§ 4.5.27 - Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 28.
Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:18/07/1991
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge.
Art. 2.  Contenuti del Piano.
Art. 3.  Approvazione del Piano.
Art. 4.  Durata e modifiche del Piano.
Art. 5.  Efficacia del Piano.
Art. 6.  Adempimenti dei Comuni a seguito dell'individuazione delle aree di salvaguardia.
Art. 7.  Individuazione provvisoria delle aree di salvaguardia.
Art. 8.  Determinazione provvisoria delle misure di tutela dei pozzi privati.
Art. 9.  Controlli sanitari dei pozzi privati.
Art. 10.  Opere di presa di alimentazione idropotabile.
Art. 11.      1. Nel caso in cui vengano disposte le deroghe di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 o vengano comunque rilevati fenomeni di degrado di risorse idriche destinate al [...]
Art. 12.  Approvazione del piano.
Art. 13.  Predisposizione dell'aggiornamento del Piano.
Art. 14.  Contenuti dell'aggiornamento del Piano.
Art. 15.  Approvazione dell'aggiornamento del Piano.
Art. 16.  Durata dell'aggiornamento del Piano.
Art. 17.  Compiti della Direzione regionale della protezione civile.
Art. 18.  Piano di settore sulla base dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.
Art. 19.  Censimento delle risorse idriche.
Art. 20.  Acquisizione dei dati relativi ai controlli sanitari.
Art. 21.  Formazione ed aggiornamento del catasto.
Art. 22.  Contenuti del catasto.
Art. 23.  Direttive per la mappatura.
Art. 24.  Stesura, trasmissione ed aggiornamento della mappatura.
Art. 25.  Contributi per la redazione della mappatura.
Art. 26.  Modalità di esercizio delle deroghe.
Art. 27.  Richiesta di proroga.
Art. 28.  Modalità di esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Norma finanziaria.
Art. 33.  Norma finanziaria.
Art. 34.  Copertura finanziaria.


§ 4.5.27 - Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 28. [1]

Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano.

(B.U. 19 luglio 1991, n. 92).

 

CAPO I

Norme generali

 

Art. 1. Finalità e oggetto della legge.

     1. L'Amministrazione regionale promuove la ricerca e persegue la salvaguardia e il risparmio nel prelievo e nel consumo delle risorse idriche destinate al consumo umano e collabora con gli enti locali competenti all'individuazione delle stesse e al

loro migliore utilizzo.

     2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, la presente legge detta disposizioni in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle relative risorse idriche.

 

CAPO II

Piano regionale delle acque destinate al consumo umano

 

     Art. 2. Contenuti del Piano.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale si dota del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

     2. Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano:

     a) individua le risorse idriche già destinate al consumo umano;

     b) individua le risorse idriche idonee ad essere destinate al consumo umano;

     c) determina le misure di tutela dei pozzi privati destinati al consumo umano;

     d) valuta il grado di vulnerabilità delle risorse idriche di cui alle lettere a) e b) ad inquinamenti diretti ed indiretti di natura microbiologica, fisica o chimica, anche sulla base dei processi di alimentazione e delle condizioni geologiche dei terreni;

     e) individua le aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano e definisce le attività e destinazioni ammissibili in dette aree anche in attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

     f) definisce le politiche e gli strumenti atti a ridurre il prelievo e il consumo di acqua.

 

     Art. 3. Approvazione del Piano.

     1. Il progetto di Piano regionale delle acque destinate al consumo umano è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, in collaborazione con le Direzioni regionali della pianificazione territoriale e della sanità, tenendo conto dei criteri generali e delle metodologie emanate dallo Stato. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi a professionisti, enti o società specializzate.

     2. Il progetto di Piano di cui al comma 1 è trasmesso agli enti locali territorialmente interessati per la consultazione di cui ai commi 3, 4 e 5.

     3. I Comuni curano l'immediata pubblicazione, per estratto, del progetto di piano, mediante affissione all'Albo pretorio, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ne abbia interesse può prendere visione del progetto medesimo e presentare, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione le proprie osservazioni sul progetto di Piano al Comune interessato.

     4. Copia delle osservazioni presentate sono trasmesse alla Direzione regionale dell'ambiente.

     5. Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di Piano, gli enti locali di cui al comma 2 trasmettono alla Direzione regionale dell'ambiente motivato parere, assunto con formale atto del competente organo deliberativo, sul progetto di Piano e sulle osservazioni pervenute.

     6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, i pareri si intendono resi favorevolmente al progetto di Piano.

     7. Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, eventualmente rielaborato sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenuti, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentiti gli Assessori regionali alla pianificazione territoriale e alla sanità e previo parere favorevole delle sezioni prima, quarta e sesta del Comitato tecnico regionale. Relativamente all'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), la proposta di deliberazione è assunta dall'Assessore regionale all'ambiente di concerto con quello alla pianificazione territoriale.

     8. Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Durata e modifiche del Piano.

     1. Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano ha vigore a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogniqualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione nazionale nel settore delle acque o quando l'approvazione di un piano nazionale di risanamento o di razionale utilizzazione delle risorse idriche imponga tale necessità.

     2. Il Piano regionale delle acque destinate al consumo umano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, che locale, attraverso una modifica che interessi una o più risorse idriche.

     3. La procedura per la revisione e per le modifiche del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano è quella prevista per la sua approvazione dall'articolo 3.

 

     Art. 5. Efficacia del Piano.

     1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale delle acque destinate al consumo umano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano le attività ivi considerate.

 

     Art. 6. Adempimenti dei Comuni a seguito dell'individuazione delle aree di salvaguardia.

     1. I Comuni interessati dalle aree di salvaguardia individuate dal Piano regionale delle acque destinate al consumo umano devono adeguare, entro sei mesi dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli strumenti urbanistici conformemente alle prescrizioni, divieti e delimitazioni contenute nel Piano medesimo e provvedere a disciplinare gli eventuali raccordi necessari con le previsioni urbanistiche delle aree interessate.

     2. In caso di mancato adempimento nel termine di cui al comma 1, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

     3. Nelle more dell'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, il Sindaco sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle richieste di concessione edilizia, quando riconosca che le stesse siano in contrasto con il disposto del decreto di approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano contenente le aree di salvaguardia.

     4. Le spese necessarie per la redazione delle varianti di cui al comma 1 sono ammesse ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

 

     Art. 7. Individuazione provvisoria delle aree di salvaguardia.

     1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare provvisoriamente le aree di salvaguardia delle risorse stesse e a disciplinare le attività e destinazioni ivi ammissibili, con le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

     2. Limitatamente alle aree più esposte a rischi di inquinamento o per le risorse idriche interessanti il maggior numero di abitanti, la Direzione regionale dell'ambiente, sentite le Direzioni regionali della pianificazione territoriale e della sanità, predispone piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia, i quali vengono trasmessi agli enti locali territorialmente interessati.

     3. Ai fini del procedimento di approvazione dei piani di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 3 a 8. I termini ivi previsti sono ridotti di un terzo.

     4. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può affidare l'incarico, sulla base di apposite convenzioni, agli enti locali territorialmente interessati oppure a professionisti o società specializzate.

     5. Per quanto riguarda il coordinamento con le previsioni urbanistiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

     6. I piani di cui al presente articolo perdono ogni effetto con l'entrata in vigore del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

 

     Art. 8. Determinazione provvisoria delle misure di tutela dei pozzi privati.

     1. Nelle more di approvazione del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale provvede alla determinazione provvisoria delle misure di tutela dei pozzi privati.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono predisposte dalla Direzione regionale dell'ambiente, in collaborazione con la Direzione regionale della sanità, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con quello alla sanità.

     3. Le misure di cui al presente articolo, una volta approvate, entrano in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e perdono ogni effetto con l'entrata in vigore del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano.

 

     Art. 9. Controlli sanitari dei pozzi privati.

     1. I proprietari ed i possessori di pozzi privati utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano sono tenuti, almeno una volta all'anno, a sottoporre i pozzi e le acque utilizzati a controlli sanitari a loro spese, nel rispetto del le misure di tutela determinate nel Piano regionale delle acque destinate al consumo umano, ovvero di quelle determinate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 8.

     2. Il primo controllo di cui al comma 1 deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 8, comma 2.

     3. Con le misure di tutela previste dall'articolo 8, comma 2, possono venir regolamentate frequenze di campionamento diverse da quelle previste al comma 1 per le acque prelevate dai pozzi privati ubicati in zone non allacciabili a pubblici servizi di acquedotto.

 

     Art. 10. Opere di presa di alimentazione idropotabile.

     1. Tutti i progetti di nuove opere di presa di alimentazione idropotabile o di modifica sostanziale delle opere di presa esistenti, soggetti al parere del Comitato tecnico regionale, devono contenere gli elementi necessari all'individuazione delle relative aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento dei piani disciplinati dal presente Capo.

 

CAPO III

Piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità

delle acque destinate al consumo umano

 

     Art. 11.

     1. Nel caso in cui vengano disposte le deroghe di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 o vengano comunque rilevati fenomeni di degrado di risorse idriche destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale adotta per le aree interessate, specifici piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento qualitativo delle acque.

     2. I piani di cui al comma 1 provvedono:

     a) all'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;

     b) alla delimitazione geografica dell'area interessata;

     c) all'indicazione della popolazione ricadente in tale area;

     d) alla fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui alla lettera b);

     e) alla definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonchè i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;

     f) all'indicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

 

     Art. 12. Approvazione del piano.

     1. Il Piano di intervento per il risanamento ed il miglioramento qualitativo delle acque viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e sentiti gli Assessori regionali alla sanità e alla pianificazione territoriale.

     2. Il Piano di intervento per il risanamento ed il miglioramento qualitativo delle acque, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

CAPO IV

Aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti

 

     Art. 13. Predisposizione dell'aggiornamento del Piano.

     1. L'Amministrazione regionale aggiorna il Piano regolatore generale degli acquedotti per la parte concernente le risorse idriche destinate dal Piano a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale.

     2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata, a propria cura e spesa, ad avviare organici piani di studio e di ricerca, a raccogliere ed aggiornare i dati relativi alla consistenza attuale delle reti di acquedotto e delle fonti di approvvigionamento, anche con l'ausilio e la collaborazione dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 14. Contenuti dell'aggiornamento del Piano.

     1. In particolare, il progetto di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, provvede:

     a) a considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile o previsto dallo strumento urbanistico attuale, allo sviluppo sociale ed economico, agli usi civili, artigianali, industriali, zootecnici e agricoli;

     b) ad accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti e, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati, in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;

     c) a rilevare la consistenza e lo stato degli acquedotti esistenti e, in relazione ai contenuti di cui alle lettere a) e b), determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, tenendo conto dei progetti generali già approvati;

     d) a redigere un preventivo generale di spesa, tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, da aziende municipalizzate, da enti pubblici o da soggetti privati per le acque minerali, che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costituzione, per la costruzione e la gestione di acquedotti;

     e) a coordinare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione;

     f) a indicare le fonti alternative cui far ricorso in caso di necessità;

     g) a verificare la possibilità di collegamento delle varie reti di acquedotto in maniera da poter diversificare le fonti di

approvvigionamento;

     h) a indicare gli ambiti nei quali risulta conveniente il consorziamento degli enti gestori, promuovendo ed incentivando forme di gestione imprenditoriale, anche tramite società a partecipazione mista, pubblica e privata, e di gestione unitaria dei servizi idrici e degli altri servizi a rete.

 

     Art. 15. Approvazione dell'aggiornamento del Piano.

     1. Sul progetto di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti sono consultati gli enti locali territoriali interessati, i quali devono fornire il loro parere entro il termine di 60 giorni dalla richiesta.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso favorevolmente.

     3. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentito l'Assessore alla pianificazione territoriale, previo parere favorevole delle sezioni congiunte prima e quarta del Comitato tecnico regionale.

     4. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, una volta approvato, entra in vigore alla data della sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 16. Durata dell'aggiornamento del Piano.

     1. All'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

 

CAPO V

Approvvigionamento di emergenza

 

     Art. 17. Compiti della Direzione regionale della protezione civile.

     1. La Direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, cura, nell'ambito della pianificazione regionale di emergenza di cui all'articolo 136 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la predisposizione, quale Piano di settore dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti, del complesso delle misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I del citato D.P.R. n. 236 del 1988, per la quantità ed il periodo minimi indispensabili a far fronte a contingenti esigenze locali.

 

     Art. 18. Piano di settore sulla base dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.

     1. Le misure previste dal Piano di settore di cui all'articolo 17 vengono predisposte dalla Direzione regionale della protezione civile tenendo conto dei contenuti dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.

 

CAPO VI

Coordinamento del flusso informativo

 

     Art. 19. Censimento delle risorse idriche.

     1. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli strumenti conoscitivi e di pianificazione disciplinati dalla presente legge, la Direzione regionale dell'ambiente provvede al censimento delle risorse idriche già destinate al consumo umano e all'individuazione di quelle idonee ad essere destinate a tale uso, acquisendo i dati disponibili relativi ai parametri organolettici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle risorse medesime. La Direzione regionale dell'ambiente provvede altresì ad avviare il censimento dei pozzi artesiani e a determinarne l'emungimento, al fine di mettere in atto misure urgenti di risparmio idrico.

     2. Per il censimento delle risorse idriche già destinate al consumo umano, la Direzione regionale dell'ambiente si avvale della collaborazione dei Comuni, delle Unità sanitarie locali, dei Presidi multizonali di prevenzione e dei soggetti gestori di impianti acquedottistici, emanando a tal fine apposite direttive ed istruzioni tecniche relative all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione, l'elaborazione e la pubblicizzazione periodica dei dati raccolti.

 

     Art. 20. Acquisizione dei dati relativi ai controlli sanitari.

     1. Le Unità sanitarie locali trasmettono con scadenza bimestrale i dati risultanti dai prelievi e controlli effettuati, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, alla Direzione regionale della sanità, la quale provvede all'archiviazione e all'invio ai Ministeri della sanità e dell'ambiente dei dati acquisiti.

 

CAPO VII

Catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano

 

     Art. 21. Formazione ed aggiornamento del catasto.

     1. L'Amministrazione regionale provvede, tramite la Direzione regionale dell'ambiente, che si avvale della collaborazione di quella della pianificazione territoriale, alla formazione e all'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano.

     2. Per la formazione e l'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano, l'Amministrazione regionale può utilizzare studi, ricerche od altre informazioni già in possesso delle Unità sanitarie locali ed è altresì autorizzata a conferire incarichi a professionisti o società specializzate.

 

     Art. 22. Contenuti del catasto.

     1. Il catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano contiene i seguenti dati:

     a) denominazione, tipo ed ubicazione delle risorse idriche già destinate al consumo umano;

     b) denominazione, tipo ed ubicazione delle risorse idriche idonee ad essere destinate al consumo umano;

     c) caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse di cui alle lettere a) e b).

 

CAPO VIII

Mappatura degli acquedotti

 

     Art. 23. Direttive per la mappatura.

     1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici provvedono alla mappatura dell'acquedotto da essi gestito.

     2. La mappatura è costituita:

     a) dalla rappresentazione su planimetria quotata dell'acquedotto, inteso quale complesso degli impianti di attingimento, di trattamento, di trasporto, di accumulo e di distribuzione all'utenza;

     b) da una relazione tecnico-descrittiva contenente anche l'indicazione della percentuale di perdite rilevate nella rete di distribuzione.

     3. La Direzione regionale dell'ambiente, di concerto con quella della saniti provvede a redigere le direttive alle quali i soggetti gestori degli acquedotti si attengono per elaborare la mappatura.

     4. Le direttive di cui al comma 3 vengono emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente.

 

     Art. 24. Stesura, trasmissione ed aggiornamento della mappatura.

     1. I soggetti gestori degli acquedotti provvedono alla esecuzione della mappatura di cui all'articolo 23 entro i due anni successivi all'emanazione delle direttive di cui al comma 3 del medesimo articolo 23.

     2. La mappatura viene trasmessa all'Amministrazione regionale, alle Unità sanitarie locali, ai Presidi multizonali di prevenzione ed ai Comuni territorialmente interessati.

     3. Successivamente alla prima stesura e trasmissione della mappatura, con cadenza annuale, a partire dalla data di invio di cui al comma 2, sono segnalate tutte le variazioni apportate agli impianti esistenti.

     4. Le segnalazioni di variazione di cui al comma 3 vengono trasmesse dai soggetti gestori agli stessi Enti di cui al comma 2.

 

     Art. 25. Contributi per la redazione della mappatura.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite la Direzione regionale dell'ambiente, a concedere contributi «una tantum» ai Comuni, Consorzi ed Aziende autonome, gestori di acquedotti, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione delle mappature di cui all'articolo 24.

     2. La concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale avviene a seguito della presentazione di istanza e deliberazione in merito da parte dell'organo istituzionalmente competente, divenuta efficace ai sensi di legge, corredata da un preventivo di spesa redatto da professionista, studio professionale o ditta specializzata e autorizzata nel settore, sul quale viene espresso, dal Servizio tecnico delle infrastrutture civili della Direzione regionale dell'ambiente, valutazione di congruità ed ammissibilità della spesa.

     3. L'erogazione del contributo ha luogo, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% del contributo concesso, dopo l'avvenuta presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, Servizio delle infrastrutture civili, della deliberazione di approvazione dell'affidamento dell'incarico stesso e previa verifica della documentazione presentata da parte del suindicato Servizio.

     4. Il saldo, nella misura restante, viene erogato ad avvenuta consegna alla Direzione regionale dell'ambiente della deliberazione di approvazione dell'elaborato costituente la mappatura, corredata dalla fattura rilasciata dal professionista, studio professionale o ditta specializzata nel settore, che ha svolto l'incarico.

     5. La liquidazione del saldo è preceduta dal parere sulla mappatura espresso dal Direttore del Servizio infrastrutture civili della Direzione regionale dell'ambiente, detto parere costituisce parte integrante della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del saldo del contributo.

 

CAPO IX

Ulteriori disposizioni attuative e integrative del D.P.R. 24 maggio 1988,

n. 236

 

     Art. 26. Modalità di esercizio delle deroghe.

     1. L'Amministrazione regionale può disporre deroghe al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nei casi previsti dall'articolo 17 del decreto medesimo e con le modalità di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.

     2. I provvedimenti di deroga vengono disposti, per un limitato periodo di tempo, a mezzo di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con quello alla sanità, anche su segnalazione dei soggetti gestori di impianti acquedottistici e delle autorità sanitarie competenti per territorio.

     3. L'Amministrazione regionale, nel disporre le deroghe, adotta i piani di intervento di cui al Capo III della presente legge.

     4. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, la deroga alle concentrazioni massime stabilite dall'allegato I del predetto decreto, può essere disposta fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto medesimo.

     5. I provvedimenti di deroga sono comunicati dalla Direzione regionale dell'ambiente ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

 

     Art. 27. Richiesta di proroga.

     1. La richiesta di proroga di cui all'articolo 19 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 è trasmessa ai Ministeri competenti, nei casi e con le modalità ivi previsti, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con quello alla sanità.

 

     Art. 28. Modalità di esercizio dei poteri sostitutivi.

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della presente legge, l'Amministrazione regionale, in caso di inerzia degli enti locali a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori in materia di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato. La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore all'ambiente, di concerto con quello alla sanità.

 

CAPO X

Norme finanziarie

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2269 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la stesura del Piano regionale delle acque destinate al consumo umano e dei piani provvisori di individuazione delle aree di salvaguardia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l'anno 1991.

     3. Sul precitato capitolo 2269 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2271 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione: «Spese per l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l'anno 1991.

     3. Sul precitato capitolo 2271 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2270 (2.1.220.5.08.08) con la denominazione: «Spese per la formazione e l'aggiornamento del catasto delle risorse idriche destinate al consumo umano» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 240 milioni per l'anno 1991.

     3. Sul precitato capitolo 2270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 240 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2270 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 32. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2272 (2.1.232.5.08.08) con la denominazione «Contributi «una tantum» a Comuni, consorzi di Comuni ed Aziende autonome, gestori di acquedotti, per la mappatura degli impianti di acquedotto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1991.

     3. Sul precitato capitolo 2272 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 33. Norma finanziaria.

     1. Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 28, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - «per memoria» - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 2242 (2.1.142.208.08) con la denominazione: «Spese per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione all'individuazione delle aree di salvaguardia ed in materia di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (spesa obbligatoria)».

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico al capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

 

     Art. 34. Copertura finanziaria.

     1. All'onere complessivo di lire 2.540 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1991, previsto dagli articoli da 29 a 32, si provvede mediante prelevamento di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1.270 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1990 e ritrasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.