§ 4.10.2 - Legge Regionale 29 dicembre 1965, n. 33.
Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:29/12/1965
Numero:33


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.  Misure di previdenza contro i danni da grandine, gelo e brina.
Art. 2 bis.  Contributi sul costo delle polizze di assicurazione antigrandine.


§ 4.10.2 - Legge Regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. [*]

(B.U. 30 dicembre 1965, n. 27).

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Misure di previdenza contro i danni da grandine, gelo e brina. [2]

 

     Art. 2 bis. Contributi sul costo delle polizze di assicurazione antigrandine. [2]

 

     Artt. 3. - 17.

     (Omissis) [3].

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 agosto 1985, n. 45.

[2] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[3] Articoli abrogati dall'art. 14 della L.R. 23 agosto 1985, n. 45.