§ 43.1.32 - L. 18 agosto 1962, n. 1360.
Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:18/08/1962
Numero:1360


Sommario
Art. 1.      Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita:
Art. 2.      I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, [...]
Art. 3.      I Comuni, le Provincie e i loro Consorzi sono autorizzati ad acquistare i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, siti nel rispettivo [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal [...]
Art. 5.      I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 7.055 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno [...]
Art. 6.      All'onere di lire 14.055 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fa fronte, per lire 9 miliardi, con riduzione del fondo di parte effettiva iscritto [...]


§ 43.1.32 - L. 18 agosto 1962, n. 1360. [1]

Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati.

(G.U. 18 settembre 1962, n. 235).

 

Art. 1.

     Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita:

     a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della citata legge;

     b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimboschimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati od espropriati:

     c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;

     d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.

 

     Art. 2.

     I terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non più coltivati o normalmente utilizzati e che da soli o con altri già posseduti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unità tecnico-amministrative autonome, possono essere espropriati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, per essere incorporati nel Demanio forestale dello Stato.

     Si applicano per tali espropriazioni le norme degli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli.

 

     Art. 3.

     I Comuni, le Provincie e i loro Consorzi sono autorizzati ad acquistare i terreni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, siti nel rispettivo territorio e già destinati alla coltura agraria, o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, per destinarli alla formazione di boschi, prati e pascoli. Analoga facoltà è concessa agli Istituti di credito e agli Enti di previdenza anche in deroga ai propri statuti nei limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari e salva l'approvazione dell'autorità vigilante.

     Ai relativi contratti si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

     I terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per quaranta anni quando si tratti di boschi di alto fusto, e per quindici anni quando si tratti di boschi cedui.

     L'esenzione si ottiene con le modalità previste dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui trentennali alle Provincie ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi eventualmente sul valore dei beni stessi.

     L'onere del pagamento degli interessi relativi a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento viene fatto da Provincie e Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 30 per cento.

     I piani di acquisto e di rimboschimento dei terreni di cui ai due precedenti commi devono essere approvati, prima della concessione del mutuo, dall'Ispettorato forestale competente per territorio.

     Gli Ispettorati forestali concederanno assistenza gratuita a Comuni e Provincie che lo richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

     Per il pagamento degli interessi dei mutui di cui al quinto e sesto comma del precedente art. 3 è stabilito il limite di impegno di lire 55 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1962-63 al 1966-67. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 55 milioni nell'esercizio 1962-63; lire 110 milioni nell'esercizio 1963-64; lire 165 milioni nell'esercizio 1964-65; lire 220 milioni nell'esercizio 1965-66; lire 275 milioni negli esercizi dal 1966-67 al 1993-94; lire 220.000 milioni nell'esercizio 1994-95; lire 165 milioni nell'esercizio 1995-96; lire 110 milioni nell'esercizio 1996-97 e lire 55 milioni nell'esercizio 1997-98.

 

     Art. 5.

     I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 7.055 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione dell'entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge, in ragione di lire 3.055 milioni nell'esercizio 1962-63 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 14.055 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fa fronte, per lire 9 miliardi, con riduzione del fondo di parte effettiva iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso; per lire 2 miliardi con riduzione del fondo iscritto nella categoria movimento di capitali dello stesso stato di previsione, parimenti destinato a provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.055 milioni, con i proventi di cui al precedente art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei singoli esercizi finanziari.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.