§ 3.1.1 - Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.
Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:31/08/1965
Numero:18


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.1.1 - Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18. [1]

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.

(B.U. 7 settembre 1975, n. 7).

 

Art. 1.

     L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all' art. 2 dalla lettera b) alla lettera h) del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli artt. 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360 [2].

     Analoga autorizzazione è concessa all' Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell' energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l' azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l' illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

     L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali [3].

 

     Art. 2.

     Ove le opere, di cui all' art. 1, siano eseguite con l' intervento finanziario parziale dello Stato, l' Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l' onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.

 

     Art. 3.

     Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono disposti, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia Montana, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 4.

     Le somme occorrenti, per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale.

     Per l' esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.

     Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 12/1998 con la decorrenza ivi prevista. L'art. 80, L.R. 12/1998, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 11/2010.

[2] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 58/1975.