§ 4.2.1 - Legge Regionale 16 novembre 1965, n. 27.
Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di acquedotti e fognature. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:16/11/1965
Numero:27


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai consorzi di Comuni, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere, a favore dei Comuni o consorzi di Comuni, contributi costanti per un periodo non superiore a 35 anni nella misura massima del [...]
Art. 3.      La spesa sulla quale sono commisurati i contributi indicati negli artt. 1 e 2 comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7 per cento del detto costo, per spese generali e [...]
Art. 4.      Gli Enti che aspirano alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato dei Lavori Pubblici, corredata dal progetto esecutivo oppure dal [...]
Art. 5.      La Giunta Regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici.
Art. 6.      I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai Lavori Pubblici.
Art. 7.      L'erogazione del contributo, di cui all'art. 1, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente [...]
Art. 8.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di Lire 700 milioni.
Art. 9.      Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1965, il limite d'impegno di lire 180 milioni, di cui 100 milioni per acquedotti e 80 milioni per [...]
Art. 10.      Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.2.1 - Legge Regionale 16 novembre 1965, n. 27. [1]

Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di acquedotti e fognature. [2]

(B.U. 16 novembre 1965, n. 22).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai consorzi di Comuni, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, per l'ampliamento e per il completamento di acquedotti.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere, a favore dei Comuni o consorzi di Comuni, contributi costanti per un periodo non superiore a 35 anni nella misura massima del 5 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per opere di costruzione, di completamento e di ampliamento di acquedotti e fognature, che già non fruiscano del contributo di cui all'art. 1 di altri contributi regionali o statali.

 

     Art. 3.

     La spesa sulla quale sono commisurati i contributi indicati negli artt. 1 e 2 comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7 per cento del detto costo, per spese generali e di collaudo.

 

     Art. 4.

     Gli Enti che aspirano alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato dei Lavori Pubblici, corredata dal progetto esecutivo oppure dal progetto di massima, accompagnato da una relazione sulla necessità dell'opera, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

     Art. 5.

     La Giunta Regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici.

     A seguito di tale ripartizione, l'Assessore ai Lavori Pubblici stabilisce e comunica all'Ente richiedente, il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo delle opere, qualora questo non sia stato allegato alla domanda, e la documentazione atta a dimostrare con quali mezzi si farà fronte alla spesa.

 

     Art. 6.

     I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai Lavori Pubblici.

     Quando le opere non fruiscono di contributo statale, con il decreto di concessione, indicato nel precedente comma, si provvede, altresì, all'approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per il compimento delle eventuali espropriazioni. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     Verificandosi la condizione di cui al precedente comma, l'Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 7.

     L'erogazione del contributo, di cui all'art. 1, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.

     L'erogazione del contributo di cui all'art. 2, ha luogo in annualità costanti a decorrere dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo.

     Qualora l'Ente beneficiario abbia fatto ricorso ad operazione di mutuo, il contributo viene erogato direttamente all'Ente mutuante con le modalità disposte nel decreto di concessione.

 

     Art. 8.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di Lire 700 milioni.

     Detta spesa fa carico sul capitolo 24711561 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 .

 

     Art. 9.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1965, il limite d'impegno di lire 180 milioni, di cui 100 milioni per acquedotti e 80 milioni per fognature.

     Le annualità relative saranno inscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1999.

     L'onere di Lire 180 milioni relativo all'esercizio finanziario 1965 fa carico al capitolo 24711562 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1965.

     La denominazione del capitolo 24711562 è così modificata: «Contributi costanti trentacinquennali sui mutui contratti da Comuni e da Consorzi di Comuni per la costruzione e completamento di acquedotti e fognature».

     A favore di detto capitolo 24711562 è stornata dal capitolo 24711561 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1965 la somma di Lire 100 milioni.

 

     Art. 10.

     Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

     Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando a giudizio della Giunta Regionale permanga la necessità della spesa.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.