§ 4.2.7 - Legge Regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:18/10/1967
Numero:22


Sommario
Art. 18.  Attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.
Art. 19.  Classificazione dei comprensori.
Art. 20.  Approvazione dei piani generali di massima.
Art. 21.  Approvazione dei programmi annuali delle opere.
Art. 22.  Opere di difesa delle acque.
Art. 23.  Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti.
Art. 24.  Approvazione dei progetti esecutivi.
Art. 25.  Stipulazione dei contratti.
Art. 26.  Approvazione dei contratti.
Art. 27.  Gestione delle opere - Rinunce e transazioni - Revisione dei prezzi.
Art. 28.  Attribuzioni particolari del Direttore regionale dell'agricoltura, del Direttore regionale delle foreste e di altri dirigenti dell'Assessorato.
Art. 29.  Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa.
Art. 30.  Ricomposizione delle proprietà frammentarie.
Art. 31.  Modalità di esecuzione delle opere urgenti.
Art. 32.  Comitato consultivo per le bonifiche.
Art. 33.  Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche.
Art. 34.  Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente.
Art. 35.  Attribuzioni dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.
Art. 36.  Cessazione della disciplina provvisoria di cui all'art. 44 della L.R. 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 37.  Materie di competenza comune.
Art. 41.  Applicabilità delle norme statali in materia di opere pubbliche.
Art. 45. 
Art. 46.  Attribuzioni particolari del Dirigente regionale del Servizio dell'Urbanistica.
Art. 47.  Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente.
Art. 48.  Attribuzioni dell'Assessore ai lavori pubblici.
Art. 48 bis.  Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi provinciali per case popolari.
Art. 49. 
Art. 50.  Costituzione dei Comitati.
Art. 51.  Convocazione dei Comitati.
Art. 52.  Riunioni dei Comitati.
Art. 53.  Compensi ai componenti dei Comitati tecnici provinciali e circondariale.
Art. 54.  Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale.
Art. 65.  Decorrenza della nuova disciplina normativa.
Art. 66.  Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie.
Art. 67.  Personale.
Art. 68.  Disposizioni finanziarie.
Art. 69.  Entrata in vigore della legge.


§ 4.2.7 - Legge Regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali. [*]

(B.U. 18 ottobre 1967, n. 31).

PARTE I

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

TITOLO I

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Artt. 1. - 17 ter. [1]

TITOLO II

OPERE DIPENDENTI DALL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA,

DELLE FORESTE E DELL'ECONOMIA MONTANA

CAPO I

Definizione delle sfere di competenza

 

Art. 18. Attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

     Nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7 della L.R. 31 agosto 1964, n. 1, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.

     Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell'articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [2].

 

     Art. 19. Classificazione dei comprensori.

     Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all'articolo 3 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.

     Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

 

     Art. 20. Approvazione dei piani generali di massima.

     I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell'agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed i piani di riordino fondiario sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana [3].

 

     Art. 21. Approvazione dei programmi annuali delle opere. [4]

 

     Art. 22. Opere di difesa delle acque. [5]

 

     Art. 23. Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di formazione dei contratti. [4]

 

     Art. 24. Approvazione dei progetti esecutivi. [4]

 

     Art. 25. Stipulazione dei contratti. [6]

     Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell'opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.

 

     Art. 26. Approvazione dei contratti. [6]

     Gli atti di aggiudicazione definitiva a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed al'economia montana.

     L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

 

     Art. 27. Gestione delle opere - Rinunce e transazioni - Revisione dei prezzi. [4]

 

     Art. 28. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dell'agricoltura, del Direttore regionale delle foreste e di altri dirigenti dell'Assessorato. [4]

 

     Art. 29. Dichiarazione di ultimazione della bonifica e riparto della spesa.

     Spetta all'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana:

     a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;

     b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.

 

     Art. 30. Ricomposizione delle proprietà frammentarie.

     Le attribuzioni già devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.

CAPO II

Disciplina speciale per le opere urgenti

 

     Art. 31. Modalità di esecuzione delle opere urgenti. [8]

CAPO III

Istituzione ed attribuzioni dell'organo

consultivo regionale per le bonifiche [9]

 

     Art. 32. Comitato consultivo per le bonifiche.

     Presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, è istituito il Comitato consultivo per le bonifiche.

     Il Comitato è composto dai seguenti membri [1]0:

     1) l'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, in veste di Presidente;

     2-4) i Dirigenti regionali del Servizio agrario, del Servizio forestale e del Servizio dell'economia montana dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana [1]1;

     5) il capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

     6) il Dirigente regionale dei lavori pubblici;

     7) il Dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica;

     8) il Capo del Servizio amministrativo dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana;

     9) il Dirigente regionale dell'Assessorato dell'igiene e della sanità;

     10-15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente titolo; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie o forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione;

     16) un esperto in scienze geologiche designato dalla Giunta regionale [1]2.

     Saranno chiamati, altresì, a far parte del Comitato con voto deliberativo:

     17) un esperto designato dalla Unione regionale dei Consorzi di bonifica [1]3;

     18) un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione, designato dal Magistrato alle Acque di Venezia.

     L'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato, a seconda delle materie da trattare, anche altri Dirigenti di Servizi regionali, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama ed esperti di Enti locali dei territori interessati alla materia in esame.

     Le funzioni di Vice Presidente del Comitato sono attribuite al Dirigente di qualifica più elevata, fra quelli menzionati ai numeri 2-4 del secondo comma. In caso di pari qualifica, si ha riguardo all'anzianità nella qualifica, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

 

     Art. 33. Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche. [7]

     Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:

     1) sugli affari indicati nel Titolo III, all'art. 37;

     2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all'intera opera - ecceda l'importo di lire 50 milioni [1]4;

     3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;

     4) sui progetti di cui all'art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 [1]5;

     5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;

     6) sui piani economici delle proprietà silvo-pastorali della Regione e di altri enti;

     7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all'art. 29, lettera b);

     8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;

     9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, numero 1), lettera c);

     10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall'art. 28, numero 1), lettera d);

     11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l'importo di tali opere superi lire 50 milioni;

     12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;

     13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

     Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.

CAPO IV

Provvedimenti relativi ai Consorzi di

bonifica integrale, di bonifica montana

e di miglioramento fondiario

 

     Art. 34. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente.

     Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.

 

     Art. 35. Attribuzioni dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. [4]

 

     Art. 36. Cessazione della disciplina provvisoria di cui all'art. 44 della L.R. 2 marzo 1966, n. 3.

     Dalla data stabilita nell'articolo 65 cessa di avere applicazione, per la parte relativa ai consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, l'articolo 44 della L.R. 2 marzo 1966, n. 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II

CAPO I

Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale

e del Comitato consultivo per le bonifiche

 

     Art. 37. Materie di competenza comune. [7]

     Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:

     1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;

     2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;

     3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);

     4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;

     5) progetti di disciplinari-tipo per l'esecuzione di opere regionali.

CAPO II

Collaudi

 

     Artt. 38. - 40. [1]6

CAPO III

Rinvio alla disciplina normativa statale

 

     Art. 41. Applicabilità delle norme statali in materia di opere pubbliche. [4]

PARTE II

URBANISTICA - EDILIZIA POPOLARE ACQUE

PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI

CAPO I

Urbanistica

 

     Artt. 42. - 44. [1]6

 

     Art. 45. [1]7

 

     Art. 46. Attribuzioni particolari del Dirigente regionale del Servizio dell'Urbanistica.

     Il Dirigente regionale del Servizio dell'urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

CAPO II

Edilizia popolare

 

     Art. 47. Attribuzioni della Giunta regionale e del suo Presidente. [1]8

 

     Art. 48. Attribuzioni dell'Assessore ai lavori pubblici. [1]8

 

     Art. 48 bis. Regolamento di rapporti patrimoniali fra Istituti autonomi provinciali per case popolari. [1]9

CAPO III

Acque pubbliche ed impianti elettrici

 

     Art. 49. [2]1

PARTE III

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

 

     Art. 50. Costituzione dei Comitati. [1]8

 

     Art. 51. Convocazione dei Comitati. [1]8

 

     Art. 52. Riunioni dei Comitati. [1]8

 

     Art. 53. Compensi ai componenti dei Comitati tecnici provinciali e circondariale. [1]8

 

     Art. 54. Compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale. [1]8

PARTE IV

OPERE Dl COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

 

     Artt. 55. - 64 ter. [2]3

PARTE V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Artt. 64 bis. - 64 quater. [2]4

PARTE VI [2]5

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 65. Decorrenza della nuova disciplina normativa. [4]

 

     Art. 66. Cessazione di efficacia di alcune disposizioni transitorie. [4]

 

     Art. 67. Personale. [4]

 

     Art. 68. Disposizioni finanziarie.

     Le spese derivanti dalla applicazione degli articolo 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:

     - capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;

     - capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 32;

     - capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 42.

     Gli oneri delle spese di personale di cui all'articolo 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Gli oneri per il funzionamento degli Uffici periferici indicati nell'articolo 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

in diminuzione

- Cap. 497 «Fondo di riserva per le spese

impreviste (articolo 42 R.D. 18 novembre 1923,

n. 2440)»                                          L.  90.000.000

 

in aumento

- Cap. 421 «Stipendi ed altri assegni fissi,

compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali,

assicurativi e previdenziali degli impiegati,

nuovi assunti e comandati, in servizio presso

l'Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa

ed obbligatoria)                                   L.  45.000.000

- Cap. 422 «Compensi per lavoro straordinario

agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in

servizio presso l'Assessorato dei lavori

pubblici (articolo 1 D.L.P. 27 giugno 1946, n.

19 e successive modificazioni)»                    L.   3.000.000

- Cap. 423 «Indennità di primo impianto al

personale, nuovo assunto e comandato, in

servizio presso l'Assessorato dei lavori

pubblici (articolo 4 L.R. 21 novembre 1964, n.

3, e L.R. 1º luglio 1966, n. 11) (Spesa

obbligatoria)»                                     L.   4.000.000

- Cap. 424 «Indennità 'ad personam' al personale

comandato in servizio presso l'Assessorato dei

lavori pubblici (articolo 2 L.R. 21 novembre

1964, n. 3) (Spesa obbligatoria)»                  L.   2.000.000

- Cap. 425 «Compensi speciali in eccedenza ai

limiti stabiliti, per il lavoro straordinario,

in relazione a particolari esigenze, al

personale in servizio presso l'Assessorato dei

lavori pubblici (articolo 6 D.L.P. 27 giugno

1946, n. 19)»                                      L.   2.500.000

- Cap. 432 «Spese per l'acquisto di mobili,

macchine da scrivere ed altre macchine,

apparecchiature ed impianti occorrenti per

l'attrezzatura degli uffici»                       L.  25.000.000

- Cap. 433 «Spese per l'acquisto, l'esercizio,

l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di

trasporto»                                         L.   5.000.000

- Cap. 434 «Spese per l'acquisto di materiale di

cancelleria, di stampati, di duplicazioni e

riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre

varie di ufficio e di economato»                   L.   3.500.000

                                                    --------------

                                           TOTALE   L.  90.000.000

 

 

     Alla presunta maggiore spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.

 

     Art. 69. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 

                             TABELLA ANALITICA

 

------------------------------------------------------------------

Carriere e     Uffici perif.    Agricoltura     Segreteria

coeff.          Lav. pubbl.                    del Comitato

                                                 lav. pubbl.

------------------------------------------------------------------

Direttiva:

      900             -               -               -

    670/500           4               -               -

    402/325           4               4               1

    271/229           4               -               -

------------------------------------------------------------------

Concetto:

    500/402           5               -               -

    325/271           18              4               -

    229/202           6               11              -

------------------------------------------------------------------

Esecutiva:

    325/271           8               -               -

    229/202           22              3               1

    180/157           12              5               2

------------------------------------------------------------------

Ausiliaria:

    180/173           -               -               -

    159/142           -               -               -

------------------------------------------------------------------

Salariati:

      193             -               -               -

    167/157           7               3               -

      151             -               -               -

------------------------------------------------------------------

        Totale        90              30              4

------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------

Carriere e       Segreteria del    Segreteria del        Totale

coeff.           Comitato          Comitato

                  agricoltura       urbanistica

------------------------------------------------------------------

Direttiva:

       900               -                 -                 -

     670/500             -                 -                 4

     402/325             1                 1                11

     271/229             -                 -                 4

------------------------------------------------------------------

Concetto:

     500/402             -                 -                 5

     325/271             -                 1                23

     229/202             1                 1                19

------------------------------------------------------------------

Esecutiva:

     325/271             -                 -                 8

     229/202             -                 1                27

     180/157             1                 1                19

------------------------------------------------------------------

Ausiliaria:

 

     180/173             -                 -                 -

     159/142             -                 -                 -

------------------------------------------------------------------

Salariati:

       193               -                 -                 -

     167/157             -                 -                10

       151               -                 -                 -

------------------------------------------------------------------

          Totale         3                 5                132

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[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articoli abrogati dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[3] Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1 settembre 1979, n. 58 le parole «e i piani di riordino fondiario» vennero soppresse per essere poi reintegrate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42 l'approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria viene ora effettuata con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1976, n. 69.

[9] Il Comitato consultivo delle bonifiche previsto dal presente Capo che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6 giugno 1986, n. 24 aveva incorporato anche le attribuzioni dell'ex Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, è stato soppresso dall'art. 28 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 16 che ne ha demandato le attribuzioni ad apposita sezione del Comitato tecnico regionale. Si mantiene la norma sia per la corretta individuazione di dette attribuzioni sia in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 49, ultimo comma, della citata L.R. n. 46/86.

[1]10 Vedi anche le integrazioni di cui all'art. 17 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29 e di cui all'art. 14 della L R. 16 agosto 1974, n. 42.

[1]11 La menzione al Dirigente del Servizio dell'economia montana va riferita al medesimo servizio dipendente però dalla Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1]12 Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 agosto 1971, n. 36.

[1]13 Numero così modificato giusta combinato disposto dagli articoli 13 della L.R. 16 agosto 1971, n. 36 e 17, terzo comma, della L R. 14 agosto 1969, n. 29.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[1]14 Detto importo già elevato a lire 100 milioni dall'art. 12 della L.R. 3 giugno 1978, n. 48 ed a lire 150 milioni dall'art. 31 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9, è stato ulteriormente portato a lire 300 milioni dall'art. 10 della L.R. 26 agosto 1983, n. 74.

[1]15 Vedi anche l'estensione di cui all'art. 23 della L.R. 1 settembre 1979, n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[1]16 Articoli abrogati dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]16 Articoli abrogati dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[1]17 Articolo abrogato dall'art. 141 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]19 Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1971, n. 35 ed abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2]21 Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2]23 Articoli abrogati dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[2]24 Parte così aggiunta dall'art. 161 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29 e abrogata dall'art. 44 della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[2]25 Parte già formata dagli originari artt. dal 65 al 69 della presente legge e così introdotta dall'art. 16 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.