§ 3.10.31 - Legge Regionale 28 agosto 1982, n. 66.
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 25/65 e successive modifiche ed integrazioni concernente: contributi sugli interessi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:28/08/1982
Numero:66


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, è abrogato.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell'esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1.000 milioni, [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.10.31 - Legge Regionale 28 agosto 1982, n. 66.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 25/65 e successive modifiche ed integrazioni concernente: contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.

(B.U. 30 agosto 1982, n. 80).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, è abrogato.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo il Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali ha espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell'esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1.000 milioni, nell'esercizio 1983 un limite di impegno di lire 2.000 milioni e, nell'esercizio 1984 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

 

 

         - esercizio 1982                   lire 1.000 milioni;

         - esercizio 1983                   lire 3.000 milioni;

         - esercizi dal 1984 al 1991        lire 4.000 milioni;

         - esercizio 1992                   lire 3.000 milioni;

         - esercizio 1993                   lire 1.000 milioni.

 

 

     L'onere di lire 8.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n 27 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni relativa all'esercizio 1982 corrisponde alla

 

quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7,

secondo comma della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore

alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva dell'art. 1 della L.R. 11 novembre 1965, n. 25.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 4 della L.R. 11 novembre 1965, n. 25.