§ 4.7.6 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 76.
Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:23/12/1980
Numero:76


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 3 della L.R. 16 agosto 1979, n. 42, come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni nell'esercizio 1980
Art. 3.      Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del capitolo 3053, dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.7.6 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 76. [1]

Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della L.R. 16 agosto 1979, n. 42, come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni nell'esercizio 1980.

     L'onere derivante dal precedente comma fa carico, per lire 500 milioni, al capitolo 3054 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1980. All'onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del citato capitolo 3054 viene così modificata: «Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici e sugli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognari, nonché studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali.»

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3054 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     Per le restanti lire 200 milioni autorizzate con il precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3055, con la denominazione: «Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici, sulle caratteristiche degli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognari, nonché studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali (art. 4, primo comma, L. 24 dicembre 1979, n. 650)» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del capitolo 3053, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980, istituito con l'articolo 4, ultimo comma, della. L.R. 16 agosto 1979, n. 42, viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio citati.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Articolo abrogato dall’art. 68 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16.