§ 3.1.6 - L.R. 30 dicembre 1967, n. 29.
Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:30/12/1967
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 3.1.6 - L.R. 30 dicembre 1967, n. 29. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

(B.U. 30 dicembre 1967, n. 41).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, allo scopo d'incrementare e migliorare le colture pregiate, è autorizzata ad intervenire con contributi in conto capitale nei settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura.

 

     Art. 2.

     Possono essere concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai produttori agricoli singoli od associati che provvedano all'impianto di vigneti specializzati e razionali nelle zone che, a giudizio degli organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per la specifica vocazione viticola dei terreni o per altre favorevoli condizioni economiche ed organizzative, si prestino all'intensificazione della viticoltura di pregio ed a carattere competitivo.

     Tali contributi saranno concessi con preferenza ai produttori agricoli singoli od associati delle zone collinari e di quelle delimitate à sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite.

     Ai fini del miglioramento qualitativo dei prodotti e della riduzione dei costi di produzione, gli impianti devono consentire, quanto più possibile e in relazione alle esigenze ambientali, la meccanizzazione delle operazioni colturali e devono essere attuati con vitigni di pregio e con barbatelle selezionate, munite di certificato di garanzia attestante le varietà del portainnesto e del nesto.

     Al rilascio di tali dichiarazioni provvedono gli Organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

     Analogo contributo può essere concesso ai produttori agricoli singoli od associati, agli Enti pubblici operanti nel settore agricolo e ai loro Consorzi nonché agli Istituti d'istruzione tecnica e professionale per l'istituzione di campi di piante madri, purché essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione dei predetti Organi tecnici.

     In quest'ultimo caso il contributo, riferito alle spese di primo impianto, può essere esteso alle necessarie strutture.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in consorzio con altri Enti, la istituzione di un Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, con compiti soprattutto di coordinamento delle varie attività ed iniziative in tale settore.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto Centro una sovvenzione annua, che viene determinata in lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1980, per le spese di gestione e di attività promozionale svolte dal Centro stesso [2] .

     Sulla spesa risultante da un programma di attività e da un preventivo riflettente le esigenze complessive di gestione, approvati dalla Giunta regionale, potrà essere concesso un anticipo pari all'80% di detta sovvenzione [3] .

     La residua parte della sovvenzione verrà erogata a presentazione di rendiconto accompagnato da relazione sulla attività svolta [4] .

 

     Art. 4.

     Gli stessi contributi di cui all'art. 2 possono essere concessi ai produttori agricoli singoli od associati per l'impianto di frutteti razionali secondo criteri di specializzazione e di concentrazione degli impianti stessi in zone ritenute idonee a tali colture.

     In particolare saranno favoriti gli impianti delle specie e delle varietà per le quali si prospettano favorevoli condizioni di mercato e la sostituzione di vecchi impianti.

     Analogo contributo può essere altresì concesso ai produttori agricoli singoli od associati e agli Enti ed Istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per l'istituzione di vivai e di campi di piante madri, purché essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione degli organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

     Detti contributi, riferiti alle spese di primo impianto, possono essere estesi alle necessarie strutture.

 

     Art. 5.

     Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonché degli Enti ed Istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori orticolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui.

     Per la realizzazione da parte di produttori associati delle costruzioni di cui al comma precedente, dei relativi servizi e pertinenze, sono ammesse a contributo anche le spese d'acquisto del terreno necessario [5] .

     Nelle zone montane del territorio regionale la misura dei contributi previsti dal primo comma può essere elevata fino al massimo del 70 per cento, se le iniziative vengano realizzate da produttori associati e fino al 60 per cento se realizzate da produttori singoli [6] .

     Agli effetti del comma precedente sono considerate zone montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato parzialmente classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana [7] .

     Analoghi incentivi potranno essere accordati ai produttori agricoli singoli od associati nonché agli Enti ed Istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per l'acquisto di piante, di talee appartenenti a specie floricole, di bulbi, di rizomi e di sementi, di specie e di varietà sia orticole che floricole, suscettibili di introduzione e di diffusione in zone di particolare vocazione [8] .

 

     Art. 6.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi a mezzadri e coloni nei casi previsti dall'art. 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed agli affittuari nei casi previsti dall'art. 1632 del codice civile.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, alle Cooperative agricole e loro Consorzi per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze (ivi comprese le spese di acquisto di terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi) occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e dei sottoprodotti, relative ai settori di intervento di cui alla presente legge.

     Qualora dette opere vengano eseguite con l'intervento finanziario dello Stato, con il concorso o meno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta sino al raggiungimento della percentuale prevista dal comma precedente.

     La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere ed i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta dal 1° gennaio 1966 la concessione del contributo.

     Sarà data preferenza alle iniziative promosse da organismi cooperativi di secondo o terzo grado o che si rivelino particolarmente utili per la commercializzazione dei prodotti e che interessino estese zone territoriali.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo sono applicabili anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti fabbricati e impianti, nonché per l'acquisto, ammodernamento ed ampliamento di immobili da destinare alle iniziative di cui al primo comma [9] .

     La misura dei contributi previsti da questo articolo può essere elevata fino al massimo del 90 per cento se le iniziative vengano realizzate in zone montane del territorio regionale [10] .

     Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana [11] .

 

     Art. 8. [12]

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Le domande di contributo in carta legale e due copie dovranno essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per il tramite degli ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

     Di norma la documentazione sarà quella di rito prevista per le opere di miglioramento fondiario.

     Per le opere e gli impianti di modesta entità, sino ad un massimo di lire 1.500.000, per le macchine, per le attrezzature fisse o mobili, per l'acquisto di sementi, piante e parti di piante sarà sufficiente una elencazione analitica dei lavori da eseguire e degli acquisti da effettuare e delle relative spese nel contesto della domanda medesima.

     L'esecuzione delle opere e l'acquisto delle macchine, delle attrezzature fisse o mobili, di sementi, piante e parti di piante potrà avvenire dopo ricevuta l'autorizzazione scritta da parte del competente ispettorato.

     L'erogazione del contributo avverrà a seguito del collaudo delle opere e degli acquisti.

     Per quanto non si riferisce alle opere di miglioramento fondiario si provvederà alla emissione di un unico decreto per il contemporaneo impegno e liquidazione della spesa.

 

     Art. 10.

     Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con apertura di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, in forza dell'art. 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. [13]

     [1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati e a sostenere spese dirette per l’organizzazione di manifestazioni e convegni e per l’attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione].

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo n. 687 con la denominazione: "Contributi diretti allo sviluppo delle colture pregiate", e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

     A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 90 milioni dal capitolo 612, di lire 95 milioni dal capitolo 659 e di lire 115 milioni dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967.

     L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 687 e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.


[1] La presente legge era stata abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U. dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge 12/1998; non avendo avuto luogo detto esame, l'abrogazione stessa non ha mai avuto effetto.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1977, n. 45 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 26 agosto 1983, n. 74.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 68.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 1971, n. 44.

[12] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[13] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 6, comma 57 quinquies, della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.