§ 3.1.86 - L.R. 26 agosto 1983, n. 74.
Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:26/08/1983
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua, da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli [...]
Art. 4.      Al fine di integrare l'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1983
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, oltre alle Cooperative agricole ed ai Consorzi di bonifica, anche le Associazioni [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, così come integrato dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di [...]
Art. 10.      L'aumento di importo a lire 150 milioni, introdotto dall'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni e si estende anche ai progetti [...]
Art. 11. 
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione «prodotti agricoli» si intendono i prodotti agricoli e zootecnici


§ 3.1.86 - L.R. 26 agosto 1983, n. 74.

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

(B.U. 27 agosto 1983, n. 90).

 

Art. 1.

     Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua, da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni suddivisa in ragione di lire 675 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 425 milioni nell'esercizio 1984.

     Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 675 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 425 milioni per l'esercizio 1984.

     All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7132 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti all'estensione del proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.

     L'entità di dette sovvenzioni sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, a presentazione di domanda corredata da specifica relazione.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7394 con la denominazione: «Sovvenzioni annue ai Consorzi di bonifica per far fronte agli oneri di gestione conseguenti all'estensione del comprensorio» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 75 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7394 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 75 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 4.

     Al fine di integrare l'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'esercizio 1983, ad erogare la somma di lire 300 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     Avvalendosi del fondo di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere fidejussioni anche a favore dei Consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva e/o passiva delle produzioni nonché delle Associazioni dei produttori e del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7395 con la denominazione: «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'integrazione del fondo per la concessione di garanzie fidejussorie» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede come segue:

     - per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 6. [1]

     Per l'attuazione di interventi volti al miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere nei settori dell'orfoflorifrutticoltura, della viticoltura e delle colture arboree mediterranee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli o a cooperative che operano nei settori suddetti, contributi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di impianti virus-esenti nonché per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili destinate a favorire la moltiplicazione di materiale vivaistico o sementiero virus- esente.

 

     Art. 7. [2]

     Per le finalità previste dal precedente articolo 6, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 18.500.000 per l'esercizio finanziario 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7396 con la denominazione: «Contributi per il miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere nei settori della ortofiorifrutticoltura, della viticoltura e delle colture arboree mediterranee» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 18.500.000 per l'esercizio finanziario 1983.

     Al predetto onere di lire 18.500.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18/Rag. del 23 marzo 1983.

     Sul precitato capitolo 7396 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 8.

     Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, oltre alle Cooperative agricole ed ai Consorzi di bonifica, anche le Associazioni provinciali degli allevatori.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, così come integrato dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: «Anticipazione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 250 milioni si provvede, per quanto riguarda la competenza:

     - per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983;

     - per lire 100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6851 del medesimo stato di previsione;

     per quanto riguarda la cassa:

     - per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983;

     - per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

     In relazione al disposto del precedente articolo 8, la denominazione del capitolo 915 dello stato di previsione dell'entrata viene così modificata: «Rientri delle anticipazioni concesse all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a Cooperative, Consorzi di bonifica ed Associazioni provinciali degli allevatori».

 

     Art. 10.

     L'aumento di importo a lire 150 milioni, introdotto dall'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni e si estende anche ai progetti previsti al punto 4 dell'articolo 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

     Sono escluse dalla procedura di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, tutte le domande sottoposte al parere del Comitato consultivo per le bonifiche di cui al Capo III della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11. [3]

 

     Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione «prodotti agricoli» si intendono i prodotti agricoli e zootecnici.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[4] Sostituisce il secondo comma, art. 1 della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.