§ 4.2.43 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 31.
Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:28/04/1978
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.700 [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzato, nell'esercizio 1978, l'ulteriore limite d'impegno di lire 30 milioni.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.43 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 31.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie.

(B.U. 2 maggio 1978, n. 31).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.700 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978 [1].

     La predetta spesa di lire 6.700 milioni, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 6866 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.700 milioni per il piano, di cui lire 3.600 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 6.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, e precisamente:

     - per lire 6.200 milioni, di cui lire 3.100 milioni per l'esercizio 1978, dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetto.

     - per i restanti 500 milioni per l'esercizio 1978 dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 7 - del sopraspecificato elenco n. 5.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzato, nell'esercizio 1978, l'ulteriore limite d'impegno di lire 30 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 30 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 6865 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 120 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi anche l'integrazione prevista dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi.