§ 5.7.4 – L.R. 2 luglio 1969, n. 11.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:02/07/1969
Numero:11


Sommario
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  (Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione)
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 5.7.4 – L.R. 2 luglio 1969, n. 11.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella regione Friuli-Venezia Giulia. [1]

(B.U. 10 luglio 1969, n. 19).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

 

     Artt. 1. - 9. [2]

 

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE

E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, STORICO ED ARTISTICO

E PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA

 

CAPO I

Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche

 

     Art. 10. [3]

 

     Art. 11. [4]

 

CAPO II

Contributi per il restauro di monumenti e opere d'arte

 

     Art. 12. [5]

 

CAPO III

Concessione di premi-acquisto ad artisti della regione e acquisto di opere d'arte

 

     Art. 13. [6]

 

CAPO IV

Contributi per la conservazione e la divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari della regione

 

     Art. 14. [7]

 

CAPO V

Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e

per corsi speciali di interesse regionale

 

     Art. 15. (Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione) [8]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento dei programmi e dell'attività istituzionale dei Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.

     2. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari.

     3. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è presentata annualmente alla direzione centrale competente, corredata del programma delle attività da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.

 

CAPO VI

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

 

     Art. 16.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l'eventuale contributo regionale.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 devono pervenire all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14 devono essere presentate all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali, per l'esercizio 1969, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese [9].

     Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi [10].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 17.

     I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

     E' fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione [11].

 

     Art. 18.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire un miliardo di cui:

     a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 [12];

     b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8 [13];

     c) lire 80 milioni per gli interventi di cui all'articolo 10 [14];

     d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12 [15];

     e) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 13;

     f) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'articolo 14;

     g) lire 450 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 [16].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:

     Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il seguente capitolo:

     - Capitolo 184 con la denominazione «Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio» e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

     Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - sono istituiti i seguenti capitoli:

     - Capitolo 202 con la denominazione «Sovvenzioni a favore di enti e istituzioni che svolgono nei settori indicati nell'articolo 2 un'attività qualificata e continuativa di interesse regionale e sovvenzioni a favore di altri enti ed istituzioni, nonché di associazioni, circoli e comitati per l'attuazione di valide iniziative o manifestazioni nei settori indicati nel medesimo articolo 2» e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 191 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 260 milioni e di lire 40 milioni e mediante prelevamento dell'importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 8 dell'allegato 4 al bilancio medesimo);

     - Capitolo 203 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani annuali di interventi nel settore dello spettacolo» e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

     - Capitolo 204 con la denominazione: «Contributi a favore di enti, associazioni ed istituti, che gestiscono biblioteche, archivi, cineteche, fototeche, musei, gallerie e pinacoteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, documentaristico, filmografico, fotografico, storico, artistico, archeologico ed etnografico della regione» e con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 192 e 312 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l'importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;

     - Capitolo 205 con la denominazione: «Contributi a favore di istituzioni e di enti per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico o artistico» e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969;

     - Capitolo 206 con la denominazione: «Contributi per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 292 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

     Al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - è istituito il capitolo 523 con la denominazione: «Contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale» e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

     L'onere complessivo di lire 1 miliardo relativo all'esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopra citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

     Sono soppressi i capitoli 181 - 191 - 192 e 521 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969.

     La denominazione del capitolo 292 del predetto stato di previsione è così modificata: «Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni e all'estero (art. 1, punto 6, lettera b) L.r. 29 ottobre 1965, n. 23)».

     Le succitate variazioni relative ai capitoli 181 - 191 - 192 - 292 - 312 e 521 si intendono conseguentemente apportate anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

 

     Art. 19.

     E' abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, l'art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

 

     Art. 20.

     Le domande di contributo per l'anno 1969, eventualmente già presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.

 

     Art. 21.

     Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l'esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l'arte previsto dall'articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall'art. 6, primo comma.

 

     Art. 22.

     La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Titolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 marzo 1973, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 marzo 1973, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 marzo 1973, n. 23.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4, dall'art. 5 della L.R. 12 luglio 1999, n. 22, modificato dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13, dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, modificato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[9] Vedi anche l'art. 25 della L.R. 30 marzo 1973, n. 23.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 1973, n. 25 e dall'art. 10 della L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 1973, n. 25.

[12] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 1.

[13] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 1.

[14] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 1.

[15] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1972, n. 1.

[16] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 3 giugno 1970, n. 20, l'art. 3 della L.R. 2 aprile 1973, n. 25, l'art. 21 della L.R. 27 agosto 1975, n. 62, l'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 61 e l'art. 34 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.