§ 4.7.12 - L.R. 23 giugno 2005, n. 13.
Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:23/06/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Ambiti territoriali ottimali).
Art. 3.  (Ambito territoriale ottimale regionale).
Art. 4.  (Ambito territoriale ottimale interregionale).
Art. 5.  (Zone territoriali omogenee).
Art. 6.  (Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali).
Art. 7.  (Cooperazione internazionale).
Art. 8.  (Forme e modi della cooperazione).
Art. 9.  (Costituzione dell’Autorità d’ambito).
Art. 10.  (Costituzione obbligatoria dell’Autorità d’ambito).
Art. 11.  (Ordinamento dell’Autorità d’ambito).
Art. 11 bis. 
Art. 12.  (Funzioni dell’Autorità d’ambito).
Art. 13.  (Spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito).
Art. 14.  (Funzioni regionali).
Art. 15.  (Adempimenti per l’organizzazione del servizio idrico integrato).
Art. 16.  (Prima attivazione del servizio idrico integrato).
Art. 17.  (Salvaguardia delle gestioni esistenti).
Art. 18.  (Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici).
Art. 19.  (Compiti).
Art. 20.  (Carta del servizio pubblico).
Art. 21.  (Comitati consultivi degli utenti).
Art. 22.  (Gestione delle reti e degli impianti).
Art. 23.  (Forme di gestione del servizio idrico integrato).
Art. 24.  (Rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori).
Art. 25.  (Tariffa del servizio idrico integrato).
Art. 26.  (Fondo regionale per il servizio idrico integrato).
Art. 27.  (Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato).
Art. 28.  (Personale).
Art. 29.  (Opere e impianti di competenza regionale).
Art. 30.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 31.  (Abrogazione di norme).
Art. 32.  (Norme finanziarie).
Art. 33.  (Rinvio).


§ 4.7.12 - L.R. 23 giugno 2005, n. 13. [1]

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).

(B.U. 29 giugno 2005, n. 26).

 

CAPO I

Finalità

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l’uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà.

     2. La presente legge disciplina l’organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all’acqua come diritto inalienabile dell’uomo a carattere universale. La presente legge considera altresì prioritario l’uso dell’acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

     3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:

     a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione di acque reflue;

     b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale;

     c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l’organizzazione del servizio medesimo;

     d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.

 

CAPO II

Ambiti territoriali ottimali

 

     Art. 2. (Ambiti territoriali ottimali).

     1. In applicazione dei criteri indicati dall’articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:

     a) Ambito territoriale ottimale, denominato Occidentale, comprendente il territorio della Provincia di Pordenone;

     b) Ambito territoriale ottimale, denominato Centrale, comprendente il territorio della Provincia di Udine;

     c) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale goriziano, comprendente il territorio della Provincia di Gorizia;

     d) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale triestino comprendente il territorio della Provincia di Trieste.

     2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate anche mediante la fusione di due o più ambiti territoriali ottimali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorità di bacino e le Autorità d’ambito interessate [2].

     3. Le Autorità di bacino e le Autorità d’ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.

 

     Art. 3. (Ambito territoriale ottimale regionale). [3]

     [1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale costituisce un unico Ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all’articolo 2, sulla base delle risultanze dell’attività svolta dalle Autorità d’ambito, sentite le Autorità di bacino e la Commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 19, comma 2, lettera k).

     2. La costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorità d’ambito di cui all’articolo 2, comma 1.]

 

     Art. 4. (Ambito territoriale ottimale interregionale).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

     2. L’accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.

     3. Il mancato raggiungimento di un’intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell’accordo volto alla costituzione dell’Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all’intesa vengono inclusi nell’Ambito territoriale ottimale denominato «Occidentale».

     4. Nell’Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all’articolo 8, comma 1.

 

     Art. 5. (Zone territoriali omogenee).

     1. Al fine di garantire un’adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all’azione dell’Autorità d’ambito, i Comuni, all’interno della medesima Autorità d’ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.

     2. I sindaci dei Comuni costituenti Zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della Zona nell’Autorità d’ambito.

     3. Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all’articolo 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

     4. All’interno dei contratti di servizio di cui all’articolo 24, comma 1, l’assemblea dei sindaci della Zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propone l’inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.

 

     Art. 6. (Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali).

     1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze delle Autorità di bacino in tema di programmazione dell’uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati.

     2. Nell’esercizio di tale competenza la Giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilità e fattibilità dei trasferimenti, d’intesa con le Autorità di bacino e le Autorità d’ambito interessate.

     3. Il prezzo dell’acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell’Ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione.

     4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro Ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni è riservata al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

 

CAPO III

Cooperazione internazionale

 

     Art. 7. (Cooperazione internazionale).

     1. La Regione nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.

 

CAPO IV

Autorità d’ambito

 

     Art. 8. (Forme e modi della cooperazione).

     1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:

     a) convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

     b) consorzio di funzioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.

     2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).

 

     Art. 9. (Costituzione dell’Autorità d’ambito).

     1. Fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell’Autorità d’ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d’Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito.

     2. La rappresentanza in seno alla conferenza d’Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell’Ambito, ed è determinata come segue:

     a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all’anno precedente;

     b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

     3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d’Ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

     4. La conferenza d’Ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

     5. La conferenza d’Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

     6. Qualora la decisione della conferenza d’Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell’Ambito è quella prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b).

     7. Entro trenta giorni dall’individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale predispone l’atto convenzionale per la cooperazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L’atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.

     8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, convoca l’Assemblea dell’Autorità d’ambito per l’elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell’Autorità d’ambito.

 

     Art. 10. (Costituzione obbligatoria dell’Autorità d’ambito).

     1. Decorso inutilmente l’ultimo termine di cui all’articolo 9, comma 7, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un Commissario il quale provvede in via sostitutiva all’adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell’Autorità d’ambito.

     2. Gli oneri conseguenti all’attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.

 

     Art. 11. (Ordinamento dell’Autorità d’ambito).

     1. L’ordinamento e il funzionamento dell’Autorità d’ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000.

     2. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l’ente locale responsabile del coordinamento.

     3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell’Autorità sono:

     a) l’Assemblea d’ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;

     b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell’Autorità d’ambito, eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti;

     c) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità.

     4. È facoltà dell’Autorità d’ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell’ Autorità. Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee.

     5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell’Autorità sono:

     a) l’Assemblea d’ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;

     b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti;

     c) il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell’Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea fra i suoi componenti;

     d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche;

     e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità.

     6. L’incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera a), e l’incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.

     7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

     8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all’Assemblea sono determinate come segue:

     a) alla Provincia una quota pari all’1 per cento;

     b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi.

     9. La rappresentanza dei Comuni è determinata come segue:

     a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;

     b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

     10. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

     11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all’articolo 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

     12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l’Assemblea d’ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

     13. Per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Autorità d’ambito si dota di una struttura tecnico - operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all’Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.

     13 bis. Nelle more di applicazione dell'articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, può essere disposto il trasferimento di personale alle Autorità d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorità si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento [4].

     14. La gestione contabile dell’Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

 

     Art. 11 bis. [5]

1. Ai fini di completare il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato dai Comuni alle Autorità d'ambito, previsto dall'articolo 11, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Autorità d'ambito i finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità d'ambito presentano all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento dei finanziamenti, recante gli estremi del decreto di concessione, nonchè il Comune beneficiario, l'importo e l'intervento finanziato, corredata delle deliberazioni assembleari attestanti il passaggio alle medesime Autorità delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato esercitate dai Comuni.

 

     Art. 12. (Funzioni dell’Autorità d’ambito).

     1. L’Autorità d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

     2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell’Autorità d’ambito attengono in particolare:

     a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d’Ambito;

     b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;

     c) alla definizione dei contenuti e all’approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

     d) all’espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all’instaurazione dei relativi rapporti;

     e) all’organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     f) all’adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;

     g) all’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

     h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito dall’articolo 25 della presente legge.

     2 bis. Le Autorità d'ambito sono autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorità espropriante possono essere delegate dall'Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale così come previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità disposta ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, così come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili [6].

     3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all’articolo 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).

     4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all’articolo 5 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all’articolo 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all’articolo 5, comma 2.

     5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

     6. L’Autorità d’ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell’utenza.

     7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010.

     8. In relazione all’avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l’Autorità d’ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.

     9. L’Autorità d’ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell’acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell’1 per cento.

     10. L’Autorità d’ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

 

     Art. 13. (Spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito).

     1. Fino all’operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell’Autorità d’ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

     2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l’avvio dell’attività, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d’ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con Regolamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

 

CAPO V

Funzioni regionali

 

     Art. 14. (Funzioni regionali).

     1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonché di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull’utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull’attività dell’Autorità d’ambito in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresì, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), e promuove attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale promossi nella Regione.

     2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del Piano degli acquedotti, nonché sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell’Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del giugno 2003.

     3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l’attività di ricognizione delle opere di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalità stabiliti dall’articolo 15, comma 1.

     4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle Autorità d’ambito e, in relazione alle loro competenze, le Autorità di bacino, al fine di conseguire l’obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l’azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

     5. L’Autorità d’ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

     6. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all’articolo 24, comma 2.

 

CAPO VI

Organizzazione del servizio idrico integrato

 

     Art. 15. (Adempimenti per l’organizzazione del servizio idrico integrato).

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.

     2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), l’Autorità d’ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

     3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l’Autorità d’ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all’attuazione del programma medesimo.

 

     Art. 16. (Prima attivazione del servizio idrico integrato).

     1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l’Autorità d’ambito:

     a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 267/2000;

     b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall’articolo 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all’articolo 23;

     c) determina la tariffa iniziale e la modulazione temporale della stessa, per ciascuna delle gestioni esistenti, sulla base di piani stralcio del piano d'ambito, applicando i principi e i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) [7];

     c bis) per le acque reflue industriali, non disciplinate dal decreto ministeriale 1 agosto 1996, le Autorità degli ambiti territoriali ottimali determinano e disciplinano la tariffa [8];

     d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

 

     Art. 17. (Salvaguardia delle gestioni esistenti).

     1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei criteri fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all’economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell’Ambito.

     2. Le gestioni esistenti a cui è stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall’Autorità d’ambito.

 

CAPO VII

Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

 

     Art. 18. (Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici). [9]

     1. Al fine di concorrere a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all’applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata Autorità per la vigilanza.

     2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida per il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto [10].

     3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

     4. Il titolare dell’Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale [11].

     4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale [12].

     5. Non possono essere nominati titolari dell’Autorità per la vigilanza:

     a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;

     b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d’ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;

     c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

     6. A pena di decadenza, il titolare dell’Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d’ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

     7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale [13].

     7 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Autorità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In sede di prima applicazione il programma di attività per l'anno 2011, dovrà essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo 2011 [14].

     7 ter. L'Autorità per la vigilanza dispone della dotazione finanziaria a essa assegnata nel bilancio del Consiglio regionale [15].

     7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [16].

     7 quinquies. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita da una struttura, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità, definita e costituita con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ne determina anche la relativa dotazione organica [17].

     7 sexies. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 7 quinquies è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [18].

     7 septies. Per motivate esigenze di funzionalità può essere assunto personale a tempo determinato [19].

     7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale [20].

     8. L'Autorità per la vigilanza, per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, al fine di attivare strumenti operativi di concertazione, può utilizzare i protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi [21].

 

     Art. 19. (Compiti). [22]

     1. L’Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

     2. L’Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d’ambito;

     b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

     c) elabora atti di indirizzo per l’adozione della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 20;

     d) effettua una valutazione comparata dell’attività svolta da ciascuna Autorità d’ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;

     e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d’ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

     f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

     g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;

     h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;

     i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all’utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

     j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d’ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21;

     k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull’attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d’ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 7;

     l) predispone, entro l’ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

     3. L’Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d’ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.

     4. L’Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell’articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.

     5. L’Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.

     6. La relazione annuale dell’Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 20. (Carta del servizio pubblico).

     1. Ciascuna Autorità d’ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell’1 giugno 1999, e comunque agli atti previsti all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) [23].

     2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.

     3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 2, prevede l’obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico.

 

     Art. 21. (Comitati consultivi degli utenti).

     1. Le Autorità d’ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato [24].

     3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.

     4. All’interno del Comitato consultivo degli utenti è garantito l’uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.

     5. Il Comitato consultivo degli utenti:

     a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

     b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all’accesso ai servizi;

     c) segnala all’Autorità d’ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione [25];

     d) [trasmette all’Autorità per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio] [26];

     e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall’articolo 20;

     f) [può proporre quesiti e fare segnalazioni all’Autorità per la vigilanza] [27].

 

CAPO VIII

Modalità di gestione del servizio

 

     Art. 22. (Gestione delle reti e degli impianti).

     1. Per il servizio idrico integrato, così come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio non può essere disgiunta dall’erogazione dello stesso.

 

     Art. 23. (Forme di gestione del servizio idrico integrato).

     1. Le Autorità d’ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall’articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

     2. L’affidamento della gestione nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000 è consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l’Autorità d’ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall’articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000, procedere come indicato al comma 1.

     3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall’articolo 113, comma 15 bis e successivi, del decreto legislativo 267/2000.

     4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’Ambito, di qualità di servizio prestato all’utenza e di risparmio nei costi di gestione, l’Autorità d’ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In tal caso, l’Autorità d’ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.

     5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei Comuni di cui al presente comma, l’Autorità d’ambito provvede alla revoca dell’affidamento in corso sull’intero Ambito.

 

     Art. 24. (Rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori).

     1. I rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.

     2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le Autorità d’ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f).

     4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell’Autorità d’ambito.

     5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l’Autorità subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.

     5 bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste nei loro programmi di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale [28].

     6. Le Autorità d’ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

     7. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorità d’ambito i dati e le informazioni necessari [29].

     8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell’Albo speciale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall’attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell’ultimo bilancio sociale approvato.

 

     Art. 25. (Tariffa del servizio idrico integrato).

     1. La tariffa è determinata dall’Autorità d’ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1o agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all’articolo 13, comma 2, della legge 36/1994.

     2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l’Autorità d’ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonché per fasce progressive di consumo.

     3. Nell’affermare i principi di cui all’articolo 1, comma 2, e nel perseguire l’obiettivo della riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi d’acqua, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), l’Autorità d’ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a 6 metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai 15 metri cubi al mese.

     4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sarà rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unità abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.

     5. In particolare l’Autorità articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.

     6. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

     7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

     8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all’obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

 

     Art. 26. (Fondo regionale per il servizio idrico integrato).

     1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 25, comma 5, è costituito il Fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale Fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed è gestito secondo criteri di solidarietà.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d’ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della tariffa secondo i principi di cui all’articolo 25, commi 2 e 5.

     3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 27. (Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato).

     1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, è costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato».

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d’ambito per le finalità di cui al comma 1.

     3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000, previo parere della competente Commissione consiliare.

 

CAPO IX

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 28. (Personale).

     1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.

     2. L’Autorità d’ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell’organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera f).

     3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell’ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facoltà di optare per l’assegnazione al gestore o per rimanere in carico all’ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all’ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale.

     4. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.

     5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.

     6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.

 

     Art. 29. (Opere e impianti di competenza regionale).

     1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all’esercizio di uno o più servizi indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l’opera o l’impianto. Gli Enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere.

     2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     3. Nelle more dell’attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all’11 ottobre 2005 dall’articolo 4, comma 8, della legge regionale 19/2004, è ulteriormente prorogato fino all’11 ottobre 2006. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l’amministrazione titolare delle opere.

 

     Art. 30. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L’Autorità d’ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell’esercizio di dette attività dai Comuni all’Autorità medesima.

     2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale denominato Orientale goriziano, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).

     3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonché al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle Autorità d’ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto 1775/1933.

     4. L’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, previo parere delle Autorità d’ambito, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nelle more dell’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l’adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessità derivanti dal bacino di utenza.

     5. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualità delle acque destinate a tale uso.

 

     Art. 31. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l’ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature);

     b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);

     c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 6 e rifinanziamento dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

     d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell’individuazione dei più idonei trattamenti depurativi);

     e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all’ articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

     f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);

     g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l’ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);

     h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie);

     i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la costruzione e l’ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319»);

     j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie);

     k) articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale 27/1983);

     l) articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);

     m) articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

     n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano).

     2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

 

     Art. 32. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata «Organizzazione del servizio idrico integrato» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d’investimento - con riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Contributo straordinario alle Autorità d’ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l’avvio dell’attività» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2005.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 18 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2276 (2.1.220.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Spese per l’istituzione e il funzionamento dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici» e con lo stanziamento di 90.000 euro per l’anno 2005.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 26 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2279 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Fondo regionale per il servizio idrico integrato» e con lo stanziamento di 410.000 euro per l’anno 2005.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 27 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2281 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento (n. 278) con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l’anno 2005.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 29, comma 3, è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l’anno 2005.

     6. All’onere complessivo di 750.000 euro per l’anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 3.2.250.2.1343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 36).

     7. All’onere complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2005 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     8. All’onere complessivo di 284.051,28 euro per l’anno 2005, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 3.1.340.1.63 capitolo 2241 euro 279.000,00

UPB 3.1.340.1.77 capitolo 2200 euro 4.500,00

UPB 5.2.340.1.1406 capitolo 9460 euro 551,28

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 33. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge 36/1994.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[8] Lettera inserita dall'art. 26 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[11] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[12] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[13] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[14] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[15] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[17] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[18] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[19] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[20] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 128 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[25] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[26] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[27] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[28] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[29] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.