§ 3.1.135 - L.R. 17 luglio 1992, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/07/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall'articolo 2 [...]
Art. 12.      1. All'alinea del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole «cooperative agricole» sono aggiunte le parole «e forestali»
Art. 13.      1. All'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola «costruzione,» sono aggiunte la parole «l'acquisto,»
Art. 14.      1. All'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre 1986» sono sostituite dalle parole [...]
Art. 15.      1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 16.      1. All'articolo 5, primo comma, lettera 1), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole [...]
Art. 17.  [18]
Art. 18.      1. Nel caso di fusioni o di conferimenti tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e [...]
Art. 19.      1. In via di interpretazione autentica, con il termine «attrezzature agricole» di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 [...]
Art. 20.      1. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, le parole «superiore a trenta milioni» sono [...]
Art. 21.      1. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      1. L'articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole «programma annuale» sono sostituite dalle parole «programma pluriennale»
Art. 29. 
Art. 30.      1. Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, allo scopo di favorire l'attuazione di un razionale Piano di miglioramento zootecnico nei [...]
Art. 31.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione
Art. 32.      1. L'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente
Art. 33.      1. All'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
Art. 34.  [33]
Art. 35.      1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli [...]
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38.      1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, è sostituito dal seguente
Art. 39.      1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere [...]
Art. 40.      1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera
Art. 41.      1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in [...]
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46.      1. In relazione al disposto di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo [...]
Art. 47.      1. In relazione al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva [...]
Art. 48.      1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992
Art. 49.      1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1992
Art. 50.      1. Per le finalità di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 [...]
Art. 51.      1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
Art. 52.      1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite d'impegno di lire 500 milioni
Art. 53.      1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993
Art. 54.      1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall'articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l'Amministrazione [...]
Art. 55.      1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992
Art. 56.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.135 - L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

(B.U. 22 luglio 1992, n. 63).

 

CAPO I [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16

 

Art. 1. [2]

     1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole «annate diverse» sono sostituite dalle parole «annate avverse».

 

     Art. 2. [3]

     1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

     2. Nelle disposizioni del Capo II della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, le parole «apicoltori» e «apicoltori singoli od associati» sono sostituite dalle parole «i soggetti di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3».

 

     Art. 3. [5]

     1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

     2. Alle domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/1988, per le quali non sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, non si applica il limite minimo di spesa previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/1988, come sostituito dal precedente comma 1.

     3. Alle domande di contributo di cui al comma 2 si applica il limite massimo di spesa previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/1988, come sostituito dal precedente comma 1.

 

     Art. 4. [7]

     1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, dopo le parole «Consorzi apistici provinciali» sono aggiunte le parole «ovvero essere in possesso della qualifica di esperto apistico di cui al comma 2 dell'articolo 10».

 

     Art. 5. [8]

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «Entro il 31 gennaio di».

 

     Art. 6. [9]

     1. L'articolo 16 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [10].

 

     Art. 7. [11]

     1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «entro il mese di gennaio di ogni anno» e le parole «nonché la durata della permanenza degli stessi nella zona».

 

     Art. 8. [12]

     1. L'articolo 22 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [13]

 

     Art. 9. [14]

     1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, sono soppresse le parole «e la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 22».

 

     Art. 10. [15]

     1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [16].

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

nonché ulteriori interventi a carico del Fondo di rotazione

 

     Art. 11.

     1. Il disposto dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, si applica anche agli interventi creditizi agevolati relativi ad opere di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12.

     1. All'alinea del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole «cooperative agricole» sono aggiunte le parole «e forestali».

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola «costruzione,» sono aggiunte la parole «l'acquisto,».

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «31 dicembre 1986» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1991».

 

     Art. 15.

     1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [17].

 

     Art. 16.

     1. All'articolo 5, primo comma, lettera 1), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole «coltivazioni ortofloricole» sono aggiunte le parole «e vitivivaistiche».

 

     Art. 17. [18]

     [1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, istituito con la citata legge regionale n. 80/1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 prestiti o mutui ad ammortamento sino a 10 anni, compreso il periodo di preammortamento per gli acquisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale n. 16/1988, e per la costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di strutture destinate al ricovero di alveari e attrezzature apistiche, nonché alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei relativi prodotti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti e mutui [19].

     2. Per le provvidenze di cui al comma 1 trova applicazione quanto disposto all'articolo 7, settimo comma, della legge regionale n. 80/1982.

     3. Per la concessione delle provvidenze creditizie di cui al comma 1, si prescinde dal requisito dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 18.

     1. Nel caso di fusioni o di conferimenti tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch'esse in tali settori, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquirenti, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, pari all'80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che si propongano di integrare o potenziare l'attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi, anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti.

     2. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purché tali passività, risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.

 

CAPO III

Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi

regionali nel settore dell'agricoltura nonché interventi di

razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo del settore primario

 

     Art. 19.

     1. In via di interpretazione autentica, con il termine «attrezzature agricole» di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, si intende qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     2. In via di interpretazione autentica, con il termine «relativa fattura» di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, s'intende la fattura emessa a saldo finale dell'acquisto.

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, le parole «superiore a trenta milioni» sono sostituite dalle parole «superiore a cento milioni».

 

     Art. 21.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 22. [20]

     1. L'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, è abrogato.

     2. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, le parole «superiore a 30 milioni» sono sostituite dalle parole «superiore a 100 milioni».

 

     Art. 23. [21]

     1. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, dopo le parole «dei beneficiari» sono aggiunte la parole: «nonché la documentazione riguardante le autorizzazioni ed i nulla-osta per gli impianti ed i reimpianti.».

 

     Art. 24. [22]

     1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, come introdotto dall'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis) [23].

 

     Art. 25.

     1. L'articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [24].

 

     Art. 26. [25]

     1. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, le parole «anticipazione pari al 50%» sono sostituite dalle parole «anticipazione pari all'80%».

 

     Art. 27. [26]

     1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [27].

 

     Art. 28.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole «programma annuale» sono sostituite dalle parole «programma pluriennale».

 

     Art. 29. [28]

     1. E' autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la prosecuzione della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia al progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2» di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39.

 

     Art. 30.

     1. Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, allo scopo di favorire l'attuazione di un razionale Piano di miglioramento zootecnico nei territori montani della regione, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale un finanziamento straordinario per l'anno 1992 di lire 200 milioni, da impiegare prioritariamente per l'attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale.

 

     Art. 31.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.

     2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.

     3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall'annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.

     4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di 5 anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate [29].

     5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.

 

     Art. 32.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [30].

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [31].

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/1990 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis) [32].

 

     Art. 34. [33]

     [1. L'erogazione alle cooperative agricole e loro consorzi di interventi regionali agevolati, sia in conto capitale che in conto interessi, ad esclusione delle operazioni di credito agrario d'esercizio e dei finanziamenti per avversità e calamità naturali e per la promozione e la sperimentazione, previsti dalla normativa vigente, è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) nel caso di provvidenze per la trasformazione di passività onerose, le società cooperative richiedenti devono concorrere, anche con versamento diretto dei soci alla totale estinzione delle predette passività in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso a trasformazione;

     b) nel caso delle altre provvidenze regionali, le società cooperative richiedenti devono provvedere all'aumento del proprio capitale sociale in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso all'intervento pubblico agevolato, senza peraltro poter beneficiare di alcun concorso regionale nella ricapitalizzazione. Le società cooperative possono provvedere all'aumento del capitale sociale in unica soluzione anche per più investimenti. La corrispondenza tra la spesa per gli investimenti e l'aumento di capitale sociale è certificata con apposita dichiarazione del Collegio sindacale [34].

     2. Per ottenere le provvidenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1, le cooperative agricole e loro consorzi devono presentare, a corredo di ciascuna domanda di concessione, specifico programma pluriennale di sviluppo aziendale, che indichi, nel rispetto della normativa sulla cooperazione e delle relative finalizzazioni, il piano delle attività e delle risorse da impiegare per lo sviluppo, l'ammodernamento, la riconversione e la penetrazione commerciale.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, trovano applicazione anche nei confronti dell'organismo cooperativo beneficiario dei conferimenti disposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall'articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.

     4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle domande assentite dalla Giunta regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 35.

     1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal regolamento (C.E.E.) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) è autorizzato ad alienare l'impianto denominato «Centrale ortofrutticola in Comune di Udine» di cui alla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria o locataria, sin dal 1º gennaio 1985, dell'impianto predetto [35].

     2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell'impianto dalla Direzione regionale dell'agricoltura, previa presentazione di specifico piano d'impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell'ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.

     3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell'opera come risultante dall'ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori al quale si aggiunge l'accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell'E.R.S.A. Ii costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.

     4. L'importo di cui al comma 3 è corrisposto all'E.R.S.A. in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.

     5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.

 

     Art. 36. [36]

     1. All'articolo 3, primo comma, numero 1), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, come modificato dalla legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 ed interpretato dall'articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le parole «ed acquisto».

 

     Art. 37. [37]

     1. All'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [38].

 

     Art. 38.

     1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [39].

     2. L'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 39.

     1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.

 

     Art. 40.

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis) [40].

 

     Art. 41.

     1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall'articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l'impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.

 

     Art. 42. [41]

     1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole «Gradisca d'Isonzo» sono aggiunte le parole «nonché l'attività per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali.».

 

     Art. 43. [42]

     1. Le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 luglio 1985, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, e le dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli di cui al decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 agosto 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986, sono trasmesse a cura dei Comuni al Centro regionale vitivinicolo che provvede anche alla stampa dei relativi moduli.

 

     Art. 44. [43]

     1. L'articolo 9 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [44].

 

     Art. 45. [45]

     1. A decorrere dal 1º gennaio 1993, al Direttore del Centro regionale vitivinicolo sono trasferite le funzioni relative alle autorizzazioni, ai nulla-osta, ai controlli, ai collaudi e alla vigilanza riguardante gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare, in esecuzione delle normative comunitarie e nazionali previa domanda degli interessati. Ciò anche al fine di rendere funzionale la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.

     2. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, è abrogato.

     3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha efficacia dal 1º gennaio 1993.

 

CAPO IV

Norme finanziarie

 

     Art. 46.

     1. In relazione al disposto di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 6472 dopo la locuzione «singoli ed associati» viene inserita la locuzione «nonché alle società e alle cooperative,».

 

     Art. 47.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     3. Sul medesimo capitolo 6771 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.

     4. In relazione al disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 39/1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     6. Sul medesimo capitolo 6718 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.

     7. All'onere complessivo di lire 440 milioni derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno per lire 220 milioni, relativi all'anno 1992, dal capitolo 6362, e per lire 220 milioni, relativi all'anno 1993, dal capitolo 6305 del precitato e stato di previsione della spesa.

 

     Art. 48.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l'attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 49.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per l'anno 1992.

     3. All'onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

     4. Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.

 

     Art. 50.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'anno 1992.

     3. All'onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

     4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.

 

     Art. 51.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 6658 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla loro ricapitalizzazione» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

     Art. 52.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 [2.1.243.4.10.10] con la denominazione «Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

     Art. 53.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X

- il capitolo 6536 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in

conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi, per l'acquisto, la

realizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle

attrezzature nel settore delle colture mediterranee» e con lo stanziamento

in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

     Art. 54.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall'articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993 a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6486 [2.1.235.3.10.10] con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per l'integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia - COO.P.A.» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).

 

     Art. 55.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

     2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa precitato.

 

     Art. 56.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[2] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[3] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[4] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[5] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[6] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[7] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[8] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[9] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[10] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[11] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[12] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[13] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[14] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[15] Il Capo I, artt. 1 - 10, è stato abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[16] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[17] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[18] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[19] Comma così modificato dall'art. 211 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[24] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[30] Norme inserite nel testo della legge originaria. Modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[31] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[32] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[33] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[34] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[35] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[37] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[38] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[39] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[40] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[41] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[42] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[43] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[44] Norme inserite nel testo delle leggi originarie.

[45] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.