§ 3.1.57 - Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42.
Norme per l'agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/08/1980
Numero:42


Sommario
Art. 1.      I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e [...]
Art. 2.      E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13
Art. 3.      Agli effetti della regolarità dell'istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario [...]
Art. 4.      1. In materia di opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976, i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali [...]
Art. 5.      Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      A modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l'approvazione dei piani di riordino e/o di [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese [...]
Art. 15.      Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge [...]
Art. 16.      Le parole «con sede in Udine», di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, sono sostituite dalle seguenti «con sede in Pozzuolo del Friuli».
Art. 17.      Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, la parola «annualmente» è soppressa.
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.57 - Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42.

Norme per l'agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del Direttore regionale dell'agricoltura - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di Consiglieri ai medesimi Servizi assegnati.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche già istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13 [1].

 

     Art. 3.

     Agli effetti della regolarità dell'istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l'inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex Servizio autonomo dell'economia montana [2].

     Limitatamente alle pratiche già istruite o liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le condizioni previste dal primo comma possono sussistere oltre che nel periodo prescritto dalla licenza o concessione edilizia per l'inizio dei lavori, anche in quello consentito dalle norme urbanistiche per la realizzazione delle opere [3].

 

     Art. 4.

     1. In materia di opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976, i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all'Ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda [4].

     2. L'acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura [5].

     3. Resta salva l'istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell'ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.

     4. L'anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l'ordine cronologico.

     5. [In deroga a quanto previsto dal comma 1, la ricostruzione o il ripristino di strutture e infrastrutture che comporti una spesa superiore a cento milioni di lire, distrutte o danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, può avvenire su presentazione della sola domanda d'intervento, previa autorizzazione provvisoria rilasciata dal Direttore regionale dell'agricoltura] [6].

     6. [Il presente articolo si applica anche alle domande già presentate non seguite da autorizzazione provvisoria] [7].

     7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, gli acquisti delle attrezzature e dei mezzi di difesa antigrandine di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati anche prima della presentazione della domanda di contributo [8].

 

     Art. 5.

     Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.

     In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai fini dell'istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni [9].

     Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall'ex Servizio autonomo dell'economia montana [10].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 8.

     A modifica e integrazione di quanto previsto dall'articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l'approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 10. [14]

     Al secondo comma dell'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole «nel 5% sono aggiunte le parole «annuo posticipato».

     Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [15].

 

     Art. 11. [16]

     (Omissis) [17].

 

     Art. 12.

     Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.

 

     Art. 13. [18]

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, l'inciso «la costituzione di un apposito fondo di dotazione onde consentire all'Organismo cooperativo la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti» deve essere inteso nel senso che l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al quale viene per tale scopo erogata la somma di un miliardo, metterà a disposizione dell'Organismo cooperativo la predetta somma in modo che lo stesso possa disporne liberamente e direttamente per le finalità previste dal menzionato articolo.

 

     Art. 14.

     Nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.

     La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.

 

     Art. 15.

     Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970 n. 21, sono sovvenzionabili dall'Amministrazione regionale a titolo di «integrazione degli interventi statali» - in relazione all'attuazione dei programmi provinciali e regionali di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale - anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure del compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.

 

     Art. 16.

     Le parole «con sede in Udine», di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, sono sostituite dalle seguenti «con sede in Pozzuolo del Friuli».

 

     Art. 17.

     Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, la parola «annualmente» è soppressa.

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Trattasi di erronea abrogazione in quanto le norme introdotte dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 1975, n. 19 nel testo dell'art. 19 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29 risultano già abrogate ai sensi dell'art. 44 , della L.R. 13 aprile 1978, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[4] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 39.

[5] Con il termine «bestiame» previsto dal presente comma si intendono, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1985 n. 39, «tutte le specie animali allevate», con il termine «attrezzature agricole» si intende, ai sensi del primo comma dell'art. 19 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20, qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e

[6] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20 e abrogato dall’art. 12 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[7] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[8] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 marzo 1989, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[10] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[11] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[12] Norma modificativa del punto 2) del primo comma dell'art. 4 della L.R. 20 luglio 1967, n. 16.

[13] Norma soppressiva dell'art. 22 della L.R. 1º settembre 1959, n. 78.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Le modifiche introdotte dal presente articolo devono intendersi correttamente riferite rispettivamente al terzo e quarto comma dell'art. 7 della L.R. 57/1975 in quanto il legislatore non ha tenuto conto dell'introduzione nel frattempo avvenuta di un comma aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Norma sostitutiva dall'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 12 agosto 1975, n. 57.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.