§ 3.1.74 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 9.
Attribuzione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/01/1982
Numero:9

§ 3.1.74 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 9.

Attribuzione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge «quadrifoglio».

(B.U. 15 gennaio 1982, n. 4).

 

(Abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12).