§ 3.1.39 - Legge Regionale 12 agosto 1975, n. 57.
Interventi straordinari a favore dell'agricoltura. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/08/1975
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'articolo 5 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'articolo 22, della [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.
Art. 4.      Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dagli articoli 4, 7 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, [...]
Art. 6.      Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti: «od acquistare e/o completare».
Art. 11.      Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1 miliardo
Art. 12.      Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 800 milioni.
Art. 13.      La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 con l'articolo 12 della presente legge, fa carico al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 14.      Per fronteggiare i maggiori oneri per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, intraprese con fondi statali, l'Amministrazione regionale concorre, per l'esercizio finanziario 1975, [...]
Art. 15.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - è istituito il capitolo 6285 con la [...]
Art. 16.      All'onere complessivo di lire 5.700 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di [...]
Art. 17.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.39 - Legge Regionale 12 agosto 1975, n. 57. [1]

Interventi straordinari a favore dell'agricoltura. [2]

(B.U. 26 agosto 1975, n. 56).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

     L'onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni.

     La variazione dello stanziamento relativa al capitolo 6151 è conseguentemente apportata nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, approvato con l'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'articolo 5 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'articolo 22, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.

     L'onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 6153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato di lire 900 milioni.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

     L'onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 690 milioni viene elevato a lire 1.440 milioni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

     L'onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 160 milioni viene elevato a lire 410 milioni.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dagli articoli 4, 7 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

     L'onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.

 

     Art. 6.

     Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti: «od acquistare e/o completare».

     Per le finalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6279 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costruzione o l'acquisto e/o il completamento di impianti di macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni».

     L'onere di lire 600 milioni di cui al presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 6279.

 

     Artt. 7. - 10. [3]

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1 miliardo [4].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6283 con la denominazione: «Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

     La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 6283.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 800 milioni.

 

     Art. 13.

     La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 con l'articolo 12 della presente legge, fa carico al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 300 milioni a lire 1.100 milioni.

 

     Art. 14.

     Per fronteggiare i maggiori oneri per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, intraprese con fondi statali, l'Amministrazione regionale concorre, per l'esercizio finanziario 1975, con la spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 15.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - è istituito il capitolo 6285 con la denominazione: «Spese per i maggiori oneri e per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, intraprese con fondi statali» e con lo stanziamento di lire 400 milioni.

 

     Art. 16.

     All'onere complessivo di lire 5.700 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Articoli abrogati dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[4] Vedi anche l'art. 20 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58, l'art. 17 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9 e l'art. 52, comma 3, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1983, n. 74, nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione «prodotti agricoli» si intendono i prodotti «agricoli e zootecnici».