§ 4.2.37 - Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 68.
Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:29/12/1976
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere ed agevolare la realizzazione da parte degli Enti locali delle opere igienico-sanitarie che rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare, anche avvalendosi di enti pubblici o privati o di singoli professionisti, studi per l'individuazione degli ambiti [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura [...]
Art. 4.      L'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale [...]
Art. 5.      L'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:
Art. 6. 
Art. 7.      Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1º luglio 1971, n. 25.
Art. 8.      In via generale ed ove non sia diversamente previsto, la spesa per la quale sono concessi dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, comprende pure una quota per spese [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 300 milioni [...]
Art. 10.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1977 un limite di impegno di lire 300 milioni nell'esercizio [...]
Art. 11.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 14.700 milioni con [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.37 - Legge Regionale 29 dicembre 1976, n. 68. [1]

Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 115).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere ed agevolare la realizzazione da parte degli Enti locali delle opere igienico-sanitarie che rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire nelle forme previste dalla presente legge [2].

 

CAPO II

Interventi regionali per la realizzazione di opere igienico-sanitarie

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare, anche avvalendosi di enti pubblici o privati o di singoli professionisti, studi per l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie contemplate dalla presente legge, nonché progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime [3].

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità montane contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima dell'8% della spesa ammissibile [4]:

     a) per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione di fognature e dei relativi impianti di idoneo trattamento dei liquami nonché l'acquisizione di idonei impianti esistenti [5];

     b) per la realizzazione di opere di sistemazione e di adattamento di aree da adibire a deposito di rifiuti solidi - compreso il costo delle aree - e per gli impianti di smaltimento o trasformazione dei rifiuti medesimi con relativo parco rotabile [6];

     c) per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione di acquedotti.

 

     Art. 4.

     L'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

 

     Art. 5.

     L'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:

     - nella misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa vistato dal legale rappresentante dell'ente;

     - nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale, nonché dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario nonché di presentazione da parte del collaudatore di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti fra l'Amministrazione regionale e l'ente predetto, approvata dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 6. [7]

     In aggiunta ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 3 è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.

     In alternativa ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 3 è altresì autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100% della spesa ammissibile.

     Per l'acquisizione di impianti di trattamento dei liquami, di cui all'articolo 3 lettera a) della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la concessione di contributi una volta tanto fino al 100% della spesa ammissibile [8].

 

     Art. 7.

     Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1º luglio 1971, n. 25.

 

     Art. 8.

     In via generale ed ove non sia diversamente previsto, la spesa per la quale sono concessi dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% dell'importo di progetto [9].

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 300 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977 [10].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV

- Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5814 con la denominazione: «Finanziamenti di studi per l'individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l'elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all'articolo 3, della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere igienico-sanitarie).

 

     Art. 10.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1977 un limite di impegno di lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1978 un limite di impegno di lire 400 milioni e nell'esercizio finanziario 1979 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni [11].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

 

 

esercizio 1977                   Lire   300 milioni

esercizio 1978                   Lire   700 milioni

esercizi dal 1979 al 1996        Lire 1.200 milioni

esercizio 1997                   Lire   900 milioni

esercizio 1998                   Lire   500 milioni

 

 

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito con decorrenza dall'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 5815 con la denominazione: «Contributi annui costanti ai Comuni loro consorzi ed alle Comunità montane per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979.

     All'onere complessivo di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (Rubrica n. 9 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 11.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 14.700 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977 [12].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV

- Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5816 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane per le opere indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976» e con lo stanziamento di lire 14.700 milioni, cui si fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per opere igienico-sanitarie).

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Vedi l'integrazione prevista dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25. Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 20, comma 3, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 11 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[4] Vedi anche l'estensione ai concorsi di cui all'art. 1 della L.R. 3 giugno 1981, n. 30.

[5] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77.

[6] Vedi l'estensione di cui all'art. 34 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[7] Articolo già autenticamente interpretato dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1977, n. 14, successivamente integrato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 1983, n. 27. Vedi il finanziamento a mezzo mutui di cui all'art. 1 della L.R. 2 luglio 1986, n. 27.

[8] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.

[9] Vedi la riduzione della percentuale nell'ipotesi di progetti esecutivi di cui all'art. 3 della L.R. 2 agosto 1982, n. 49.

[10] La spesa di cui al presente comma è ridotta a Lire 800 milioni con decorrenza dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8. Vedi anche l'art. 2 della L.R. 3 giugno 1981, n. 30, l'art. 83 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5 e l'art. 25 della L.R. 80 gennaio 1989, n. 2.

[11] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 8 marzo 1977, n. 14, l'art. 2 della L.R. 28 aprile 1978, n. 31, l'art. 3 della L.R. 3 giugno 1981, n. 30, l'art. 9 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27, l'art. 6, dodicesimo comma della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, l'art. 38, secondo comma, della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 39, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 40, terzo comma, della L.R. 6 agosto 1985, n. 30, l'art. 5 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, l'art. 9 della L.R, 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 29, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1988, n. 64, l'art. 25 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e l'art. 95, comma 2, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[12] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 28 aprile 1978, n. 31, gli artt. 4 e 5 della L.R. 3 giugno 1981, n. 30, gli artt. 7 e 8 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27, l'art. 2, ventesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, l'art. 30 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 39, sesto comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 20 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36, l'art. 3 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, l'art. 25 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e l'art. 20, comma 15, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.