§ 6.4.126 – L.R. 6 settembre 1991, n. 47.
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:06/09/1991
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Assestamento del bilancio
Art. 2.  Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione dell'entrata
Art. 3.  Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione della spesa
Art. 4.  Approvazione tabella variazioni di competenzarelative ad assegnazioni statali
Art. 5.  Approvazione tabella variazioni di competenzarelativa alla contrazione di mutui
Art. 6.  Approvazione tabella variazioni di cassa
Art. 7.  Approvazione tabella riduzione limiti di impegno
Art. 8.  Istituzione capitoli di entrata
Art. 9.  Istituzione capitoli di spesa
Art. 10.  Iscrizione di capitolo nell'elenco spese obbligatorie
Art. 11.  Modifiche del codice di finanza regionaledi capitoli di entrata
Art. 12.  Riduzione limiti di impegni relativiad assegnazioni statali
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Opere di sistemazione idraulicaProgrammi integrati mediterranei(programma 1.2.1.)
Art. 15.  Opere di sistemazione idraulico - forestale(Programma 1.3.2.)
Art. 16.  Edilizia rurale(programma 1.4.1.)
Art. 17.  Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)
Art. 18.  Centri storici(programma 1.4.2.)
Art. 19.  Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)
Art. 20.  Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse(programmi 0.6.1., 1.1.2. e 1.4.3.)
Art. 21.  Opere di viabilità di competenza regionale(programma 1.5.1.)
Art. 22.  Porti minori ed approdi(programma 1.5.2.)
Art. 23.  Strutture assistenziali(programma 2.2.2.)
Art. 24.  Beni culturali(programma 2.4.1)
Art. 25.  Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2, 2.3.3. e 2.4.3.)
Art. 26.  Riordino fondiario(programma 3.1.1.)
Art. 27.  Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.7.)
Art. 28.  Finanziamenti all'ERSA per interventi nel settorezootecnico (programma 3.1.7.)
Art. 29.  Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)
Art. 30.  Contributi in conto capitale sugliinvestimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)
Art. 31.  Zone industriali(programma 3.2.3.)
Art. 32.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)
Art. 33.  Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 34.  Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 35.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 36.  Finanziaria regionale della Cooperazione(programma 3.3.3.)
Art. 37.  Interventi a favore delle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)
Art. 38.  Onere conseguenti alla cessazione dell'attivitàdella miniera di Raibl in località Cave del Predil(programma 3.2.5.)
Art. 39.  Interventi nel settore dell'acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.7.)
Art. 40.  Promotur SpA (programma 3.5.1.)
Art. 41.  Sottoscrizione di nuove azioni della «Seed SpA»(programma 3.5.1.)
Art. 42.  Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -assistenziali(programma 2.2.4.)
Art. 43. 
Art. 44.  Autorizzazione di spese finanziate con mutuo(programmi 0.1.3., 1.1.2. e 1.5.1.)
Art. 45.  Interventi nel settore agricolo(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)
Art. 46.  Teatri stabili di prosa(programma 2.4.3.)
Art. 47. 
Art. 48.  Rideterminazione di spesa(programma 1.5.3.)
Art. 49.  Metanizzazione delle zone montane(programma 1.4.3.)
Art. 50.  Interventi per opere igienico - sanitariprogramma (4.1.1.)
Art. 51.  Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87per lo sviluppo della montagna(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)
Art. 52.  Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.2.2.)
Art. 53.  Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)
Art. 54.  Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.8.)
Art. 55.  Copertura finanziaria
Art. 56. 
Art. 57.  Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)
Art. 58.  Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)
Art. 59.  Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 60.  Contributi nel settore del turismo(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
Art. 61.  Ente regionale per la promozione e lo sviluppodell'agricoltura ( ERSA )
Art. 62. 
Art. 63.  Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
Art. 64.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
Art. 65.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 24/1988
Art. 66.  Interpretazione autentica dell'articolo 96 dellalegge regionale 1 settembre 1982, n. 75
Art. 67.  Integrazione dell'articolo 24 dellalegge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
Art. 68.  Garanzia fidejussoria all'Ente regionale teatrale
Art. 69.  Partecipazione al Cinsedo
Art. 70. 
Art. 71.  Modifica dei termini previsti dallalegge regionale n. 44/1987
Art. 72.  Entrata in vigore


§ 6.4.126 – L.R. 6 settembre 1991, n. 47. [1]

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(B.U. 7 settembre 1991, n. 116).

 

TITOLO I

Variazioni al bilancio pluriennale 1991-1993ed al bilancio per l'anno 1991

 

Art. 1. Assestamento del bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell'ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e nel bilancio per l'anno 1991, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1990, nell'importo di lire 130.519.988.133.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 216.937.642.500, i residui attivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 3.052.517.182.442, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 1.677.453.751.602, nonché i trasferimenti all'anno 1991, accertati in lire 1.461.481.085.207.

3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1991 - vengono aggiornate nell'ammontare indicato al comma 2.

 

     Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenzarelative ad assegnazioni statali

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».

 

     Art. 5. Approvazione tabella variazioni di competenzarelativa alla contrazione di mutui

1. In relazione al disposto dell'articolo 44, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6. Approvazione tabella variazioni di cassa

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «E».

 

     Art. 7. Approvazione tabella riduzione limiti di impegno

1. I limiti d' impegno riportati nell'annessa tabella «F» vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati nella tabella medesima.

 

     Art. 8. Istituzione capitoli di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1933 e del bilancio per l'anno 1991 vengono istituiti i capitoli 544, 546 e 547 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

 

     Art. 9. Istituzione capitoli di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono istituiti i capitoli 2505, 2506, 3981 e 4565 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

 

     Art. 10. Iscrizione di capitolo nell'elenco spese obbligatorie

1. Il capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 11. Modifiche del codice di finanza regionaledi capitoli di entrata

1. Il codice di finanza regionale dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene modificato come di seguito specificato:

Cap. 478: 2.3.1.

Cap. 530: 2.3.1.

 

     Art. 12. Riduzione limiti di impegni relativiad assegnazioni statali

1. Il limite di impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall'anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 46.941.642 a decorrere dall'anno 1991, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Le annualità relative al predette limite, autorizzata per gli anni dal 1991 al 1997, vengono ridotte di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni medesimi.

3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell'importo complessivo di lire 140.824.926, suddiviso in ragione di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

4. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

5. Il limite di impegno di lire 80 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1986 al 1995 con l'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene revocato a decorrere dall'anno 1991, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell'entrata.

6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1995, vengono revocate.

7. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell'importo complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

8. Le riduzioni relative agli anni 1994 e 1995 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

9. Il limite di impegno di lire 50 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per anni dal 1988 al 1997 con l'articolo 8, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene revocato a decorrere dall'anno 1991, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell'entrata.

10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997, vengono revocate.

11. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell'importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

12. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

13. Il limite di impegno di lire 35 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1989 al 1998 con l'articolo 81, comma 11, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, sui capitoli 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene revocato a decorrere dall'anno 1991, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell'entrata.

14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998, vengono revocate.

15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell'importo complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

16. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1998 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

17. Il limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, numero 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1984 al 2003 con l'articolo 12, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli corrispondenti agli attuali 563 dello stato di previsione dell'entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, già ridotto di lire 291.264.950 a decorrere dall'anno 1990 con l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, viene ulteriormente ridotto di lire 16.936.388 a decorrere dall'anno 1991, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 563 dello stato di previsione dell'entrata.

18. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003, vengono ridotte di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni medesimi.

19. Gli stanziamenti dei capitoli 563 dello stato di previsione dell'entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell'importo complessivo di lire 50.809.164, suddiviso in ragione di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

20. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

21. Le annualità successive al 1993 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell'entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 93 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella «C» (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

22. Le annualità successive al 1993 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell'entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 37 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella «C» (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

1. Alla copertura della spesa di lire 67.056.988.133 - relativa all'anno 1991 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 35.767.988.133) tra le nuove o maggiori spese autorizzate con il Titolo II e la minore spesa prevista dall'articolo 48 (lire 30.948.000.000) e della minore entrata di cui all'articolo 43 (lire 341.000.000), per il medesimo anno, si provvede:

a) per lire 40.519.988.133, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

b) per lire 5.172.500.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);

c) per lire 6.741.500.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 1422 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991;

2) capitolo 2391 - lire 400 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;

3) capitolo 2396 - lire 1.000 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;

4) capitolo 2980 - lire 13.500.000;

5) capitolo 3013 - lire 115 milioni, di cui lire 82 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 30 gennaio 1991;

6) capitolo 3015 - lire 233 milioni, di cui lire 166 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 10 del 30 gennaio 1991;

7) capitolo 3391 - lire 600 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;

8) capitolo 6330 - lire 415 milioni;

9) capitolo 7658 - lire 500 milioni;

10) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni;

11) capitolo 8841 - lire 1.065 milioni;

d) per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16, del 20 febbraio 1991;

e) per lire 2.700 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) corrispondente a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991;

f) per lire 9.923 milioni, con le disponibilità risultanti dalle riduzioni di limiti di impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.387 milioni per l'anno 1992, corrispondenti alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3

- lire 5.400 milioni), previste dal Titolo II (lire 17.045 milioni) e dall'articolo 48 (lire 500 milioni), e della minore entrata di cui all'articolo 43 (lire 442 milioni), si provvede:

a) per lire 10.261 milioni, mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 degli importi a fianco dei medesimi indicati:

1) capitolo 1108 - lire 11 milioni;

2) capitolo 2936 - lire 1.500 milioni;

3) capitolo 8840 - lire 5.750 milioni;

4) capitolo 8841 - lire 3.000 milioni;

b) per lire 13.126 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

3. Alla copertura della spesa di lire 16.940 milioni - relativa all'anno 1993 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 2.500 milioni), delle maggiori spese previste, per il medesimo anno, con il Titolo II (lire 13.945 milioni) e della minore entrata di cui all'articolo 43 (lire 495 milioni), si provvede:

a) per lire 409 milioni, mediante storni dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 degli importi a fianco dei medesimi indicati:

1) capitolo 1108 - lire 9 milioni;

2) capitolo 8840 - lire 400 milioni;

b) per lire 3.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (partita n. 46 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);

c) per lire 13.531 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

 

TITOLO II

Norme autorizzativedi nuove o maggiori spese

CAPO I

Interventi nel settore dell'ambiente,delle opere pubbliche e dell'edilizia

 

     Art. 14. Opere di sistemazione idraulicaProgrammi integrati mediterranei(programma 1.2.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, relativamente ai progetti di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 2497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 450 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 15. Opere di sistemazione idraulico - forestale(Programma 1.3.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.400 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 16. Edilizia rurale(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato dall'articolo 38 della legge regionale n. 37/1988 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 250 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 17. Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP ) contributi pluriennali, sino a 2.000 milioni annui per 15 anni, per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.

2. [Abrogato]

3. [Abrogato]

4. [Abrogato]

5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3303 (1.1.235.04.07.26) con la denominazione «Contributi pluriennali a favore degli IACP per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 18. Centri storici(programma 1.4.2.)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni dal 1992 al 2011.

3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per gli interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

 

     Art. 19. Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle spese di restauro dell'ex caserma napoleonica «Monte Santo».

8. Il contributo straordinario di cui al comma 7 è concesso ed erogato con le modalità e le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell'ex caserma napoleonica «Monte Santo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell'area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 deve essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3407 (2.1.232.5.08.27.) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Aviano per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell'area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 deve essere presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento di applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

18. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 - a decorrere dall'anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3408 (1.2.232.3.08.27.) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Campoformido per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1992.

19. Nel testo dell'articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la locuzione «e sociali» viene sostituita dalla locuzione «, sociali e di promozione turistica»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali.»; viene sostituita dalla locuzione «ai commi 1 e 1 bis»;

d) il comma 3 è abrogato.

20. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dal comma 19 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

21. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

22. In relazione a quanto disposto dal comma 19, nella denominazione del capitolo 3374, la locuzione «e sociali» viene sostituita dalla locuzione «, sociali e di promozione turistica» e dopo di essa viene inserita la locuzione «nonché di immobili catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali.».

 

     Art. 20. Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse(programmi 0.6.1., 1.1.2. e 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall'articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1991.

6. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 1361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 360 milioni per l'anno 1991.

7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 65 milioni.

8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 260 milioni per l'anno 1991;

b) lire 65 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2007.

9. L'onere complessivo di lire 390 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

10. Le annualità autorizzative per gli anni dal 1994 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

11. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi approvati dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1989, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 30 milioni.

12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 60 milioni per l'anno 1991;

b) lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.

13. L'onere complessivo di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo, viene conseguentemente, elevato di pari importo.

14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

15. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente alle opere assentite dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1990, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

16. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 21. Opere di viabilità di competenza regionale(programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata, la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 bis - così come aggiunto dall'articolo 72 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - della legge regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 41 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 41 milioni fa carico al capitolo 3685 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 41 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 22. Porti minori ed approdi(programma 1.5.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1991.

 

CAPO II

Interventi nel settore dei servizi sociali

 

     Art. 23. Strutture assistenziali(programma 2.2.2.)

1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1991, e lire 400 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

 

     Art. 24. Beni culturali(programma 2.4.1)

1. Per le finalità previste dall'articolo 14, della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 350 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 25. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2, 2.3.3. e 2.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

3. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1991 e lire 300 milioni per l'anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5195 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore dell'associazione «Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone» con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della casa dello studente medesima e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1991 e lire 300 milioni per l'anno 1992.

7.[Abrogato]

8. [Abrogato]

9. [Abrogato]

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5587 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione «Sovvenzione annua alla «Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze», con sede in Trieste, per l'istituzione e l'attività del «Museo internazionale dell'immaginario scientifico» di Trieste e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

12. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5587 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

13. In considerazione delle attività svolte nell'ambito della cultura cinematografica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale «Le giornate del cinema muto», con sede in Pordenone, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali.

14. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L'erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 15.

15. Annualmente l'associazione «Le giornate del cinema muto» è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l'erogazione della sovvenzione per l'anno successivo.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

17. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5586 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione «Sovvenzione annua all'associazione «Le giornate del cinema muto» di Pordenone per lo svolgimento delle attività istituzionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

18. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5586 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

CAPO III

Interventi nel settore delle attività economiche

 

     Art. 26. Riordino fondiario(programma 3.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 27. Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.7.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate» un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1992 per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'attività di fecondazione artificiale anche nel territorio montano, delimitato ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6732 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell'attività di fecondazione artificiale nel territorio montano» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 28. Finanziamenti all'ERSA per interventi nel settorezootecnico (programma 3.1.7.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 29. Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 30. Contributi in conto capitale sugliinvestimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993 per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 31. Zone industriali(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 250 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 32. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire ai «Fondi rischi», costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, un contributo di lire 400 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 33. Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli - Venezia Giulia (ESA) un contributo straordinario di lire 4.000 milioni per la finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970 n. 17, e sostituito con l'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

     Art. 34. Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 35. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 e 1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 36. Finanziaria regionale della Cooperazione(programma 3.3.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (Finreco), con il finanziamento straordinario di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02.) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata - (Finreco) per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

 

     Art. 37. Interventi a favore delle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è revocato: conseguentemente, vengono revocate le annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992 al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

2. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.

3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.

4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1992, il limite di impegno di lire 400 milioni.

7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

8. L'onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.

9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 38. Onere conseguenti alla cessazione dell'attivitàdella miniera di Raibl in località Cave del Predil(programma 3.2.5.)

1. In relazione alla cessazione dell'attività estrattiva del compendio minerario di Raibl, sito in località Cave del Predil del Comune di Tarvisio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SIM SpA finanziamenti straordinari per complessive lire 6.000 milioni allo scopo di provvedere:

a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl;

b) alle opere di messa in sicurezza e di apprestamento dell'area destinata all'insediamento dell'attività produttiva sostitutiva;

c) alla parziale copertura dei disavanzi pregressi dell'attività estrattiva svolta, in concorso con gli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione statale.

2. Il programma delle opere necessarie alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, nonché di messa in sicurezza e di apprestamento dell'area destinata all'insediamento dell'attività produttiva sostituiva viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, di concerto con l'Assessore alle finanze.

3. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e la SIM SpA relativi alle opere previste dal comma 1 sono regolati da apposita convenzione che definisce tempi di esecuzione, costi e modalità di pagamento.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata al spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1991.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7551 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla SIM SpA per l'attuazione delle opere di competenza regionale relative alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, di messa in sicurezza e di apprestamento dell'area destinata all'insediamento dell'attività produttiva sostitutiva nonché per la parziale copertura dei disavanzi pregressi dell'attività estrattiva svolta» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1991.

6. Con successiva legge regionale, in relazione agli interventi previsti dalla vigente normativa statale in materia mineraria, in riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall'articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e dall'articolo 87 della legge 1 febbraio 1991, n. 4, anche con riferimento alla somma di cui al comma 1, si procede, previo accertamento tecnico - amministrativo, alla rideterminazione positiva o negativa delle posizioni creditorie e debitorie in essere fra l'Amministrazione regionale e la SIM SpA, complessivamente inerenti alla miniera di Raibl.

 

     Art. 39. Interventi nel settore dell'acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.7.)

1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.103 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 2.103 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.103 milioni per l'anno 1991.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 424 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 424 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 424 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 40. Promotur SpA (programma 3.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ivi compresa l'acquisizione di quote di controllo in società di capitale che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all'oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell'ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.

3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Nella denominazione del predetto capitolo 1566, dopo la locuzione «da discesa» viene aggiunta la locuzione «e per l'acquisizione di quote di controllo in società di capitali che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all'oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell'ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia».

 

     Art. 41. Sottoscrizione di nuove azioni della «Seed SpA»(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Seed SpA», con sede in Trieste, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sino alla concorrenza dell'importo di lire 900 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1991, e lire 600 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 1565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1991 e lire 600 milioni per l'anno 1992; nella denominazione del predetto capitolo 1565 la locuzione «promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo» viene sostituita dalla locuzione «Seed SpA».

 

CAPO IV

Finanziamenti straordinari a favore di enti locali,loro consorzi ed altri enti pubblicioperanti nel territorio regionale

 

     Art. 42. Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -assistenziali(programma 2.2.4.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ed istituzioni locali previsti dall'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi e alle Associazioni previsti dall'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l'anno 1991.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario agli enti ed istituzioni locali previsti dall'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi ed alle Associazioni previsti dall'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per l'anno 1991.

4. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi su presentazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale.

 

     Art. 43.

     [Abrogato]

 

TITOLO III

Interventi che non comportano maggiori oneri

CAPO I

Spese finanziate con mutui

 

     Art. 44. Autorizzazione di spese finanziate con mutuo(programmi 0.1.3., 1.1.2. e 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1991.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3711 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione «Spese per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991.

6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1991.

7. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 14.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1991, lire 5.000 milioni per l'anno 1992 e lire 2.000 milioni per l'anno 1993 si provvede con la quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella «D», di cui all'articolo 5.

 

CAPO II

Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa

 

     Art. 45. Interventi nel settore agricolo(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l'anno 1991.

3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spese di lire 300 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991.

6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l'anno 1991.

7. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1991.

8. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l'anno 1991.

9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 1.153 milioni per l'anno 1991.

10. Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.153 milioni per l'anno 1991.

11. [Abrogato]

12. [Abrogato]

13. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l'anno 1991.

14. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 12 milioni per l'anno 1991.

15. All'onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:

a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli 6588 e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, dell'importo di lire 300 milioni e, rispettivamente, dell'importo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1990 e trasferite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 22 del 24 gennaio 1991;

b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589 e 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, dell'importo di lire 200 milioni e, rispettivamente, dell'importo di lire 400 milioni, corrispondente alla quota, e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 75 del 15 febbraio 1991;

c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 46. Teatri stabili di prosa(programma 2.4.3.)

1. In conformità alle disposizioni del decreto 29 novembre 1990 del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro stabile del Friuli - Venezia Giulia ed al Teatro stabile sloveno di Trieste.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del precitato decreto, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a conferire agli enti medesimi le somme per la costituzione del fondo di dotazione.

3. [Abrogato]

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il conferimento dell'importo di lire 150 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1991.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:

a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione «Concorso nella costituzione del fondo di dotazione dell'Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1991;

b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione «Concorso nella costituzione del fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1991.

6. Al predetto onere di lire 250 milioni, in termini di competenza, si provvede, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.

7. Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato di previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 47.

     [Abrogato]

 

     Art. 48. Rideterminazione di spesa(programma 1.5.3.)

1. La quota di lire 500 milioni per l'anno 1991, autorizzata dall'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per l'anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.

 

CAPO III

Interventi finanziati con fondi per la ricostruzionee la rinascita delle zone terremotate

 

     Art. 49. Metanizzazione delle zone montane(programma 1.4.3.)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1991.

3. Nella denominazione del precitato capitolo 2661 la locuzione «Contributi» viene sostituita dalla locuzione «Spese e contributi».

 

     Art. 50. Interventi per opere igienico - sanitariprogramma (4.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L'onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 51. Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87per lo sviluppo della montagna(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell'industria.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7357 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione «Contributi in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 per l'anno 1991.

3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell'artigianato.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8047 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: «Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8313 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione «Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui all'articolo 19 bis, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

7. Per le finalità previste dagli articoli 18, così come modificato dall'articolo 64 della presente legge, e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8449 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione «Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani delle opere previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 52. Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8034 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione «Finanziamenti all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 53. Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 54. Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.8.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 55. Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 22.000 milioni per l'anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato il cui importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

2. Relativamente agli oneri previsti dall'articolo 50 si dispone quanto segue:

a) all'onere complessivo di lire 10.500 milioni per il triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500 milioni che ne deriverà per gli anni dal 1994 al 1996, e dal 1998 al 2002, e alla quota di lire 2.199 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» dello stato di previsione precitato;

b) all'onere di lire 1.301 milioni per l'anno 1997 si provvede con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38;

c) all'onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003 al 2010 si provvede con la cessazione, per lire 3.000 milioni, del limite di pari importo autorizzato con l'articolo 146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 148, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

 

CAPO IV

Interventi finanziati con fondi statali

 

     Art. 56.

     [Abrogato]

 

     Art. 57. Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11 del 13 febbraio 1991.

 

     Art. 58. Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.

 

     Art. 59. Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.753 milioni per l'anno 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e con la denominazione «Finanziamenti all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nell'articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.753 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:

a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 62 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;

b) per lire 153 milioni mediante l'iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l'articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.

 

     Art. 60. Contributi nel settore del turismo(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1991.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l'acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall'articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8447 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione «Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico, per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l'anno 1991.

7. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall'articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 35/1987.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8448 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione «Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Enti provinciali per il turismo, Aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1991.

9. All'onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 63 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.

 

TITOLO IV

Altre norme finanziariecontabili e procedurali

 

     Art. 61. Ente regionale per la promozione e lo sviluppodell'agricoltura ( ERSA )

1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura ( ERSA ) è autorizzato a costituire un fondo rischi, finalizzato ad assicurare copertura agli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Costituiscono dotazione del fondo rischi le somme erogate a tal fine dall'Amministrazione regionale nonché quelle messe a disposizione dall'ERSA per le medesime finalità, che all'entrata in vigore della presente legge risultino effettivamente destinate alle finalità di cui al comma 1.

3. La dotazione del fondo può essere incrementata con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari da parte della Regione e dell'ERSA.

4. L'ERSA è autorizzato a destinare i fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 ed al medesimo erogati ai sensi delle seguenti disposizioni legislative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;

b) articolo 45, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;

c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ed articolo 25, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

 

     Art. 62.

     [Abrogato]

 

     Art. 63. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare il finanziamento straordinario disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per l'anno 1991, per le finalità e con le modalità ivi previste.

 

     Art. 64. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35

1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, la locuzione «di alberghi e complessi ricettivi complementari» è sostituita dalla locuzione «delle opere previste dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20».

2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 8439 e 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, la locuzione «di alberghi e complessi ricettivi complementari» viene sostituita dalla locuzione «delle opere previste dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20».

 

     Art. 65. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 24/1988

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, dopo la locuzione «per azioni» è inserita la locuzione: «ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società».

 

     Art. 66. Interpretazione autentica dell'articolo 96 dellalegge regionale 1 settembre 1982, n. 75

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 96, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come aggiunto dall'articolo 40 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la maggiorazione del 5 per cento viene computata sulle somme da restituire una sola volta, e non anno per anno.

 

     Art. 67. Integrazione dell'articolo 24 dellalegge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

1. [Abrogato]

2. Al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, la locuzione «e delle istituzioni private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari» è sostituita dalla locuzione «e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale o assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studenti destinati all'accoglimento di studenti universitari».

 

     Art. 68. Garanzia fidejussoria all'Ente regionale teatrale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, sui mutui che l'Ente regionale teatrale assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l'Ente medesimo deve far ricorso.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

3. la domanda per la concessione della garanzia deve essere corredata della delibera esecutiva, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito o il ricorso all'anticipazione e nella quale deve essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'istituto mutante.

4. In caso di inadempienza dell'Ente regionale teatrale, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 69. Partecipazione al Cinsedo

1. Al fine di uniformare la partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia al Centro interregionale di studi e documentazioni - (Cinsedo), con sede in Roma, a quella delle altre Regioni italiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere il contributo annuale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79, a titolo di quota associativa.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, la locuzione «Contributo annuale a favore del» viene sostituita dalla locuzione «Quota associativa annuale al».

 

     Art. 70.

     [Abrogato]

 

     Art. 71. Modifica dei termini previsti dallalegge regionale n. 44/1987

1. Per i finanziamenti da concedersi per l'anno 1991, il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 è fissato a 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 72. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 6 agosto 2015, n. 20.