§ 4.2.52 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 77.
Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:23/12/1980
Numero:77


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi per l'esecuzione delle opere pubbliche relative ai programmi finanziati dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, [...]
Art. 2.      Gli Enti interessati devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici motivata richiesta di concessione dei benefici previsti dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua [...]
Art. 3.      L'erogazione dei contributi integrativi di cui all'articolo 1 della presente legge sarà disposta contemporaneamente alla somministrazione dell'anticipazione prevista dal secondo alinea [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dal presente Capo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980
Art. 5.      Al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi contrattuali relativa alle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'articolo 75, primo comma, della legge [...]


§ 4.2.52 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 77. [1]

Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico- sanitarie».

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi per l'esecuzione delle opere pubbliche relative ai programmi finanziati dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31, al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

 

     Art. 2.

     Gli Enti interessati devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici motivata richiesta di concessione dei benefici previsti dalla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore per l'esercizio 1980, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, per gli esercizi successivi.

     La Giunta regionale provvederà a ripartire i fondi disponibili nei limiti delle somme stanziate con il successivo articolo 4.

 

     Art. 3.

     L'erogazione dei contributi integrativi di cui all'articolo 1 della presente legge sarà disposta contemporaneamente alla somministrazione dell'anticipazione prevista dal secondo alinea dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e quantificata in ragione del 95% della somma concessa, sulla base di un'attestazione dell'Ente interessato da cui risulti l'insufficienza dei fondi previsti in progetto per revisione prezzi.

     Il saldo verrà determinato ed erogato in occasione degli adempimenti previsti dal successivo terzo alinea dell'articolo 5 della predetta legge.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dal presente Capo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8379 con la denominazione: «Contributi integrativi per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche finanziate con leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO II

 

     Art. 5.

     Al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi contrattuali relativa alle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 3.000 milioni [3].

     La predetta spesa fa carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 3.000 milioni.

     Al relativo onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

CAPO III

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Vedi l'estensione all'esercizio 1983 di cui all'art. 6, secondo comma, della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, nonché la riduzione della spesa di cui all'art. 5 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.

[3] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 7 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63.

[4] Norme modificative ed integrative dagli artt. 3 e 6 della L.R. 29 gennaio 1976, n. 68.