§ 4.5.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 4.
Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:15/01/1982
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi e Comunità montane, fino all'80% del costo delle opere, per la costruzione ed ammodernamento di [...]
Art. 2.      La concessione del contributo è subordinata alle priorità indicate nel programma regionale per il risanamento delle acque.
Art. 3.      L'erogazione del contributo avverrà con le modalità stabilite dalla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.838.400.000 per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.625.800.000 per l'esercizio 1981.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.5.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 4. [1]

Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

(B.U. 15 gennaio 1982, n. 4).

 

Art. 1.

     La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi e Comunità montane, fino all'80% del costo delle opere, per la costruzione ed ammodernamento di impianti di acquedotto, fognatura, depurazione, smaltimento e trattamento delle acque e smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi, di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, inserito con l'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 [2].

 

     Art. 2.

     La concessione del contributo è subordinata alle priorità indicate nel programma regionale per il risanamento delle acque.

 

     Art. 3.

     L'erogazione del contributo avverrà con le modalità stabilite dalla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.838.400.000 per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.625.800.000 per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8394 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione e l'ammodernamento di impianti di acquedotto, fognatura, depurazione, smaltimento e trattamento delle acque e smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi» e con lo stanziamento complessivo di lire 10.838.400.000 per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.625.800.000 per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 10.838.400.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] La percentuale prevista dal presente articolo è stata elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo unico della L.R. 23 agosto 1982, n. 64.