§ 4.5.5 – L.R. 13 luglio 1981, n. 45.
Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:13/07/1981
Numero:45


Sommario
Art. 1.      In attuazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la presente legge detta disposizioni in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti e di razionale utilizzazione [...]
Art. 2.      Ai fini di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei del proprio territorio ed alla formazione del catasto regionale [...]
Art. 3.      Sulla scorta dei dati raccolti si procede alla istituzione del catasto regionale delle acque e degli scarichi
Art. 4.      I dati concernenti il censimento dei corpi idrici verranno pubblicati a cura dell'Amministrazione regionale mediante idonee monografie costituite da relazioni e documentazioni cartografiche [...]
Art. 5.      Al fine di pervenire ad una corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, che tenga conto del principio della conservazione e difesa del suolo e dell'ambiente, in rapporto ai [...]
Art. 6.      Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale si dota del piano generale per il risanamento delle acque
Art. 7.      Il piano, di cui al precedente articolo 6 è costituito dai seguenti elementi
Art. 8.      Il piano generale per il risanamento delle acque è predisposto a cura della Direzione regionale dei lavori pubblici
Art. 9.      Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione nazionale nel settore delle acque o quando [...]
Art. 10.      Le prescrizioni normative contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano le attività ivi considerate
Art. 11.      Ai fini di una disciplina degli scarichi degli insediamenti civili, agricoli e produttivi, che tenga conto non solo della qualità dell'effluente, ma anche di precisi standards, fissati per ogni [...]
Art. 12.      I piani di risanamento di bacino assumono i seguenti contenuti
Art. 13.      I piani di risanamento di bacino si compongono dei seguenti elementi
Art. 14.      Per l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento di bacino si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale di risanamento delle acque. La validità dei singoli piani di [...]
Art. 15.      Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezione 3 - di cui all'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24
Art. 16.      Spetta al dirigente del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, [...]
Art. 17.      In attesa che con apposita legge si provveda alla ristrutturazione organica degli uffici dell'Amministrazione regionale al Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, [...]
Art. 18.      In attesa dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti [...]
Art. 19.      Qualora gli enti cui è demandata l'installazione e la manutenzione dei dispositivi previsti dall'articolo 5, lettera e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 [...]
Art. 20.  [3]
Art. 21.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, e degli articoli 5 e 19 [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, ed all'articolo 19 della presente legge, [...]
Art. 23.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, fanno carico al [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.354 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 [...]


§ 4.5.5 – L.R. 13 luglio 1981, n. 45. [1]

Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(B.U. 13 luglio 1981, n. 74).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

Art. 1.

     In attuazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la presente legge detta disposizioni in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti e di razionale utilizzazione delle risorse idriche del territorio regionale [2].

 

TITOLO II

CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI REGIONALI E CATASTO
DELLE ACQUE E DEGLI SCARICHI

 

     Art. 2.

     Ai fini di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei del proprio territorio ed alla formazione del catasto regionale delle acque e degli scarichi.

     L'operazione di rilevamento dei dati relativi ai corpi idrici avrà luogo in modo sistematico, tenendo conto dei criteri generali e delle metodologie di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e riguarderà:

     a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

     b) tutti gli usi diretti ed indiretti in atto: utilizzazioni e derivazioni o scarichi.

 

     Art. 3.

     Sulla scorta dei dati raccolti si procede alla istituzione del catasto regionale delle acque e degli scarichi.

     I dati da inserire nel catasto oltre a quelli considerati al precedente articolo 2, concernono:

     a) il numero, le caratteristiche ed il tipo di scarichi sia pubblici che privati in corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in fognature;

     b) le autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto e dei fanghi residuati dai processi di depurazione rilasciate ad operatori pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

     c) gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

     Per la raccolta e l'aggiornamento periodico a scadenza biennale dei dati suindicati, l'Amministrazione regionale si avvarrà dell'ausilio e della collaborazione dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro Consorzi.

     A tal fine l'Amministrazione regionale emanerà specifiche direttive ed istruzioni tecniche, relative all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

     Il catasto di cui al presente articolo, per la parte relativa agli scarichi, sostituisce, a tutti gli effetti, quello previsto all'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

     Art. 4.

     I dati concernenti il censimento dei corpi idrici verranno pubblicati a cura dell'Amministrazione regionale mediante idonee monografie costituite da relazioni e documentazioni cartografiche tecniche e scientifiche. Tali documenti verranno approvati dalla Giunta regionale ed inviati, con frequenza non superiore ai due anni, al Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e loro consorzi.

 

     Art. 5.

     Al fine di pervenire ad una corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, che tenga conto del principio della conservazione e difesa del suolo e dell'ambiente, in rapporto ai problemi posti dallo sviluppo economico e sociale e del principio dell'unità idrografica, in rapporto ai problemi idraulici, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a propria cura e spese, ad avviare organici piani di studio e ricerche nel settore delle acque, diretti:

     a) all'individuazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee del territorio; alla loro distribuzione spaziale e temporale ed entità delle variazioni e degli scarti rispetto a valori medi pluriennali;

     b) all'accertamento dei consumi e dello stato dell'utilizzazione delle acque nei settori urbano, agricolo ed industriale;

     c) alla stima dei fabbisogni idrici futuri a medio e lungo termine, divisi per settori e per aree omogenee;

     d) alla ricognizione della rete idrografica naturale ed artificiale ed all'individuazione delle necessità di regolazione e potenziamento e riordino delle reti medesime, ai fini della difesa idraulica e della produzione di energia compatibili con l'ambiente ed il buon uso del territorio;

     e) all'individuazione delle scelte preferenziali e delle priorità d'uso delle risorse idriche disponibili, in considerazione delle esigenze dei vari settori e delle necessità di pubblico generale interesse.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO DELLE ACQUE

 

CAPO I

Piano generale per il risanamento delle acque

 

     Art. 6.

     Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale si dota del piano generale per il risanamento delle acque.

     Il piano assume i seguenti contenuti:

     a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

     b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

     c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

     d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione alle attribuzioni spettanti alle Unità sanitarie locali in materia di igiene pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

     e) indicazioni per un corretto e razionale uso delle acque.

 

     Art. 7.

     Il piano, di cui al precedente articolo 6 è costituito dai seguenti elementi:

     1) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni a cui devono sottostare gli impianti pubblici e privati di acquedotto, fognatura e depurazione;

     2) una relazione illustrativa che espliciti le problematiche del settore, individui gli obiettivi specifici da perseguire ed i criteri programmatori di intervento;

     3) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore a 1:100.000, che illustrino la struttura regionale dei corpi idrici ed il sistema di controllo qualitativo e quantitativo;

     4) le schede riportanti in forma opportuna la situazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

 

     Art. 8.

     Il piano generale per il risanamento delle acque è predisposto a cura della Direzione regionale dei lavori pubblici.

     Sul progetto di piano sono consultati gli enti locali territoriali interessati, i quali devono fornire il loro parere entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale periodo, il parere s'intende reso favorevolmente.

     Il piano generale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene adottato ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo il parere favorevole del Comitato tecnico regionale.

     Il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9.

     Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione nazionale nel settore delle acque o quando l'approvazione di un piano nazionale di risanamento o di razionale utilizzazione delle risorse idriche imponga tale necessità.

     Il piano generale può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico, ossia attraverso i piani di risanamento di bacino.

     La procedura della revisione o delle modifiche è quella prevista per l'approvazione del piano stesso.

 

     Art. 10.

     Le prescrizioni normative contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano le attività ivi considerate.

     Nella concessione di contributi regionali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione si tiene conto dei criteri di carattere programmatorio e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nei piani considerati dal presente Titolo III.

 

CAPO II

Piani di risanamento dei bacini idrografici

 

     Art. 11.

     Ai fini di una disciplina degli scarichi degli insediamenti civili, agricoli e produttivi, che tenga conto non solo della qualità dell'effluente, ma anche di precisi standards, fissati per ogni corpo idrico in relazione sia alla tutela ambientale che per gli usi potabili, agricoli, industriali e di produzione di energia, il piano generale per il risanamento delle acque di cui al precedente Capo 1, può essere modificato ed integrato da specifici piani articolati per interi bacini idrografici e denominati «piani di risanamento di bacino».

 

     Art. 12.

     I piani di risanamento di bacino assumono i seguenti contenuti:

     a) l'individuazione degli usi principali delle acque e la verifica dello stato di qualità dei corpi idrici ricettori, sulla base di appropriate analisi chimiche, fisiche e biologiche;

     b) l'analisi degli scarichi pubblici e privati delle acque di rifiuto e dei depositi di fanghi residuati dai processi di depurazione e dai cicli di produzione;

     c) la valutazione delle quantità massime di sostanze inquinanti che possono essere versate nei corpi idrici in rapporto allo stato degli inquinamenti ed agli usi che devono essere tutelati;

     d) la formulazione degli interventi necessari per il riordino delle utenze idriche e per la tutela delle acque dall'inquinamento, sia attraverso l'imposizione di limiti eventualmente più restrittivi di quelli indicati nella tabella «A» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 che tramite l'esclusione, in determinate zone d'insediamento, di particolari processi produttivi, qualora gli stessi non consentano agli effetti dello scarico una adeguata tutela del corpo idrico ricettore.

 

     Art. 13.

     I piani di risanamento di bacino si compongono dei seguenti elementi:

     a) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni di carattere vincolativo per gli insediamenti civili e produttivi che danno origine a scarichi di acque di rifiuto che possono compromettere la tutela dei corpi idrici, nonchè i limiti imposti a tutti i tipi di scarichi presenti nel bacino considerato;

     b) la relazione illustrativa che esplichi le problematiche del risanamento delle acque, individui gli obiettivi specifici da perseguire ed i criteri programmatori di intervento;

     c) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:100.000 che illustrino lo stato di qualità, l'uso e le necessità di tutela delle acque dall'inquinamento.

 

     Art. 14.

     Per l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento di bacino si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale di risanamento delle acque. La validità dei singoli piani di bacino è a tempo indeterminato. Essi possono essere modificati in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarli o di integrarli anche a seguito della variazione della normativa nazionale e comunitaria in materia.

     Anche per le prescrizioni normative contenute nei suddetti piani si applica il disposto del precedente articolo 10, primo comma.

 

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI E MODULI ORGANIZZATIVI

 

     Art. 15.

     Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezione 3 - di cui all'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:

     a) autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare territoriale, al sensi dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

     b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Nell'espletamento dei compiti di cui alla lettera a) del comma precedente, il Comitato tecnico regionale acquisisce il parere dell'organo individuato dall'articolo 18 della presente legge competente per territorio.

 

     Art. 16.

     Spetta al dirigente del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che il progetto per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate presentato dai Comuni, Consorzi intercomunali e Comunità montane non contrasti con le finalità della legge 10 maggio 1976, n. 319 e con gli strumenti della pianificazione regionale per il risanamento delle acque.

 

     Art. 17.

     In attesa che con apposita legge si provveda alla ristrutturazione organica degli uffici dell'Amministrazione regionale al Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici, oltre ai compiti previsti dall'articolo 25, primo comma, n. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, spetta anche:

     a) curare la predisposizione degli elaborati che costituiscono i piani di risanamento delle acque di cui al Titolo III della presente legge;

     b) provvedere all'attuazione del censimento dei corpi idrici, nonchè alla formazione, tenuta e aggiornamento del catasto regionale delle acque e degli scarichi;

     c) realizzare l'archiviazione e l'elaborazione dei dati concernenti lo stato di qualità, l'uso e la potenzialità delle risorse idriche regionali anche avvalendosi di elaboratori elettronici e di modelli matematici;

     d) curare la divulgazione su scala regionale e nazionale dei dati raccolti ed elaborati;

     e) esercitare la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti, nonchè il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

     f) coordinare e verificare la coerenza dei programmi degli enti locali relativamente alla realizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque;

     g) predisporre il progetto delle reti dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e provvedere alla gestione delle reti di monitoraggio, compreso l'eventuale sistema di teletrasmissione dei dati;

     h) attuare la realizzazione dei piani di studio e ricerche di cui all'articolo 5 della presente legge;

     i) curare la predisposizione della normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

     Art. 18.

     In attesa dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi previste dall'articolo 15, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono esercitate dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 19.

     Qualora gli enti cui è demandata l'installazione e la manutenzione dei dispositivi previsti dall'articolo 5, lettera e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, non provvedano a tali incombenze, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi vengono effettuate dal Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 20. [3]

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 21.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, e degli articoli 5 e 19 della presente legge, limitatamente quest'ultimo alle spese di installazione, fanno carico al capitolo 8216 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto degli articoli 5, 19 e 20 della presente legge, la denominazione del citato capitolo 8216 viene così modificata: «Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento, nonchè di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche; per l'avvio di organici piani di studio e ricerche nel settore delle acque, al fine di pervenire ad una corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, nonchè spese per l'acquisto e l'installazione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque».

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, ed all'articolo 19 della presente legge, limitatamente alle spese di manutenzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 milioni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 3053 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 5 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

     In relazione al disposto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, la denominazione del citato capitolo 3053 viene così modificata: «Spese di funzionamento di opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale, o comunque connesse con ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica, nonchè spese di funzionamento e manutenzione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque».

 

     Art. 23.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'articolo 20 della presente legge, fanno carico al capitolo 3054 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 20, la denominazione del citato capitolo 3054 viene così modificata: «Spese per il finanziamento di studi e rilevamenti diretti a valutare e determinare le condizioni igieniche dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonchè le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali».

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.354 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni per l'esercizio 1981 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - i seguenti capitoli:

     - capitolo 8220 con la denominazione: «Spese per l'esecuzione di studi concernenti la predisposizione del piano generale per il risanamento delle acque e dei piani di risanamento dei bacini idrografici (articolo 4, primo comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650)» e con lo stanziamento di lire 889 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 889 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 200 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 3055 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68;

     - per le restanti lire 689 milioni con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sul capitolo 615 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 689 milioni per l'esercizio 1981;

     - capitolo 8221 con la denominazione: «Spese per l'esecuzione di studi concernenti la predisposizione del piano generale per il risanamento delle acque e dei piani di risanamento dei bacini idrografici» e con lo stanziamento complessivo di lire 465 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 465 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 65 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     - per le restanti lire 400 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano citato.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, con le eccezioni ivi previste e fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi la generale norma di decentramento di cui all'art. 56, lettera a), della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall’art. 68 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16.

[4] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 2, diciannovesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 39, penultimo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 4 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 24 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e all'art. 20 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.