§ 4.2.59 - Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 49.
Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:02/08/1982
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la realizzazione di opere igienico-sanitarie, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione di opere igienico-sanitarie nel quadro [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 2 bis.     
Art. 3.      Nel caso in cui progetti esecutivi godano dei benefici di cui alla presente legge la percentuale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 viene ridotta al 5%.
Art. 4.      Per la finalità prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1983


§ 4.2.59 - Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 49. [1]

Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie.

(B.U. 30 agosto 1982, n. 72).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la realizzazione di opere igienico-sanitarie, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione di opere igienico-sanitarie nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale del settore.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2 bis.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     Nel caso in cui progetti esecutivi godano dei benefici di cui alla presente legge la percentuale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 viene ridotta al 5%.

 

     Art. 4.

     Per la finalità prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8401 con la denominazione «Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la progettazione di opere igienico-sanitarie» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 20 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25. Vedi la norma transitoria di cui all'ultimo comma del citato articolo.

[3] Articolo già introdotto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1984, n. 29 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[4] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.