§ 4.2.42 - Legge Regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:13/04/1978
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità.
Art. 2.  Programmi di intervento.
Art. 3.  Esclusione dei controlli tecnici.
Art. 4.  Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata.
Art. 5.  Interventi regionali.
Art. 6.  Ammissibilità ai finanziamenti regionali.
Art. 7.  Formulazione ed approvazione dei programmi di intervento.
Art. 8.  Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo.
Art. 9.  Concessione del finanziamento.
Art. 10.  Erogazione del finanziamento.
Art. 11.  Accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori.
Art. 12.  Fissazione ed aggiornamento degli indici parametrici.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Organi competenti.
Art. 15.  Occupazione temporanea e d'urgenza.
Art. 16.  Dichiarazione implicita di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 17.  Termini per inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Art. 18.  Unificazione delle procedure espropriative.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali.
Art. 21.  Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti; sistema di esecuzione e procedimenti di formulazione dei contratti.
Art. 22.  Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazioni e non applicazione di penalità contrattuali.
Art. 23.  Opere urgenti di prevenzione e soccorso e opere in economia.
Art. 24.  Altre opere di prevenzione.
Art. 25.  Comitato tecnico regionale.
Art. 26.  Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 27.  Attribuzioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 28.  Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici.
Art. 29.  Attribuzioni particolari dei Direttori dei servizi tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Art. 30.  Attribuzioni del Direttore provinciale dei lavori pubblici.
Art. 31.  Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Art. 32.  Attribuzioni delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Art. 33.  Elenco regionale dei collaudatori.
Art. 34.  Specializzazione degli elenchi.
Art. 35.  Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco.
Art. 36.  Scelta e nomina dei collaudatori Conferimento di altri incarichi.
Art. 37.  Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni.
Art. 38.  Disposizione transitoria.
Art. 39.  Esclusione dell'autorizzazione preventiva.
Art. 40.  Varianti non soggette ad approvazione.
Art. 41.  Osservazioni alle varianti.
Art. 42.  Piani di lottizzazione non soggetti a nulla osta regionale.
Art. 43.  Aggiornamento limiti di spesa.
Art. 44.  Abrogazione di norme precedenti.


§ 4.2.42 - Legge Regionale 13 aprile 1978, n. 24.

Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori pubblici e di urbanistica. [*]

(B.U. 17 aprile 1978, n. 29).

 

CAPO I

Disposizioni programmatiche e preliminari

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità.

     In coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, la materia delle opere pubbliche d'interesse locale e regionale è disciplinata dalla presente legge anche ai fini di conseguire forme di decentramento funzionale e di accelerazione della spesa e delle procedure.

 

     Art. 2. Programmi di intervento.

     Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale - in armonia con le previsioni finanziarie e prescrittive del piano pluriennale di spesa - elabora i relativi programmi di intervento in materia di opere pubbliche.

     I programmi d'intervento tengono conto della programmazione e pianificazione di livello sottordinato, costituiscono specificazione del settore operativo relativo ed indicano le opere che si intendono finanziare nell'arco del tempo considerato.

 

CAPO II

Disposizioni concernenti la progettazione di opere pubbliche

 

     Art. 3. Esclusione dei controlli tecnici.

     Indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti e gli elaborati tecnici delle opere pubbliche di competenza ovvero di iniziativa delle Comunità montane, degli enti locali territoriali e dei loro consorzi, nonché degli altri enti pubblici, eccezion fatta per i seguenti che dovranno essere sottoposti all'esame del comitato tecnico regionale:

     a) progetti di opere ospedaliere;

     b) progetti generali di fognature, con i relativi impianti di trattamento;

     c) progetti generali di acquedotti;

     d) progetti generali di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;

     e) progetti generali di impianti per il prelievo e la distribuzione del gas naturale [1];

     f) nuove opere di infrastrutture di comunicazione e trasporto fuori dei centri abitati, anche se comprendenti tratti all'interno di detti centri [1]/1;

     g) opere marittime e portuali non di competenza statale [1]/2.

     Il parere di cui al comma precedente dovrà essere comunicato all'ente interessato ed al Comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, altresì entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.

     Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato all'interessato per via telegrafica.

     Trascorsi i termini di cui al secondo comma, senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende concesso positivamente [1]/3.

 

     Art. 4. Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata.

     Eccezion fatta per il caso che l'ente interessato intenda avvalersi del proprio ufficio tecnico ovvero di un ufficio tecnico consortile, la progettazione per pubblico concorso è prescritta per le opere che richiedano un eccezionale impegno progettuale nonché per le opere d'edilizia che comportino una spesa superiore a due miliardi di lire, escluso il costo dell'area.

     Le modalità per l'indizione e l'espletamento dei pubblici concorsi di progettazione e degli appalti concorso saranno determinate con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

     In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture d'opere pubbliche di importo non superiore a lire 100 milioni.

 

     Art. 5. Interventi regionali.

     L'Amministrazione regionale cura, avvalendosi eventualmente anche di consulenze esterne, l'emanazione di regolamenti, capitolati tipo e norme di unificazione per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo delle varie categorie di opere, la determinazione di parametri funzionali e di spesa, l'incentivazione dei metodi di progettazione coordinata ed integrale, nonché - anche ai fini di favorire il progresso tecnologico - l'indizione di appalti per opere di carattere sperimentale.

 

CAPO III

  Disposizioni concernenti la concessione di finanziamenti regionali per

l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse locale o regionale

 

     Art. 6. Ammissibilità ai finanziamenti regionali.

     In conformità all'ordinamento regionale vigente ed alle previsioni del piano pluriennale di spesa l'ammissibilità delle opere pubbliche d'interesse locale o regionale ai finanziamenti regionali è subordinata alla loro inclusione negli appositi programmi per settori d'intervento previsti all'articolo 2.

 

     Art. 7. Formulazione ed approvazione dei programmi di intervento.

     I programmi di intervento vengono formulati dall'Assessorato regionale competente per settore d'intervento di intesa con l'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e l'Assessorato regionale delle finanze [1]/4.

     (Omissis) [1]/5.

 

     Art. 8. Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo.

     Gli enti trasmettono - per il tramite delle competenti Direzioni provinciali dei lavori pubblici - i progetti di massima delle opere incluse negli appositi programmi, di cui al precedente articolo, all'Assessore regionale ai lavori pubblici che provvede, entro trenta giorni, alla verifica della conformità dell'opera all'assetto territoriale, intendendosi per tale la rispondenza dell'opera progettata alle finalità che si intendono perseguire, nonché alla classificazione delle opere stesse sulla base di appositi indici parametrici del costo delle opere, fissati periodicamente dall'Amministrazione regionale per settore operativo d'intervento nel campo delle opere pubbliche.

 

     Art. 9. Concessione del finanziamento.

     La concessione del finanziamento è disposta dal Dirigente preposto alla Direzione regionale competente, per un importo pari a quello derivante dalla classificazione di cui all'articolo precedente, a seguito della presentazione da parte dell'ente della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera.

     La deliberazione deve, tra l'altro, attestare espressamente la corrispondenza del progetto esecutivo al progetto generale [1]/6.

     La mancata corrispondenza comporta la decadenza del contributo.

 

     Art. 10. Erogazione del finanziamento.

     L'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:

     - fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa, vistato dal legale rappresentante dell'ente;

     - nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici - da effettuarsi entro quindici giorni dalla relativa richiesta - della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale, nonché dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario, nonché di approvazione da parte dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ente predetto [1]/7.

 

     Art. 11. Accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori.

     Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale l'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

 

     Art. 12. Fissazione ed aggiornamento degli indici parametrici.

     Gli indici parametrici di cui all'articolo 8 saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

     Con le stesse modalità si provvederà tempestivamente al loro aggiornamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi delle opere.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie. [1]/8

     Fino alla emanazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'importo del finanziamento da concedersi ai sensi dell'articolo 9 è commisurato sulla spesa ammissibile desunta dal progetto esecutivo dell'opera regolarmente adottato, entro i limiti di spesa già ammessi in sede di approvazione dei programmi di intervento.

     Le norme dei precedenti articoli 10 e 11 concernenti l'erogazione del finanziamento e l'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori, si applicano, su richiesta, anche ai procedimenti in corso, intendendosi automaticamente modificate le eventuali diverse disposizioni contenute negli atti amministrativi.

 

CAPO IV

Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

 

     Art. 14. Organi competenti.

     Fuori dei casi di cui all'articolo 16 e salva la competenza della Giunta regionale sancita dall'articolo 25 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, spetta al Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio emettere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, nonché esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza relative ad opere non a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio regionale, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo articolo 15.

 

     Art. 15. Occupazione temporanea e d'urgenza.

     Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, insieme con l'avviso di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, quando tale situazione giuridica non appaia sufficientemente acclarata, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

     Per le opere di cui all'articolo 3 della presente legge, spetta al Sindaco del Comune nel cui territorio le stesse devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

     La redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 16. Dichiarazione implicita di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     Riguardo alle opere pubbliche di competenza degli enti menzionati al precedente articolo 3, primo comma, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita dalla data in cui diviene efficace ai sensi di legge la deliberazione di approvazione da parte degli enti stessi del progetto esecutivo, ove tale effetto non sia altrimenti previsto dalla vigente legislazione statale o regionale.

     Per le opere pubbliche di competenza delle Province, dei Comuni o loro Consorzi, l'esecutività della deliberazione di cui al comma precedente implica altresì la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori nei modi e nei tempi ivi indicati.

     Il provvedimento di concessione di contributo regionale per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse locale o regionale implica la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ove tali effetti non si siano verificati ai sensi dei commi precedenti ovvero in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali.

 

     Art. 17. Termini per inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

     Il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi dodici per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in mesi ventiquattro per la loro ultimazione e decorre dalla data della dichiarazione di pubblica utilità e, per le ipotesi previste dal precedente articolo 16, dalla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, i provvedimenti ivi contemplati.

     Eventuali proroghe dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni o termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concessi, solo per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili:

     a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

     b) nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16, dall'organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell'ente interessato e dal Presidente del Comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

     In ogni caso il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data in cui è divenuta efficace la delibera di approvazione del progetto esecutivo e, per l'avvio della procedura espropriativa, mediante il deposito degli atti di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad un anno dalla data di emanazione di una eventuale autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza.

     I termini di cui ai commi precedenti valgono anche quando non ricorre la necessità di espropriazioni, ai fini della sola esecuzione dei lavori, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale.

 

     Art. 18. Unificazione delle procedure espropriative.

     Sono abrogati l'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, e la legge regionale 4 settembre 1975, n. 64.

     L'abrogazione di cui al comma precedente non trova effetto riguardo a quei procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato eseguito il deposito degli atti ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e le indennità offerte siano state formalmente accettate.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     Finché non saranno emanate apposite norme in ordine alla riorganizzazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, le attribuzioni che l'articolo 14 della presente legge demanda al Direttore provinciale dei lavori pubblici, sono esercitate in via transitoria dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

 

CAPO V

Opere di competenza della Regione

 

     Art. 20. Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali.

     Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione, non affidate espressamente ad altri Assessorati od uffici regionali, sono esercitate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici e vengono disciplinate dal presente Capo V.

 

     Art. 21. Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti; sistema di esecuzione e procedimenti di formulazione dei contratti.

     La Giunta regionale delibera, in armonia con le previsioni finanziarie e prescrittive del piano pluriennale di spesa, programmi pluriennali o annuali per categorie di opere di competenza della Regione [2].

     Alla Giunta stessa compete, altresì, di determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime.

     La Giunta regionale può disporre, altresì, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti e forniture di opere d'importo inferiore a lire 100 milioni, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

     L'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Qualora per l'esecuzione delle opere di competenza della Regione sia previsto il rilascio del nulla osta idraulico da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, e siano decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che lo stesso sia stato comunicato o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, trova applicazione quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 [2]/1.

 

     Art. 22. Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazioni e non applicazione di penalità contrattuali.

     E' riservata alla Giunta regionale la competenza a deliberare sulle revisioni in aumento o in diminuzione dei prezzi e degli appalti, nonché sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali .

 

     Art. 23. Opere urgenti di prevenzione e soccorso e opere in economia.

     Gli interventi per opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonché le opere di soccorso e le altre opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, sono decisi dall'Assessore regionale ai lavori pubblici sulla base del verbale di sopralluogo che, fra l'altro, accerterà la sussistenza dei presupposti per l'intervento medesimo [2]/2.

     L'Assessore riferisce alla Giunta regionale sugli interventi eseguiti.

     I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui al primo comma, sono approvati dal Direttore regionale ai lavori pubblici o da un Direttore di servizio da lui designato in via generale. Agli stessi funzionari è altresì demandata la stipulazione dei contratti e l'impegno della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

     Per gli interventi per i quali sia prevista una spesa non superiore a 100 milioni le attribuzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal Direttore provinciale ai lavori pubblici territorialmente competente.

     All'esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, di detto Regio Decreto.

     La decisione di cui al precedente primo comma comporta la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

 

     Art. 24. Altre opere di prevenzione.

     Alle opere di prevenzione, fuori dell'ipotesi indicata nel primo comma dell'articolo precedente, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Capo.

 

CAPO VI

Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici

ed urbanistica

 

     Art. 25. Comitato tecnico regionale.

     Presso l'Assessorato dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico regionale, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, dell'urbanistica e della difesa del suolo.

     Il Comitato dura in carica cinque anni.

     Il Comitato si articola su quattro sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie [2]/3:

     1) edilizia;

     2) urbanistica [2]/4;

     3) idraulica, difesa del suolo e geologia;

     4) viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto [2]/5.

     Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del Comitato.

     Per l'esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente.

     Al Comitato, a sezioni riunite, può essere, infine, deferito l'esame di questioni di particolare complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.

     Il Comitato a sezioni riunite è presieduto dall'Assessore ai lavori pubblici.

     Il Comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Funge da Segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 26. Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale.

     Ciascuna delle sezioni, in cui si articola il Comitato, si compone dei seguenti membri nominati dalla Giunta regionale [2]/6:

     - tre esperti nelle materie di competenza, scelti tra nove nominativi proposti dagli organi professionali interessati e precisamente:

     a) dall'Ordine degli ingegneri ed architetti per le sezioni prima e seconda;

     b) dall'Ordine degli ingegneri, degli agronomi e dei geologi per la sezione terza;

     c) dall'Ordine degli ingegneri e dei geologi per la sezione quarta;

     - un docente universitario di ruolo, esperto nella materia di competenza della sezione, scelto fra tre nominativi proposti uno ciascuno dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste, di Udine e di Padova;

     - un esperto nelle materie di competenza, scelto fra tre nominativi proposti dai Collegi professionali interessati, e precisamente:

     a) dai Collegi dei geometri e dei periti industriali per le sezioni prima, seconda e quarta;

     b) dal Collegio dei periti agrari per la sezione terza;

     - funzionari regionali, designati dagli Assessorati competenti e precisamente:

     a) due funzionari designati dall'Assessorato dei lavori pubblici per la sezione prima;

     b) tre funzionari designati dall'Assessorato dei lavori pubblici, dall'Assessorato della pianificazione e del bilancio e dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per le sezioni seconda e quarta [2]/7;

     c) due funzionari designati dall'Assessorato dei lavori pubblici e dall'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per la sezione terza [3].

     I componenti la sezione designano nel proprio seno un coordinatore dei lavori.

     Ai lavori della sezione possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario dell'Assessorato o Ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all'esame della sezione stessa, nonché per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

     Qualora gli Ordini e i Collegi professionali o le Università degli Studi richiesti di proporre i nominativi di rispettiva competenza non provvedano entro il termine di tre mesi, la Giunta regionale procede direttamente alla scelta ed alla nomina dei componenti esperti delle sezioni.

 

     Art. 27. Attribuzioni del Comitato tecnico regionale.

     Il Comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con motivate relazioni tecniche, sulle questioni allo stesso sottoposte nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 25, con riferimento, in particolare, agli interventi di cui all'articolo 5 ed alla fissazione degli indici parametrici di cui all'articolo 12.

     Relativamente alla materia urbanistica, il Comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici adottati da Comuni o Consorzi urbanistici di Comuni e Consorzi comprensoriali; detto parere dovrà essere espresso entro sei mesi [3]/1.

     Il comitato esprime parere sui progetti di opere di cui all'articolo 3 e loro varianti sostanziali.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V della presente legge, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 500 milioni [4].

     Relativamente alle opere d'interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, il Comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale, ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione regionale debba pronunziarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 200 milioni.

 

     Art. 28. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V, è demandato al Direttore regionale dei lavori pubblici [4]/1:

     1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e dall'articolo 30 del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

     2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

     3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 500 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

     4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti.

 

     Art. 29. Attribuzioni particolari dei Direttori dei servizi tecnici dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V, il Direttore del competente servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici esprime parere [4]/2:

     1) sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l'importo di lire 500 milioni;

     2) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo non superiore a lire 500 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione di dette opere;

     3) sulle materie di cui all'articolo 22;

     4) sulla concessione di proroghe, superiori ai trenta giorni, dei termini contrattuali per l'esecuzione delle spese.

     Il Direttore del competente servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici esprime inoltre parere su qualsiasi argomento rientrante o connesso alla materia di competenza del Servizio, qualora ne sia richiesto dall'Assessore o dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 30. Attribuzioni del Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     Relativamente alle opere di privati o enti vari, contemplate nel quinto comma dell'articolo 27, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

     1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 200 milioni, anche se trattisi di singoli progetti stralcio di progetti generali di importo superiore, purché quest'ultimo abbia già ottenuto il positivo parere dei Comitato;

     2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli altri elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 200 milioni, ovvero che consistano nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato, nonché sulle mutuazioni che comportino riduzione della spesa al di sotto del limite di lire 500 milioni.

     Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

     Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dell'ingegnere capo del Genio Civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     Salvo quanto disposto al successivo articolo 32, lettera a), tutte le attribuzioni amministrative in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, sono esercitate in via esclusiva dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

     I provvedimenti del Direttore provinciale dei lavori pubblici assorbono le attribuzioni consultive eventualmente previste dall'ordinamento vigente in materia.

     Spetta al Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente esprimere in forma preventiva e vincolante, sentito il Medico provinciale, il proprio parere ed accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 24 della legge 22 marzo 1971, n. 366, sulle deliberazioni degli Enti locali relative a nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale che agricola, dei rifiuti.

 

     Art. 31. Direzioni provinciali dei lavori pubblici.

     Sono Uffici periferici dell'Assessorato dei lavori pubblici le Direzioni provinciali dei lavori pubblici di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

     Le Direzioni provinciali esercitano le loro attribuzioni rispettivamente nell'ambito delle province di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine.

 

     Art. 32. Attribuzioni delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.

     Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza:

     a) esercitano, salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza degli uffici del Genio Civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali;

     b) provvedono all'istruttoria degli affari da sottoporre all'esame del proprio Direttore provinciale;

     c) esplicano funzioni di giudizio tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti, alienazioni, affitti e affari consimili nei quali la Regione sia competente ad intervenire nell'esercizio delle sue attribuzioni di controllo;

     d) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari.

 

CAPO VII

Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico

 

     Art. 33. Elenco regionale dei collaudatori.

     E' istituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici l'elenco regionale dei collaudatori [4]/3.

     Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, distinti per specialità:

     a) ingegneri, architetti, geologi, agronomi e dottori forestali, che, essendo liberi professionisti oppure dipendenti di enti pubblici o privati, ovvero professori od assistenti universitari di ruolo, da almeno dieci anni siano ininterrottamente iscritti ai rispettivi albi professionali;

     b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico

dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

     c) geometri, periti industriali e agrari che, essendo liberi professionisti o dipendenti di enti privati, da almeno dieci anni siano ininterrottamente iscritti nel rispettivo albo professionale.

 

     Art. 34. Specializzazione degli elenchi.

     In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato e per le specializzazioni con detti limiti compatibili.

     Le specializzazioni contemplate nell'elenco sono le seguenti:

     1) opere edili;

     2) impianti tecnologici;

     3) opere stradali e ferroviarie;

     4) opere igieniche;

     5) opere idrauliche e di bonifica;

     6) opere di sistemazione forestale;

     7) opere di sistemazione agraria;

     8) lavori geologici ed idrogeologici e opere di difesa del suolo;

     9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

 

     Art. 35. Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco.

     Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso l'Assessorato dei lavori pubblici una Commissione composta:

     1) dal Direttore regionale dei lavori pubblici, in qualità di Presidente;

     2) da un dirigente preposto ad un Servizio tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

     3) da un dirigente preposto ad un Servizio tecnico dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, designato dall'Assessore;

     4) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;

     5) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai Collegi professionali dei geometri, dei periti industriali e agrari della regione.

     6) da un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici con mansioni di segretario.

 

     Art. 36. Scelta e nomina dei collaudatori Conferimento di altri incarichi.

     La scelta del collaudatore, relativamente ad opere pubbliche o di pubblica utilità, poste in essere sia da enti pubblici che da altri soggetti, deve essere fatta fra i professionisti iscritti nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 33, tenendo conto dei limiti di competenza professionale.

     Quando per le opere di cui al precedente comma sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, alla nomina del collaudatore provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     Per le opere pubbliche regionali, di cui al Capo V, la nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici [4]/4.

     Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati non dipendenti da pubbliche amministrazioni ed iscritti nell'elenco di cui al presente Capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee.

     Il collaudo non può essere affidato a coloro che hanno direttamente esercitato sui lavori un'attività di controllo e di vigilanza. Non possono altresì essere incaricati quei tecnici che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione od esecuzione dell'opera.

 

     Art. 37. Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni.

     La Commissione può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall'elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.

     I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche Amministrazioni venuti a conoscenza, nell'esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma devono segnalarli alla Commissione per la formazione e tenuta degli elenchi regionali.

 

     Art. 38. Disposizione transitoria.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla presente legge, purché provvedano, nel caso in cui non siano ancora iscritti al rispettivo albo professionale, alla relativa iscrizione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'iscrizione d'ufficio di cui al comma precedente, l'iscrizione all'albo professionale non è richiesta per i tecnici di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 33.

 

CAPO VIII

Disposizioni urbanistiche

 

     Art. 39. Esclusione dell'autorizzazione preventiva.

     Le varianti agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali vigenti od adottati non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 40. Varianti non soggette ad approvazione.

     Fino all'attuazione della pianificazione a livello comprensoriale nel territorio regionale, non sono soggette all'approvazione di cui all'articolo 23 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che comportino rispetto agli stessi:

     a) un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici;

     b) una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza;

     c) un adeguamento a normative statali e regionali.

 

     Art. 41. Osservazioni alle varianti.

     Alle varianti di cui all'articolo precedente, una volta adottate, si applica la procedura di cui alle vigenti leggi urbanistiche.

     Il consiglio comunale può altresì, in sede di esame delle osservazioni eventualmente pervenute, introdurre le modifiche ritenute opportune, senza procedere ad ulteriore pubblicazione.

     La deliberazione con cui il consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, consegue i medesimi effetti derivanti dall'atto di approvazione di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 42. Piani di lottizzazione non soggetti a nulla osta regionale.

     Il nulla osta contemplato al secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni è dovuto solamente nei casi in cui il piano di lottizzazione preveda:

     a) insediamenti abitativi di dimensione superiore a 30.000 mq ovvero a 30.000 mc;

     b) interventi nei centri storici, in assenza di un piano particolareggiato di esecuzione debitamente approvato;

     c) insediamenti produttivi aventi rilevanza sovracomunale e comunque una superficie superiore ai 30.000 mq.;

     d) insediamenti di carattere direzionale.

     La deliberazione con cui il Consiglio comunale approva il piano di lottizzazione è soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

CAPO IX

Norme finali di coordinamento

 

     Art. 43. Aggiornamento limiti di spesa.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima assunta su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, possono venir aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.

 

     Art. 44. Abrogazione di norme precedenti.

     Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     - gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12;

     - gli articoli da 1 a 17 ter, da 38 a 40, da 42 a 44, l'articolo 49, gli articoli da 55 a 64 quater della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata e integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29;

     - gli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29;

     - la legge regionale 6 maggio 1971, n. 17;

     - l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39;

     - l'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49.

     Fino alla emanazione del provvedimento regionale con cui vengono nominati tutti i membri del Comitato tecnico regionale di cui al precedente articolo 26, continuano ad esercitare le loro funzioni, limitatamente alle competenze di natura urbanistica, gli organi tecnici collegiali già istituiti con l'art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e con l'art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39 e loro successive modificazioni ed integrazioni [5].

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45. Si è ritenuto, per il momento, di mantenere il testo di legge aggiornato all'entrata in vigore della norma abrogativa ai fine dell'eventuale definizione di pratiche pregresse o del contenzioso amministrativo.

[1] Lettera introdotta dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 1980, n. 18.

[1]1/1 Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 18 maggio 1981, n. 29.

[1]1/2 Vedi nota che precede.

[1]1/3 Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1978, n. 86.

[1]1/4 Vedi l'art. 4, secondo comma, della L.R. 24 ottobre 1981, n. 73.

[1]1/5 Comma abrogato dall'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[1]1/6 Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 1980, n. 18.

[1]1/7 Vedi anche la deroga di cui all'art. 2 della L.R. 3 giugno 1981, n. 32.

[1]1/8 Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 1978, n. 86.

[2] Vedi anche l'art. 29 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[2]2/1 Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58 la disposizione di cui al presente comma va riferita anche alle opere rientranti nella competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura delle foreste e dell'economia montana.

[2]2/2 Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1979, n. 71.

[2]2/3 Le sezioni sono state elevate a cinque dall'art. 39 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22 con l'introduzione della sezione 5ª «bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione ed assestamento».

[2]2/4 Vedi, in materia di ricostruzione, l'acquisizione delle attribuzioni già demandate al Comitato tecnico straordinario giusta secondo comma dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1982, n, 30.

[2]2/5 Per le competenze della quarta sezione vedi, in particolare, l'art. 12 della L.R. 18 maggio 1981, n. 29.

[2]2/6 Per la composizione della sezione 5ª di cui alla nota [2/3] vedi l'art. 39 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[2]2/7 Per i funzionari regionali facenti parte della sezione quarta, vedi ora il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 18 maggio 1981, n. 29.

[3] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 1975, n. 86.

[3]3/1 Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1978, n. 60.

[4] Vedi il terzo comma dell'art. 29 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[4]4/1 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 maggio 1981, n. 29 alcune delle attribuzioni previste nel presente articolo sono state trasferite al Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali. Vedi anche il penultimo comma dell'art. 29 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22 recante trasferimento di alcune attribuzioni al Direttore regionale delle foreste.

[4]4/2 Vedi il trasferimento di alcune attribuzioni ad altro Direttore di servizio ai sensi dell'art. 13 della L R. 18 maggio 1981, n. 29. Vedi anche il penultimo comma dell'art. 29 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22 recante il trasferimento di alcune attribuzioni ai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

[4]4/3 Vedi anche l'art. 112 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[4]4/4 Vedi per le opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico- forestale gli artt. 29, ultimo comma, e 37, ultimo comma, della L.R. aprile 1982, n. 22.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1978, n. 60.