§ 3.1.70 - Legge Regionale 23 novembre 1981, n. 78.
Rifinanziamento delle provvidenze creditizie sui conferimenti di cereali a cooperative agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:23/11/1981
Numero:78


Sommario
Art. 1.      L'agevolazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, ove concessa alle cooperative che essiccano cereali, sarà - per dette cooperative - pari alla differenza tra il [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata per il [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.70 - Legge Regionale 23 novembre 1981, n. 78. [1]

Rifinanziamento delle provvidenze creditizie sui conferimenti di cereali a cooperative agricole.

(B.U. 23 novembre 1981, n. 116).

 

Art. 1.

     L'agevolazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, ove concessa alle cooperative che essiccano cereali, sarà - per dette cooperative - pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio e quello dovuto dalle ditte prestatarie che verrà determinato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata per il piano 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa di lire 1.200 milioni.

     L'onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.200 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 45 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.