§ 4.8.56 - L.R. 20 maggio 1985, n. 22.
Piano regionale delle opere di viabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:20/05/1985
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità.
Art. 2.  Contenuti ed elementi del Piano.
Art. 3.  Procedure per la formazione del Piano.
Art. 4.  Adozione ed approvazione del Piano.
Art. 5.  Comitato regionale della viabilità (CO.RE.VI).
Art. 6.  Attribuzioni del CO.RE.VI.
Art. 7.  Funzionamento del CO.RE.VI.
Art. 8.  Organi esterni di supporto tecnico, giuridico e scientifico.
Art. 9.  Interventi sulla viabilità di grande comunicazione.
Art. 10.  Opere della Regione nel settore della viabilità di interesse regionale.
Art. 11.  Interventi a favore di Enti locali.
Art. 12.  Contributi per la manutenzione delle strade provinciali.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.  Affidamento in concessione.
Art. 15.  Norme integrative della concessione.
Art. 16.  Stanziamenti in bilancio.
Art. 17.  Finanziamenti a Enti locali.
Art. 18.  Modifiche ed integrazioni ai Capi VI e VII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1979, n. 9.
Art. 19.  Abrogazione di norme.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni [...]
Art. 22.      Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa [...]
Art. 23.      Agli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione della Regione alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 9 e dalla realizzazione di quelli di cui al precedente [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dai precedenti articoli 11, lettera a), e 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 33.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.750 milioni per l'anno 1985, di [...]
Art. 25.      Per le finalità previste dal precedente articolo 11, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.640 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire [...]
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 4.8.56 - L.R. 20 maggio 1985, n. 22. [1]

Piano regionale delle opere di viabilità.

(B.U. 22 maggio 1985, n. 52).

 

CAPO I

Piano regionale delle opere di viabilità

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità.

     L'Amministrazione regionale promuove, coordina e attua in forma globale gli interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto relativamente alla viabilità interessante il territorio regionale, con particolare riguardo al ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale [2].

     [L'Amministrazione regionale predispone, con i contenuti e le procedure di formazione ed approvazione di cui al successivi articoli, un Piano regionale delle opere di viabilità, da inserire organicamente nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151.] [3]

 

     Art. 2. Contenuti ed elementi del Piano. [4]

     [Il Piano regionale delle opere di viabilità individua, in armonia con le indicazioni del Piano urbanistico regionale generale e del Piano regionale integrato dei trasporti, tutti gli interventi infrastrutturali necessari ad un organico potenziamento della viabilità regionale al fine di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo ed aereo in conformità alle seguenti tipologie:

     1) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di competenza statale da parte della Regione in concessione dall'A.N.A.S.;

     2) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto della Regione e affidamento in concessione agli Enti locali o ad altri soggetti;

     3) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, anche con acquisizione delle relative aree demaniali, mediante concessione di contributi in conto capitale e/o di anticipazioni;

     4) manutenzione di strade provinciali e comunali, incluse quelle sistemate e completate per il loro interesse turistico ai sensi delle legge regionale 25 settembre 1965, n. 32, mediante concessione di contributi in conto capitale e/o di anticipazioni finanziarie;

     5) manutenzione di strade provinciali mediante contributi rapportati all'estesa chilometrica e alla tipologia delle strade di competenza di ciascuna Provincia.

     Il Piano regionale della viabilità consta di:

     a) una relazione esplicativa delle finalità generali e degli obiettivi specifici del Piano, nonché dei contenuti dello stesso con l'indicazione delle priorità temporali secondo i seguenti criteri generali:

     - interventi sulla viabilità statale di grande comunicazione ed ordinaria;

     - interventi sulla viabilità di interesse regionale e locale;

     b) cartografia in numero e scala opportuna finalizzata e dare un'esauriente rappresentazione del contenuti del Piano;

     c) norme di attuazione del Piano;

     d) un programma finanziario contenente, in armonia con le priorità, le previsioni sommarie di costo per l'attuazione del Piano.

     Il Piano ha efficacia decennale e viene attuato mediante programmi triennali dl attuazione da aggiornarsi ogni anno in relazione alle disponibilità finanziarie.

     Il Piano regionale delle opere di viabilità individua con le norme di attuazione idonee forme per il coordinamento tra la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e gli Enti locali, al fine di rendere più produttiva l'attività tecnica in materia di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere stradali, in ciò compresi gli aspetti relativi all'impatto ambientale determinato dalle grandi opere viarie.]

 

     Art. 3. Procedure per la formazione del Piano. [5]

     [Preliminarmente alla formazione del Piano l'Amministrazione regionale acquisirà dalle Amministrazioni competenti i relativi programmi di intervento ai fini di un organico inserimento nello stesso.

     Ai fini del coordinamento degli interventi in materia di viabilità la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni dello Stato si scambieranno periodicamente, a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

     Ai fini del collegamento delle iniziative degli Enti locali in materia di viabilità, alle Province sono fin d'ora attribuiti compiti di coordinamento territoriale.

     Copia del progetto di Piano è inviata agli Enti locali, anche ai fini di una maggiore pubblicizzazione dello stesso, per la consultazione.

     Sul progetto di Piano è sentito il parere del Comitato regionale della viabilità di cui al successivo articolo 5.

     Le risultanze della consultazione con gli Enti locali ed il parere di cui al precedente comma debbono essere resi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della richiesta.

     Può prescindersi dai medesimi quando essi non siano pervenuti all'Amministrazione regionale entro il termine suddetto.]

 

     Art. 4. Adozione ed approvazione del Piano. [6]

     [Il progetto definitivo di Piano è adottato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

     Subito dopo l'adozione il progetto di Piano è depositato presso gli uffici della Regione, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e con manifesti nei singoli Comuni.

     Chiunque può Prendere visione del progetto di Piano adottato e far pervenire entro 30 giorni dalla data del deposito, al Presidente della Giunta regionale osservazioni relative ai contenuti dello stesso.

     Scaduto tale termine il Piano, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni Pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito l'Assessore alla pianificazione territoriale.

     Con il decreto di approvazione del Piano può essere disposto che lo stesso costituisca, con particolare riferimento alla viabilità di grande comunicazione e di interesse statale e relative interconnessioni con la viabilità esistente, variante al Piano urbanistico regionale generale: in tale ipotesi la delibera, di cui al precedente comma, è proposta, sentito il Comitato tecnico regionale - sezione II - urbanistica, di cui alla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, dall'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

     Il Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo decreto di approvazione.

     Le modifiche al Piano saranno approvate con le modalità di cui ai precedenti commi.

     I programmi attuativi ed i relativi aggiornamenti sono approvati entro il 31 marzo di ogni anno, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

     Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorità sono comunicati annualmente al Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione.]

 

CAPO II

Competenze specifiche in materia di opere di viabilità

 

     Art. 5. Comitato regionale della viabilità (CO.RE.VI).

     Presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali è istituito il Comitato regionale della viabilità, organo di consulenza dell'Amministrazione regionale nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

     Il Comitato regionale della viabilità è composto dai seguenti membri:

     1) dall'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, Presidente con facoltà di delega;

     2) dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

     3) dal Direttore del Servizio della viabilità della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

     4) dal Direttore del servizio della pianificazione territoriale della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

     5) da due rappresentanti dell'A.N.A.S. designati dalla Direzione generale, di cui almeno uno del Compartimento regionale della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia;

     6) da due rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

     7) da un esperto designato dall'U.P.I.;

     8) da un esperto designato dall'A.N.C.I.;

     9) da un esperto designato dall'U.N.C.E.M.;

     10) da un esperto designato dall'Associazione regionale costruttori edili del Friuli-Venezia Giulia;

     11) da un esperto designato dall'Associazione regionale costruttori edili aderenti alla CONFAPI;

     12) da un esperto designato dall'Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

     13) da un esperto designato dal movimento cooperativo;

     14) da un esperto designato dall'Unione regionale delle C.C.I.A.A.

     Funge da segretario del Comitato un dipendente della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

     Ai lavori del Comitato regionale della viabilità possono essere chiamati ad intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, dipendenti della Direzione od Uffici regionali interessati a particolari questioni sottoposte all'esame del Comitato stesso, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici particolarmente esperti, anche designati dagli enti locali direttamente interessati.

     Il Comitato regionale della viabilità è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati non pervengano entro 45 giorni dalla richiesta, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

 

     Art. 6. Attribuzioni del CO.RE.VI.

     Il Comitato regionale della viabilità esercita funzioni consultive circa:

     a) la formazione del Piano regionale delle opere di viabilità, di cui al precedente Capo I, dei relativi piani attuativi e del loro aggiornamento;

     b) il coordinamento dello sviluppo della viabilità statale di grande comunicazione ed ordinaria, nonché di quella di competenza degli Enti locali;

     c) la programmazione temporale degli interventi e l'individuazione delle scale di priorità, in relazione alle risorse disponibili, nell'ambito del programma triennale di attuazione del Piano regionale delle opere di viabilità;

     d) la proposta di destinazione delle risorse disponibili;

     e) lo stato di attuazione e il rispetto delle priorità degli interventi inclusi nel Piano regionale delle opere di viabilità, ai fini della comunicazione di cui al nono comma del precedente articolo 4.

 

     Art. 7. Funzionamento del CO.RE.VI.

     Il CO.RE.VI. può essere convocato in ogni tempo dall'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     La convocazione avviene mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno 10 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

     All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti posti in discussione.

     La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei componenti presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal momento della convocazione.

 

     Art. 8. Organi esterni di supporto tecnico, giuridico e scientifico.

     In relazione agli indirizzi e allo scopo di favorire l'attuazione del Piano regionale delle opere di viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare studi e progettazioni di piani ed opere, anche affidandone l'incarico, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante apposite convenzioni, a enti, società, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti, esperti in campo tecnico e giuridico.

     Allo scopo, altresì, di favorire lo sviluppo degli studi relativi ai trasporti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a partire dal 1985 a favore dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea con sede in Trieste, secondo modalità da regolare con apposita convenzione.

 

CAPO III

Interventi esecutivi della Regione in materia di viabilità

 

     Art. 9. Interventi sulla viabilità di grande comunicazione.

     Ai fini dell'attuazione del Piano territoriale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'A.N.A.S. apposite convenzioni per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade, in concessione dall'A.N.A.S. stessa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come sostituito dall'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 181 [7].

     Qualora l'Amministrazione regionale partecipi alla realizzazione di opere di viabilità di grande comunicazione con un concorso finanziario non inferiore al 35% della previsione della spesa, alla costruzione dell'opera provvederà l'Amministrazione regionale su concessione dell'A.N.A.S [8].

 

     Art. 10. Opere della Regione nel settore della viabilità di interesse regionale. [9]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.

 

     Art. 11. Interventi a favore di Enti locali.

     Al fine di favorire la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, anche mediante acquisizione delle relative aree demaniali, nonché la manutenzione delle strade provinciali e comunali, incluse quelle sistemate e completate per il loro interesse turistico ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di Enti locali alternativamente o cumulativamente:

     a) contributi in conto capitale per interventi di particolare interesse regionale o intesi a fronteggiare eccezionali esigenze [10];

     b) anticipazioni finanziarie in conto capitale da restituire senza interessi in dieci anni con rate di ammortamento costanti;

     c) contributi annui costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima del 7% della spesa ritenuta ammissibile dall'organo chiamato ad esprimersi sul progetto [11].

     Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al primo comma di competenza di Enti locali siti in zone montane, i contributi di cui alla lettera a) non potranno essere inferiori al 75% della spesa ammissibile e le anticipazioni di cui alla lettera b) potranno essere restituite dagli Enti beneficiari entro quindici anni.

 

     Art. 12. Contributi per la manutenzione delle strade provinciali.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Province, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, un contributo rapportato all'estesa chilometrica e alla tipologia delle strade di competenza di ciascuna Provincia.

 

CAPO IV

Valutazione dell'impatto ambientale

 

          Art. 13.

     (Omissis) [12].

 

CAPO V

Esecuzione delle opere

 

     Art. 14. Affidamento in concessione.

     Qualora per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si prescelga il sistema della concessione, questa avrà ad oggetto non soltanto la costruzione di opere ma anche il trasferimento al concessionario delle relative funzioni pubbliche.

     La scelta del concessionario di opere per le quali ci sia un concorso finanziario della Regione non inferiore al 35% della previsione della spesa può essere fatta tra società, imprese di costruzione e loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese con sede legale nel territorio regionale.

     L'Amministrazione concedente che si avvale della facoltà, di cui al comma precedente, può procedere all'affidamento anche a trattativa privata sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'Amministrazione stessa secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche e integrazioni.

     L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda:

     a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

     b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

     c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

     d) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

     e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

     f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

     g) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

     h) l'eventuale clausola compromissoria.

 

     Art. 15. Norme integrative della concessione.

     Per le finalità del precedente articolo 14, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall'apporto economico delle singole imprese, desumibile dall'atto di costituzione del consorzio o dell'associazione temporanea, nonché dalla classifica d'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.

     Agli effetti del secondo e terzo comma del precedente articolo 14 la gara sarà preceduta da un bando e dall'avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.

     Il bando di gara indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l'organo dell'Amministrazione incaricato dell'esame comparativo delle offerte.

 

CAPO VI

Forme di finanziamento

 

     Art. 16. Stanziamenti in bilancio.

     Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

     - con i finanziamenti statali, già allocati in capitoli di spesa del bilancio corrente e futuri finanziamenti statali destinati alla realizzazione di opere di viabilità;

     - con gli stanziamenti del bilancio coperti con fondi regionali già allocati in capitoli di spesa del bilancio corrente, gli stanziamenti previsti ai successivi articoli 21, 24 e 25 e futuri stanziamenti di bilancio regionale destinati all'attuazione della presente legge;

     - con il ricavo di mutui da contrarre con istituti di credito nazionali ed esteri.

 

     Art. 17. Finanziamenti a Enti locali.

     Per ottenere i contributi e/o le anticipazioni di cui al precedente articolo 11 gli Enti locali interessati debbono presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa dell'intervento proposto, da una corografia e dalle previsioni di spesa.

     Tra gli interventi proposti sarà data priorità a quelli necessari per lo sviluppo e la valorizzazione di attività di carattere economico, produttivo, commerciale e turistico di rilevante interesse, nonché per il collegamento a servizi pubblici di carattere sociale, sanitario e culturale.

 

CAPO VII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 18. Modifiche ed integrazioni ai Capi VI e VII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1979, n. 9.

     Nell'articolo 29, ultimo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, la locuzione «delle sue prime quattro sezioni» viene sostituita con la locuzione «delle sue prime tre sezioni».

     Nell'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, viene inserito il seguente nuovo ottavo comma:

     (Omissis) [13].

     All'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     - nel secondo comma, dopo la locuzione «... alla nomina del collaudatore provvede ...» viene inserito l'inciso «..., salvo quanto disposto al successivo settimo comma, ...»;

     - nel terzo comma, dopo la locuzione «... la nomina del collaudatore spetta ...» viene inserito l'inciso: «..., salvo quanto disposto al successivo settimo comma ...».

     Nell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, viene inserito il seguente nuovo settimo comma:

     (Omissis) [14].

     Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, sono soppresse le parole: «di concerto con quello indicato al precedente comma».

 

     Art. 19. Abrogazione di norme.

     E' abrogato l'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.

 

     Art. 20. Norma transitoria. [15]

     [In attesa dell'approvazione del Piano, di cui all'articolo 1, al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge, l'Amministrazione regionale adotta entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore un programma stralcio triennale con le procedure di cui all'ottavo comma dell'articolo 4.

     Ai fini della predisposizione del programma stralcio, di cui al comma precedente, gli Enti locali devono presentare le domande previste all'articolo 17 entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

CAPO VIII

Norme finanziarie

 

     Art. 21.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3428 con la denominazione: «Contributo a favore dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea con sede in Trieste» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 360 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3428 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 22.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad esso - in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata

- dei fondi corrisposti dall'A.N.A.S. per le finalità di cui al precedente

articolo 9.

 

     Art. 23.

     Agli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione della Regione alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 9 e dalla realizzazione di quelli di cui al precedente articolo 10 si farà fronte con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera a), dell'articolo 11 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 [16].

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi dei fondi corrispondenti all'importo dei mutui che verranno stipulati per le finalità previste dal precedente comma, mediante prelevamento di pari importi dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) [17].

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 11, lettera a), e 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 33.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.750 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 9.500 milioni per l'anno 1987 [18].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8600 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di Enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.750 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 9.500 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 33.750 milioni si fa fronte:

     - per lire 28.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1985, di lire 14.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, mediante storno di pari importo dal capitolo 8597 del più volte nominato stato di previsione;

     - per le restanti lire 3.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, mediante storno di pari importo dal capitolo 8585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

     Sul precitato capitolo 8600 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.500 milioni, cui si fa fronte per lire 2.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985, e, per le restanti lire 750 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8597 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 25.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 11, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.640 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987 [19].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XIV - il capitolo 8741 con la denominazione: «Anticipazioni in conto capitale a favore di Enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.640 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 11.640 milioni (suddiviso in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987) si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

     Per l'introito delle somme rimborsate ai sensi del medesimo articolo 11, lettera b), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito «per memoria» al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 729 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse a favore degli Enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali».

 

     Art. 26. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Vedi la norma sul decentramento di cui all'art. 48, comma 2. della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[8] Vedi il capo secondo della L.R. 2 luglio 1986, n. 27.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[10] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30 della L.R. 5 settembre 1989, n. 25 e all'art. 36 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[11] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38, comma 3, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 ed all'art. 25 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[13] Comma inserito nel testo della L.R. n. 45/1982.

[14] Comma inserito nel testo della L.R. n. 45/1982.

[15] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[16] Vedi la parziale modifica di cui all'art. 49 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.

[17] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5.

[18] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19, all'art. 15, primo e ottavo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 49, comma 11, della L.R. 11 maggio 1988, n. 28 e all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1988, n. 64.

[19] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19 e all'art. 15 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.