§ 4.10.122 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 27.
Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni ed integrazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:14/04/1983
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 novembre 1979, n. [...]
Art. 2.      All'articolo 32 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'espressione «Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 13» è sostituita dalla seguente: «Per gli [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1977, n. 14.


§ 4.10.122 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 27. [1]

Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico- sanitarie.

(B.U. 14 aprile 1983, n. 41).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 novembre 1979, n. 66 e 28 gennaio 1980, n. 8, limitatamente alla realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in termini di competenza per l'esercizio finanziario 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8408 con la denominazione: «Oneri relativi alla quota a carico della Regione per la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dall'approvazione di perizie supplettive e di variante o dalla revisione dei prezzi contrattuali, ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del regolamento C.E.E. numero 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 2.

     All'articolo 32 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l'espressione «Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 13» è sostituita dalla seguente: «Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 13 e 25».

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1977, n. 14.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1976, n. 68.