     Art. 5. Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (programma 0.6.2.). [1]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 [2].

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da [3]:

     a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;

     b) copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

     c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990 [4].

     4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.

     5. (Omissis) [5].

     6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.

     7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.

     8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7 [6].

     9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 6. Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna (Programma 1.3.3.). [7]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1995, contributi straordinari fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni che gestiscono centri visite nel Parco naturale dell'Isonzo e nel Parco naturale della Laguna.

     2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.

     3. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi sono stabilite nei rispettivi decreti di concessione.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 7. Contributi per l'edilizia pubblica (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, al fine di completare la realizzazione della sede del centro civico della circoscrizione dell'Altipiano Est, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 8. Completamento di opere di competenza comunale (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come da ultimo integrata dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, limitatamente agli interventi già ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 9. Contributo al Comune di Latisana per manifestazioni ecologiche (programma 1.5.5.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 100 milioni per l'organizzazione di manifestazioni che promuovono l'utilizzo di carburanti ecologici e la diffusione di veicoli elettrici.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. Le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 10. Contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli (programma 0.7.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo ordinario annuo per il finanziamento delle spese correnti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 962 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 11. Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna (programma 0.6.2.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, al comma 2, aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, la locuzione «1994» è sostituita dalla locuzione «1995».

     4. Gli effetti degli atti di proroga delle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 4/1994, e dal comma 3, decorrono dalla data di scadenza delle precedenti proroghe commissariali.

     5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 12. Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni e 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.).

     1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

     2. Nel testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è così sostituito:

     «2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale- in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.».

     3. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 13. Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma 0.6.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 14. Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico - Fondi statali (programma 0.7.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 345.500.600 per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 345.500.600 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Corrispondentemente sul capitolo 330 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci è prevista per l'anno 1997 l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

CAPO III

Norme speciali in applicazione della normativa concernente i trasferimenti agli enti locali

 

     Art. 15. Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.

     1. La proroga al 31 dicembre 1994 disposta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per l'utilizzo delle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è differita al 31 dicembre 1995.

     2. In deroga al disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi del citato articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990 in relazione alle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.

     3. Decorso il termine del 31 dicembre 1995 di cui ai commi 1 e 2, le somme non impegnate costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 3/1990.

 

TITOLO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

     Art. 16. Accordi di programma (programma 0.6.3.).

     1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è revocata per la quota relativa all'anno 1995 e ridotta di lire 1.900 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     4. E' revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997

     5. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     6. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

 

     Art. 17. Accordi di programma Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.500 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1996.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO III

PROGRAMMI COMUNITARI

 

     Art. 18. Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.220 milioni per l'anno 1995 e di lire 16.280 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 19. Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 117, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 58.882 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 12.335 milioni per l'anno 1995, di lire 10.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997 e di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999.

     2. L'onere complessivo di lire 34.460 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere previsto in lire 74 milioni per l'anno 1998 e in ulteriori lire 74 milioni per l'anno 1999, rispetto a quello relativo all'anno 1997, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte della cessazione della spesa autorizzata dall'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     4. E' revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 140, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 20. Attuazione dell'obiettivo 3 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 3 di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definito dal Quadro comunitario di sostegno approvato per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del citato Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, per la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:

     a) con le risorse assegnate dall'Unione europea valere sul Fondo sociale europeo;

     b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; c) con fondi regionali.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:

     a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 98.729 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 25.670 milioni per l'anno 1995, lire 18.265 milioni per l'anno 1996, lire 17.771 milioni per l'anno 1997, lire 18.433 milioni per l'anno 1998 e lire 18.590 milioni per l'anno 1999;

     b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 86.477 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 21.357 milioni per l'anno 1995, lire 16.280 milioni per l'anno 1996, lire 15.708 milioni per l'anno 1997, lire 16.475 milioni per l'anno 1998 e lire 16.657 milioni per l'anno 1999;

     c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 28.112 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.556 milioni per l'anno 1995 e lire 4.889 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

     4. L'onere complessivo di lire 61.706 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio e per gli anni medesimi.

     5. Corrispondentemente, sul capitolo 230 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.

     6. L'onere complessivo di lire 53.345 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     7. Corrispondentemente, sul capitolo 229 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 per le finalità di cui al comma 1.

     8. L'onere complessivo di lire 18.334 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 21. Attuazione dell'obiettivo 4 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 del Consiglio del 20!uglio 1993, come definito dal Quadro comunitario dl sostegno approvato per gli anni dal 1994 al 1999 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ultimo comma, del citato Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, per agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:

     a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo;

     b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     c) con fondi regionali.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:

     a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 30.960 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 9.443 milioni per l'anno 1995, lire 5.090 milioni per l'anno 1996, lire 5.273 milioni per l'anno 1997, lire 5.470 milioni per l'anno 1998 e lire 5.684 milioni per l'anno 1999;

     b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 21.539 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 6.933 milioni per l'anno 1995, lire 3.800 milioni per l'anno 1996, lire 3.468 milioni per l'anno 1997, lire 3.599 milioni per l'anno 1998 e lire 3.739 milioni per l'anno 1999;

     c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.80 milioni per l'anno 1995, lire 1.000 milioni per l'anno 199 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;

     4. L'onere complessivo di lire 19.806 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilanci e pre gli anni medesimi.

     5. Corrispondentemente, sul capitolo 233 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.

     6. L'onere complessivo di lire 14.201 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 199 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     7. Corrispondentemente, sul capitolo 232 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge n. 845/1978 per le finalità di cui al comma 1.

     8. L'onere complessivo di lire 3.700 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni medesimi.

 

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 22. Conferimento straordinario al Fondo regionale per la protezione civile per interventi nel settore ambientale (programma 1.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO V

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE

 

     Art. 23. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè al disposto di cui all'articolo 27, comma 4, del disegno di legge statale 30 settembre 1994, n. 1365, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascun ente ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.

     2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 350.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO VI

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 24. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [8]

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 e per le finalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 125.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni perl'anno 1995, di lire 80.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 35.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 125.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more delle formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via immediata anticipazioni, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1995, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1993.

 

     Art. 25. Applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri (programma 1.5.5.). [9]

     1. Al fine di agevolare l'applicazione nel Friuli-Venezia Giulia del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri per il biennio 1994-1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel limite massimo di lire 5.000 milioni, speciali sovvenzioni alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale.

     2. Le predette sovvenzioni regionali sono destinate alla copertura dei maggiori oneri che le aziende di trasporto devono sostenere per il pagamento ai dipendenti dei miglioramenti economici previsti dal contratto nazionale per il periodo fino al 31 dicembre 1994.

     3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 26.

     (articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

TITOLO VII

INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO

 

CAPO I

Interventi nel settore della tutela dell'ambiente

 

     Art. 27. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonchè dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 28. Interventi per il contenimento degli effetti di eutrofizzazione del mare Adriatico (programma 1.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 29. Impianti di depurazione - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 30. Studi e progetti per opere igienico-sanitarie (programma 1.1.2.).

     1. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, ferme restando il residuo onere di lire 200 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 31. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).

     1. E' revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 995-1997.

 

     Art. 32. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall'articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 33. Contributo straordinario al Comune di Ravascletto per il risanamento della rete idrica comunale (programma 1.1.2.).

     1. In relazione alla urgente necessità di garantire

l'approvvigionamento idrico del Comune di Ravascletto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per l'anno 1995 per interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica dell'acquedotto comunale.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 30 settembre 1995, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa [10].

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 2370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 34. Opere e progettazione nel settore dello smaltimento rifiuti (programma 1.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 32, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2421 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nonchè relativamente alla quota di lire 11.000 milioni per l'anno 1996 a carico del medesimo capitolo 2421 del bilancio pluriennale citato, si intende data per le finalità di cui al comma 1.

     4. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico dal capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. E' revocata la spesa di lire 250 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 35. Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).

     1. La spesa di complessive lire 11.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata per la quota di lire 7.000 milioni e rideterminata a mutuo per la quota di lire 2.000 milioni rispettivamente dagli articoli 78, comma 1, e 92, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intende autorizzata per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale n. 5/1994.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1994 con l'articolo 92, comma 4, della legge regionale n. 1/1993 e con l'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 1.

     3. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995 come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni, dall'articolo 78, comma 5, e rispettivamente dall'articolo 92, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 36. Interventi per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive (programma 1.1.3.).

     1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1997.

     3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. E' revocata la spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 42/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 37. Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 42/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 38. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.).

     1. Per le finalità previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 2496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. E' revocata la spesa di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 5.500 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997.

     5. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 39. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.2.1.).

     1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.

     3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 40. Distribuzione del gas metano - Intervento finanziato con ricorso a mutuo (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 41. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, come modificata e integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. La spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.

     5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813. dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 550 milioni per l'anno 1995 e di lire 200 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 42. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.3. e 1.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 97, coma 15, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1993, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. La spesa di lire 1.200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     10. Il predetto onere complessivo di lire 210 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     11. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, e per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di complessive lire 156 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 56 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 38 milioni per l'anno 1997.

     13. Il predetto onere di lire 38 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     14. E' revocata la spesa di lire 106.324.000, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 43. Opere idraulico-forestali (programma 1.3.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 44. Opere idraulico-forestali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO II

Interventi nel settore dell'abitazione

 

     Art. 45. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, come modificato e integrato dall'articolo 60 della legge regionale n. 45/1993, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.

     5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Il limite di impegno di lire 8.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotto di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 46. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.

     3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 47. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).

     1. In relazione agli ulteriori rientri per complessive lie 3.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1995, di lire 200 milioni nell'anno 1996 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1997, previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è autorizzata, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli I.A.C.P. a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi, la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995, di lire 200 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.

     2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, i rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, pari a lire 20.000 milioni, previsti nell'anno 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, non riaffluiscono al citato Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

     3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dei commi 1 e 2, I'ammontare del Fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982 è determinato nelle misure e per le finalità sotto specificate:

     a) lire 16.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.800 milioni per l'anno 1995, di lire 2.900 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, per interventi a favore degli I.A.C.P. a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995;

     b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 48. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     [3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, dalla legge regionale n. 34/1987, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.] [11]

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 49. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e dall'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 50. Centri storici primari (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1997, due limiti di impegno di lire 1.000 milioni ciascuno.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     b) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;

     c) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

     3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio pre gli anni medesimi.

     5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio-pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 51. Centri storici primari - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 52. Progetti e realizzazioni di risparmio energetico nel campo dell'edilizia pubblica (programma 1.4.2.).

     1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 58, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 53. Edilizia di pubblico interesse (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dal primo e terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, dall'articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1997, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     a) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;

     c) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016.

     5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 54. Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 55. Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come sostituito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni e nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 150 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 200 milioni per l'anno 1995;

b) lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014; c) lire 150 milioni per l'anno 2015.

     5. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO III

Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali

 

     Art. 56. Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [12]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 57. Acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [13]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.100 milioni nell'anno 1995, e un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1996.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:

a) lire 1.100 milioni per l'anno 1995;

b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004; c) lire 500 milioni per l'anno 2005.

     3. L'onere complessivo di lire 4.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Sono revocati i tre limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno, autorizzati rispettivamente dall'anno 1994 al 1998, dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonchè dall'anno 1995 all'anno 1999 e dall'anno 1996 all'anno 2000, dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 4013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

 

     Art. 58. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). [14]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, sono autorizzati, rispettivamente, nell'anno 1995 e nell'anno 1996, due limiti di impegno di lire 100 milioni ciascuno.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura sotto indicata :

a) lire 100 milioni per l'anno 1995; b) lire 200 milioni per dall'anno 1996 all'anno 1999; c) lire 100 milioni per l'anno 2000.

     3. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4005-dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 59. Relazione dei piani di traffico (programma 1.5.5.). [15]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 60. Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico (programma 0.5.1.). [16]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, relativamente alla emanazione delle norme generali e tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere previste dai «Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico», I'Amministrazione regionale può avvalersi della consulenza di esperti mediante stipula di apposita convenzione nella quale siano previsti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, i termini e le modalità di affidamento dell'incarico che garantiscano la definizione dell'attività di consulenza nel rispetto dei principi e dei requisiti fissati ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1993.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico al capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 61. Trasporti speciali e straordinari (programma 1.5.5.). [17]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO IV

Interventi per le infrastrutture di trasporto e nel settore dei traffici

 

     Art. 62. Realizzazione, gestione e manutenzione di opere stradali ed autostradali in concessione dall'ANAS (programma 1.5.1.). [18]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. La spesa di lire 8.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, e di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Per le finalità previste dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, ed in relazione alla necessità di reiscrivere in bilancio le somme relative alle opere in concessione dall'A.N.A.S., già disimpegnate in conto residui, da inviarsi in economia, autorizzate per le predette finalità e coperte mediante il ricorso al mercato finanziario, è autorizzata la spesa di lire 11.348.817.500 per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 11.348.817.500 fa carico al capitolo 3717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 63. Opere stradali ed autostradali in concessione all'A.N.A.S. e opere di viabilità di interesse regionale - Interventi finanziati con ricorso mutuo (programma 1.5.1.). [19]

     1. La spesa di lire 7.800 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 67, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 2.000 milioni e rideterminata per la quota di lire 5.800 milioni per l'anno 1996, ferme restando il residuo onere a carico del capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. La spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 96, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 64. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.). [20]

     1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 65. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/1987, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 70, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 354.006.494 per ciascun degli anni dal 1995 al 2008, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.

     7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     10 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.

     11. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno dal 1997, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 66. Interventi nel settore dei porti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.5.2.). [21]

     1. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 67. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). [22]

     1. La spesa di lire 500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 71, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 71, comma 14, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.

     8. E' revocato il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale n. 5/1994 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 68. Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.). [23]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 69. Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). [24]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall'articolo 36, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 400 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996 due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l'anno 1995;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004; c) lire 500 milioni per l'anno 2005.

     7. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 70. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). [25]

     1. Il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ridotto di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente ridotto di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 50 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     4. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO VIII

INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

Interventi nel Settore della sanità

 

     Art. 71. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).

     1. La spesa di lire 60.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 77 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.

     3. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 72. Contributo straordinario nel settore della formazione sanitaria (programma 2.1.2.).

     1. Ad integrazione del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per il completamento delle opere ivi indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 73. Finanziamenti di spesa sanitaria per interventi specifici (programma 2.1.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 10.500 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. In applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 5/1994, le risorse autorizzate per l'anno 1995 con il comma 8 del medesimo articolo 79 e con il comma 1 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 79:

     a) lire 3.250 milioni per i consultori familiari pubblici e privati; b) lire 3.250 milioni per la tutela della salute mentale;

     c) lire 1.000 milioni per la tutela della salute dei

tossicodipendenti; d) lire 400 milioni per la disinfestazione del territorio dai ratti;

     e) lire 100 milioni per il rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;

     f) lire 2.500 milioni per i sussidi a favore dei soggetti nefropatici.

 

CAPO II

Interventi nel Settore dell'assistenza

 

     Art. 74. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.

     3. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere complessivo di lire 5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     9. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 75. Strutture socio-assistenziali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 76. Servizi socio-educativi per la prima infanzia (programma 2.2.3.).

     1. La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 85 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 77. Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi per l'assistenza alle persone handicappate (programma 2.2.4.).

     1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1995, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al sostegno dei servizi gestiti dai Consorzi fra Enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonchè dagli Enti locali della provincia di Trieste, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:

     a) gestione di centri socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;

     b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;

     c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.

     2. Le attività indicate al comma 1 si conformano gradualmente alle linee e agli indirizzi contenuti nell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, coma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra gli Enti interessati e le Aziende per i servizi sanitari.

     4. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente è determinata tenendo conto della spesa sostenuta nell'anno precedente e in misura comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario; la sovvenzione stessa è concessa ed erogata all'inizio dell'anno, in percentuale non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetta a conguaglio in base all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO III

Interventi nel Settore dell'istruzione, della cultura, della ricerca

scientifica, della formazione professionale e dello sport

 

     Art. 78. Diritto allo studio (programma 2.3.1.). [26]

     1. La Regione esercita le funzioni previste dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994/1995.

     2. A tal fine le Province provvedono a trasmettere le domande pervenute, entro i termini previsti dal Regolamento di cui all'articolo 6 della predetta legge regionale n. 14/1991, approvato con D.P.G.R. 24 ottobre 1991, n. 0528/Pres., alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, eventualmente già istruite, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 della predetta legge regionale n. 14/1991, utilizzando, ove compatibili, i criteri e le procedure stabilite dal predetto regolamento approvato con D.P.G.R. 24 ottobre 1991, n. 0528/Pres., sino all'emanazione di nuove disposizioni regolamentari, da effettuarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'anno scolastico 1995/1996.

     4. Al fine di consentire agli aventi diritto di fruire degli assegni di studio previsti dalla legge regionale citata per l'anno scolastico in corso ed in relazione a quanto disposto dal comma 3 la Regione succede alle Province negli eventuali rapporti convenzionali previsti dall'articolo 5 della citata legge regionale n. 14/1991.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     6 Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 79. Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno a favore dei Rom (programma 2.3.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 80. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 92, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 81. Collegio del mondo unito (programma 2.3.2.).

     1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 93 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.500 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 82. Macchina di luce di sincrotrone (programma 2.3.3.).

     1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'articolo 29, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 83. Istituzioni ed attività culturali e scientifiche (programma 2.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, così rideterminata dall'articolo 95, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1997.

     5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1997.

     7. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 84. Tutela dei beni artistici, culturali, storici e archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 250 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.

     7. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

     10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     11. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 e dall'articolo 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale n. 30/1986, della legge regionale n. 60/1976, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 250 milioni per l'anno 1997.

     12. Il predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     13. All'articolo 34, comma 32, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994, sono aggiunte, in fine, le parole «nonchè per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a «Centro studi»».

     14. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 32, della legge regionale n. 1/1993, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994 e dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 85. Tutela della lingua friulana (programmi 2.4.3. e 0.6.2.). [27]

     1. In attesa della revisione organica della normativa regionale in materia di tutela della lingua friulana, la Regione esercita le funzioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 36, a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     2. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per l'anno 1995 le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di marzo.

     3. Sono di competenza delle Province gli atti relativi alle domande di contributo presentate ed accolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle assegnazioni disposte sino al 1994.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. Conseguentemente al disposto di cui al comma 1, è revocata l'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995 disposta dall'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed iscritta sul capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

 

     Art. 86. Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocata la spesa di lire 80 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 dall'articolo 98, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità indicate all'articolo 100, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

     5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 87. Contributo a sostegno di attività teatrali di particolare rilevanza (programma 2.4.3.).

     1. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo annuo a sostegno dell'attività teatrale e in particolare musicale del Teatro comunale, anche in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ente, quale Comune di supporto comprensoriale, ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 10/1988, come aggiunto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1997.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5350 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 88. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. E' revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. E' revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 4.000 milioni.

     7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 89. Edilizia teatrale - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 90. Attività culturali (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto «Mons. F. Tomadini» un finanziamento straordinario per i lavori di sistemazione e riadattamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura, ivi comprese le dotazioni d'arredo, della porzione di fabbricato interessante l'Aula Magna e le sue pertinenze funzionali e tecnologiche, per l'ottenimento dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è condizionato alla stipulazione, da parte del soggetto di cui al comma 1, di una convenzione con l'Amministrazione regionale che preveda l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna in occasione di convegni, congressi e manifestazioni di interesse regionale da parte di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private.

     3. La convenzione di cui al comma 2, di cui sono fissati i termini, le modalità di individuazione e le condizioni per l'utilizzo dell'Aula Magna da parte dei soggetti ivi previsti, compreso il rimborso degli oneri di funzionamento relativi all'apertura della sala, è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura.

     4. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 2, previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di una relazione tecnico- illustrativa e da un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 91. Contributi per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana (programma 2.4.3.).

     1. Per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana, da inserirsi nel palinsesto della quarta rete regionale contestualmente all'avvio delle trasmissioni televisive in lingua slovena, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 92. Centri di formazione professionale (programma 2.5.2.).

     1. Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 107, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 93. Interventi a tutela del talento atletico (programma 2.4.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 94. Opere pubbliche del primario interesse sportivo cittadino del Comune di Trieste (programma 2.4.4.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 5, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che l'Ente stipula per la realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonchè dal progetto esecutivo dell'opera e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento, in linea capitale e interessi.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     6. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli-del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 95. Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale (programma 2.4.4.).

     1. E' revocato il limite d'impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, coma da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituto dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.

     7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 96. Impianto di biathlon a Forni Avoltri (programma 2.4.4.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per i lavori di costruzione di un impianto fisso di biathlon in località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.

     2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le modalità della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO IX

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

CAPO I

Interventi nel settore dell'agricoltura

 

     Art. 97. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura (programma 3.1.1.).

     1. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 98. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 3.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 99. Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.).

     1. E' revocato il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6241 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 100. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     2. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. E' revocata la spesa complessiva di lire 40 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

 

     Art. 101. Indennità compensativa e sussidi per permuta terreni agricoli (programma 3.1.2.).

     1. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 111, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo-corrispondente al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 114, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 102. Credito di miglioramento fondiario e aziendale (programma 3.1.2.).

     1. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 112, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed iscritta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.

     2. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 103. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci, salmastre, vallive e lagunari (programma 3.1.2.).

     1. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 116 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 104. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.3. e 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. E' revocata la spesa di lire 3.270 milioni per l'anno 1996, autorizzata nella misura di lire 3.500 milioni dall'articolo 118; comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e ridotta di lire 230 milioni con l'articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 118, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     5. E' revocata la spesa di lire 270 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. E' revocata la spesa di lire 670 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. E' revocata la spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 105. Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche (programma 3.1.7.).

     1. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 119 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 3.000 milioni per la quota relativa all'anno 1995, e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 106. Colture pregiate (programma 3.1.4.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. E' revocata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.

     4. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. E' revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-i997.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.

     7. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     8. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     9. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 121, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per ali anni 1995-1997.

 

     Art. 107. Contributo per siccità 1994 (programma 3.1.5.). [28]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai produttori agricoli del Carso, che hanno utilizzato nell'estate 1994 l'acqua degli acquedotti per irrigare le colture, essendo impossibilitati ad usufruire di altra fonte idrica, un contributo straordinario per le maggiori spese di gestione aziendale.

     2. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione attestante la spesa sostenuta, sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione fissa i criteri, le modalità e l'ambito territoriale di applicazione della norma. Il contributo di cui al comma 1 non potrà comunque risultare superiore al limite dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6612 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 108. Difesa fitopatologica (programma 3.1.7.).

     1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 109. Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.).

     1. E' revocata la spesa di lire 30 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     2. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 123, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico ai capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. E' revocata la spesa di lire 6 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. E' revocata la spesa di lire 215 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 110. Prestiti agrari di esercizio (programma 3.1.6.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 125, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato, per gli anni dal 1993 al 1997, dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 20/1992 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     9. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 6, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 200 milioni.

     12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

     13. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     14. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 111. Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario una tantum di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione di attività di promozione agroalimentare.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. E' revocata la spesa di lire 280 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     6. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 126, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 900 milioni per l'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 100 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 112. Rimborsi allo Stato. (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 113. Progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2» (programma 3.1.7.).

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 128, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi corrispondentemente revocata l'autorizzazione dell'intervento previsto dall'articolo 128, comma 1, della legge regionale n. 5/1994.

 

     Art. 114. Programmi di sviluppo del settore agricolo nei territori montani (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.750 milioni fa carico al capitolo 6848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO II

Interventi nel settore dell'industria e delle partecipazioni regionali

 

     Art. 115. Consorzio garanzia fidi fra piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituto dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 116. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese-industriali (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e dall'articolo 218, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono autorizzati un limite di impegno di lire 750 milioni nell'anno 1995 e un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 750 milioni per l'anno 1995;

b) lire 1.250 milioni per l'anno 1996;

c) lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999; d) lire 1.000 milioni per l'anno 2000;

e) lire 500 milioni per l'anno 2001.

     3. L'onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 117. Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra enti locali (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 390 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 390 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 118. Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Nel testo dell'articolo 133 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 1 le parole «e la realizzazione» sono sostituite con le parole «, la realizzazione e la manutenzione straordinaria».

     4. Per le finalità previste dall'articolo 133, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, come integrato dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.

     7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 6.

     8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonchè della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

     9. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     12. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1997, fa carico al capitolo 7427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, la legge regionale n. 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     15. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 119. Zone industriali (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.

     3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 120. Aree attrezzate nei territori montani (programma 3.2.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 121. Ricerca applicata (programma 3.2.4.).

     1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 122. Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.).

     1. E' revocata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 101, comma 9, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19941996.

     2. E' revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata, relativamente alla quota per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, ed autorizzata, relativamente alla quota per l'anno 1996, dall'articolo 134, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, ed ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 70, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, con l'articolo 134, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, nonchè rideterminate per l'anno 1994 con l'articolo 101, commi 9 e 10, della legge regionale n. 1/1993, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sui capitoli corrispondenti ai capitoli 7593 e 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 3.

 

     Art. 123. Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale e di penetrazione commerciale (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 24 e dall'articolo 25, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 e dall'articolo 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 3/1993, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 54 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 400 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 124. Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali ed agli operatori della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1995, dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 125. Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura (programma 3.2.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 126. Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 127. Conferimento straordinario a favore del risanamento e del rilancio dell'attività del «Lloyd Triestino di navigazione S.p.A.» (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 giugno 1993, n. 38, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Giulia «Friulia S.p.A.» la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995 per la costituzione del fondo speciale di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 38/1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO III

Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione

 

     Art. 128. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [29]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 30/1978, un finanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 129. Agevolazioni alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [30]

     1. La spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così ridotta dall'articolo 144, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, e integrato dall'articolo 78, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 144, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 142, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 130. Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.3.2.). [31]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     3. Corrispondentemente, sul capitolo 491 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

 

     Art. 131. Interventi a favore della cooperazione (programma 2.5.3.).

     1. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 149, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997.

     3. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, come rideterminata e così autorizzata per la quota relativa all'anno 1995 dall'articolo 149, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, e come autorizzata, per la quota relativa all'anno 1996, dall'articolo 149, comma 10, della medesima legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 132. Interventi a favore del Consorzio regionale garanzia fidi per la cooperazione (programma 3.3.3.). [32]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a con cedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.

     2. Il finanziamento annuale può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 8110 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio di previsione per l'anno 1995.

 

CAPO IV

Interventi nel settore del commercio

 

     Art. 133. Fiere e centri commerciali (programma 3.4.1.).

     1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1S92 n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. E' revocato il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato, per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 151, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 200 milioni.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     6. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 134. Interventi a favore degli enti fieristici (programma 3.4.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente fiera di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 6 a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico [33].

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonchè della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

     4. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato per l'anno 1996 un limite di impegno di lire 500 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     7. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. In considerazione della rilevanza economica della funzione svolta dall'Ente fiera di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo un finanziamento straordinario a sostegno delle passività che gravano sullo stesso. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del Turismo, corredata del conto consuntivo dell'esercizio 1994 dell'Ente, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.

     11. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 135. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32,1'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 2.000 milioni; a tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 136. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 137. Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 138. Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese commerciali (programma 3.5.1.).

     1. E' revocata la spesa complessiva di lire 7.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 150, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO V

Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 139. Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica (programma 3.4.3.).

     1. A titolo di parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo annuo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica della regione un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

     2. La ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascuno degli esercizi ivi indicati, in rapporto alle devoluzioni disposte dallo Stato alle Aziende di promozione turistica della regione per l'anno 1988 a valere sui soppressi tributi erariali.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 140. Interventi formativi a favore degli operatori turistici (programma 3.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 141. Strutture ricettive (programma 3.4.4.).

     1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 156, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 142. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l'anno 1995;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014; c) lire 500 milioni per l'anno 2015.

     3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 17/1993, e dall'articolo 10 bis della legge regionale citata n. 60/1982, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 143. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).

     1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 9, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera g), della legge regionale n. 16/1965, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 144. Manutenzione impianti a fune (programmi 3.4.5. e 0.5.1.).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla «Promotur» SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza [34].

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

     3. La domanda per la cessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     4. Al fine di consentire alla «Promotur» S.p.A. di stipulare i mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 3.500 milioni.

     5. La domanda di concessione della garanzia è corredata: a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur» S.p.A. con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della «Promotur» S.p.A. dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, per l'anno 1996, il limite di impegno di lire 600 milioni.

     7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     8. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 4 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 145. Polo turistico dello Zoncolan (programma 3.4.5.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario di lire 280 milioni, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, per la contrazione di un mutuo decennale necessario alla ristrutturazione dell'edificio «E. Moro» in località Zoncolan, onde garantire i servizi minimi di detto Polo turistico.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impiego di lire 280 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     4. L'onere complessivo di lire 840 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 146. Ricostruzione del Rifugio «Pellarini» (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 215 milioni a sollievo dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la ricostruzione del rifugio «Pellarini».

     2. I contributi concessi alla Società Alpina delle Giulie per la realizzazione dell'opera indicata al comma 1 possono essere erogati secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1995.

     4. Il predetto onere di lire 215 milioni fa carico al capitolo 8545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO X

AUTORIZZAZIONI, RIDETERMINAZIONI E REVOCHE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

CAPO I

Interventi finanziati con fondi ex articolo 2 della legge n. 19/1991

 

     Art. 147. Partecipazioni alla «Finest S.p.A.» ed al «Centro di servizi e di documentazione» e rideterminazione di spese (programma 3.5.1.).

     1. [La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 8.200 milioni per l'anno 1995, di lire 2.700 milioni per l'anno 1996, e di lire 9.100 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995] [35].

     2. [In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.A.» di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 52.000 milioni] [36].

     3. [Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 52.000 milioni per l'anno 1997] [37].

     4. [Il predetto onere di lire 52.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997] [38].

     5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1995, di lire 300 milioni per l'anno 1996, e di lire 900 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale» di Gorizia la somma di lire 6.000 milioni.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO II

Interventi finanziati con fondi ex articolo 7, comma 2, della legge n. 19/1991, e successive modificazioni. Assegnazioni ai sensi dell'articolo 50 dello statuto

 

     Art. 148. Interventi per iniziative di sviluppo nei territori montani (programmi 0.5.1. e 0.7.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 12, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

     10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     11. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 149. Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale (programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 218 milioni, suddivisa in ragione di lire 56 milioni per l'anno 1996 e lire 162 milioni per l'anno 1997.

     2. Il predetto onere di lire 218 milioni fa carico al capitolo 2809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     7. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 5.000 milioni per l'anno 1997.

     8. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 [39].

     10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     11. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 150. Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1996 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.

 

     Art. 151. Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.).

     1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 49.000 milioni.

     2. Per le finalità previste di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e di lire 46.408 milioni per l'anno 1997.

     3. Il predetto onere di lire 49.000 milioni fa carico al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 152. Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 2.000 milioni al «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», istituito con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

     3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.

 

     Art. 153. Revoche di spese (programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.).

     1. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, a carico al capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     2. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico al capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     3. E' revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico al capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     4. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico al capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

     5. E' revocata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1996, come rideterminata dall'articolo 165, comma 18, della legge regionale n. 5/1994, a carico al capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

 

CAPO III

Interventi finanziati con fondi ex art. 12 della legge n. 19/1991

 

     Art. 154. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale - Rideterminazione di spesa (programma 1.5.1.).

     1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e lire 5.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 335 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

TITOLO XI

ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

 

CAPO I

Altre autorizzazioni di spesa

 

     Art. 155. Sedi regionali (programma 0.1.4.).

     1. E' revocata la quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 156. Sedi regionali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.1.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, come integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

 

     Art. 157. Recupero del compendio di Villa Ottelio (programma 0.6.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, al fine di istituire nel compendio medesimo un centro culturale e formativo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della fruizione, ai fini ricreativi, scientifici ed educativi, dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali. A tal fine è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione di un programma degli interventi che devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 158. Posti di lavoro multifunzionali (programma 0.1.4.).

     1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinchè quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonchè di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse [40].

     2. La conservazione dei dati memorizzati sui sistemi di videoscrittura da sostituire ai sensi del comma 1 è assicurata mediante conversione dei relativi documenti al formato standard dei posti di lavoro multifunzionali. Il personale addetto all'utilizzo dei posti di lavoro multifunzionali è istruito mediante partecipazione ad appositi corsi organizzati dalla ditta aggiudicatrice.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.400 milioni, nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 1.100 milioni e nell'anno 1997 il limite di impegno di lire 900 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 1.400 milioni per l'anno 1995;

b) lire 2.500 milioni per l'anno 1996;

c) lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998;

d) lire 2.000 milioni per l'anno 1999;

e) lire 900 milioni per l'anno 2000.

     5. L'onere complessivo di lire 7.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 1148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.

     8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 159. Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.1.5.).

     1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 170 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 160. Interventi di ripristino di edifici danneggiati da avversità atmosferiche (programma 1.2.2.).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 161. Caccia e pesca (programma 1.3.4.).

     1. E' revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 107 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 150 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.

     4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 162. Disposizioni in materia di trattamento economico del personale regionale (programma 0.1.2.). [41]

     1. Al personale regionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1994 e successiva, è corrisposto, a decorrere dal 1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:

 

Qualifiche

Importo lordo mensile

Commesso

72.000

Agente tecnico

78.030

Coadiutore/Guardia

90.000

Segretario/Maresciallo

104.000

Consigliere

115.000

Funzionario

126.000

Dirigente

135.000

 

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

 

     3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

     4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

CAPO II

Norme finanziarie contabili e procedurali

 

     Art. 163. Utilizzo di somme già allocate a bilancio.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche ai contratti condizionati di mutuo stipulati nell'anno 1994 ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6, al fine di consentire l'utilizzo nell'anno 1995 delle somme iscritte per l'anno 1994 sui capitoli corrispondenti ai capitoli di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, ed iscritti nell'elenco B/1 allegato ai bilanci predetti, a fronte di contrazione di mutui finalizzati.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la contrazione dei contratti definitivi di mutuo può avvenire negli anni 1995 e 1996 ed i relativi importi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, in base agli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1 e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.

     3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 le somme iscritte per l'anno 1994, a fronte delle quali sia stato stipulato contratto preliminare di mutuo, non impegnate al 31 dicembre 1994 sui capitoli di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10. La presente disposizione ha effetto dal 31 dicembre 1994.

 

     Art. 164. Riassegnazione sovvenzioni non erogate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (programma 3.4.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Centro di Documentazione per il Commercio Internazionale del Legno con sede a Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, l'importo complessivo di lire 980 milioni, già stanziato e non erogato negli anni 1991, 1992 e 1993 a titolo di contributi e per la predetta liquidazione.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 980 milioni per l'anno 1995.

     3. Il predetto onere di lire 980 milioni fa carico al capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 165. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 10.

     1. La Friulia S.p.A., in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 10.500 milioni, entro e non oltre la data dal 31 luglio 1995.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.

     3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 166. Cessione di partecipazione azionaria. [42]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere la propria partecipazione azionaria nella Cassa di liquidazione e garanzia S.p.A..

     2. La cessione può essere effettuata per un valore non inferiore al netto patrimoniale proporzionalmente riferibile alle azioni oggetto della cessione medesima, determinato sulla base di apposita perizia asseverata da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

     3. I ricavi della cessione affluiscono al capitolo 1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 167. Proroga delle funzioni dell'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione.

     1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1991, n. 20, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 188 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 168. Anticipazioni di contributi nel settore dell'industria. [43]

     [1. I contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2,

e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere erogati in via anticipata fino alla misura massima dell'ottanta per cento, previa prestazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente.]

 

     Art. 169. Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni. [44]

     1. Nel testo dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 16, al settimo comma, dopo le parole «congedo straordinario», sono aggiunte le parole «, in aspettativa, trasferiti ad altra struttura regionale, oppure cessati dal servizio, fino al termine dell'anno formativo».

 

     Art. 170. Proroga del termine di cui all'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

     1. Il termine di sette anni previsto dall'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è prorogato al 1° gennaio 1996.

 

     Art. 171. Ulteriori modificazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19. [45]

     [1. All'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).]

 

     Art. 172. Ulteriore modifica dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.

     1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, la lettera a), come modificata dall'articolo 102 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 173. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

     1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, dopo le parole «Le Comunità montane» sono aggiunte le parole «o gli altri enti locali e loro consorzi».

 

     Art. 174. Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli articoli 126, comma 5 e 211, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     1. Il comma 11 dell'articolo 118 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato.

     2. Nel testo dell'articolo 126 della legge regionale n. 5/1994, al comma 5 le parole «dall'articolo 3, comma 1, lettera h),» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 3, comma 2, lettera h),».

     3. [Nel testo dell'articolo 211 della legge regionale n. 5/1994, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [46].

 

     Art. 175. Limitazione dell'operatività di leggi regionali nel settore dell'industria.

     1. Nel testo dell'articolo 218, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono soppresse le parole «ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12».

     2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, è differito al 31 dicembre 1996.

     3. Nel testo dell'articolo 218 della legge regionale n. 5/1994, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole «ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituto dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4».

 

     Art. 176. Abrogazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.

     1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.

 

     Art. 177. Copertura finanziaria delle spese che non trovano corrispondenza in assegnazioni statali o comunitarie.

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.079.870.817.500, suddiviso in ragione di lire 638.174.817.500 per l'anno 1995, lire 205.374.000.000 per l'anno 1996 e lire 236.322.000.000 per l'anno 1997, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 16.850 milioni per l'anno 1995 e di lire 45.300 milioni per l'anno 1996 e parallelamente un maggior onere di lire 62.150 milioni per l'anno 1997 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 169.120.342.612, suddiviso in ragione di lire 53.385.330.204 per l'anno 1995, di lire 100.126.006.204 per l'anno 1996 e di lire 15.609.006.204 per l'anno 1997.

 

     Art. 178. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 11, comma 4, e 163, dal 1° gennaio 1995.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1995, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Termine prorogato dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22.

[4] Lettera così modificata dall'art. 49 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 1996, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 giugno 1995, n. 23 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

[11] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

[34] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[35] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[36] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[37] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[38] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[39] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[40] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[41] Articolo introdotto dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 1995, n. 17. In precedenza l'articolo era stato oggetto di esame da parte del Governo.

[42] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[43] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[44] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[45] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[46] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.