§ 6.4.306 - L.R. 9 agosto 2018, n. 20.
Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:09/08/2018
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili)
Art. 9.  (Salute e politiche sociali)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati)
Art. 12.  (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
Art. 13.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 14.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.306 - L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

(B.U. 16 agosto 2018, n. 33 - S.O. n. 35)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro.

2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.

4. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge regionale 26/2015, il Ragioniere generale, con proprio provvedimento, dispone le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione.

5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), prevede di accertare l'importo massimo di 30.885.536,47 euro di cui 26.408.596,14 euro già previsti dalla legge regionale 45/2017 per finanziare le medesime opere per le quali i mutui sono stati concessi alle Province.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa Tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Per l'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate al finanziamento delle linee contributive di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere a), b), c), c bis), d), f), h bis), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

 

DENOMINAZIONE CONSORZIO

IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2018

IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019

IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020

COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

112.332,07

126.039,04

122.676,53

ZIPR CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO

119.889,96

118.573,86

113.210,33

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI MONFALCONE

61.826,46

61.826,46

61.826,46

 

3. Le disponibilità di cui al comma 2 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.

4. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è destinata la spesa complessiva di 898.201,17 euro, suddivisa in ragione di 294.048,49 euro per il 2018, di 306.439,36 euro per il 2019 e di 297.713,32 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 48.

5. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2019 a carico della Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.

6. Le risorse finanziarie concesse a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo 27 novembre 2017, n. 3884, non utilizzate per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), relative alla realizzazione e alla gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia nell'anno 2017, possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande di contributo di cui al medesimo articolo 63 pervenute per l'annualità 2018.

7. Per le finalità di cui al comma 6 PromoTurismoFVG comunica al Servizio competente in materia di turismo le esigenze finanziarie necessarie per ciascun progetto ammesso a contribuzione.

8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018), relative agli "Accordi per l'innovazione" [1].

9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

10. Nel caso in cui la fase di valutazione di cui al comma 9 si concluda con esito positivo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare Accordi per l'innovazione con il Ministero competente e gli altri soggetti eventualmente interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) [2].

11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.

12. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale 3/2015, nell'importo massimo complessivo di un milione di euro, le risorse impegnate a favore delle Camere di commercio ai fini della concessione di contributi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015 medesima che alla data del 15 settembre 2018 risultino non concedibili a causa di insufficienza di domande di contributo.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono confermate a ciascuna Camera di commercio in proporzione all'importo delle relative risorse non concedibili, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.

15. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 14, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2018 l'importo delle risorse non concedibili di cui al comma 13.

16. All'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale»;

b) dopo la lettera h bis) del comma 4 è inserita la seguente:

«h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;»;

c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

«4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).».

17. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di turismo, sono altresì approvati gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare, organizzati anche parzialmente con la formula «business to consumer», sulla base della proposta presentata dall'ERSA in collaborazione con PromoTurismoFVG e ai fini dell'attuazione da parte di PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4 ter, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).»;

c) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 la parola «promozione» è sostituita dalla seguente: «valorizzazione»;

d) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;»;

e) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

«f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";»;

f) alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «la gestione» sono inserite le seguenti: «condivisa con PromoTurismoFVG» e le parole «agli articoli 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15»;

g) dopo la lettera n quater) del comma 3 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

«n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.».

18. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 15 le parole «di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei seguenti servizi per l'agriturismo»;

b) le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale.»;

d) al comma 2 dell'articolo 15 le parole «L'ERSA per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG»;

e) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «PromoTurismoFVG».

19. Alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 57 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«57. Per le finalità di cui al comma 56, l'ERSA programma e attua la partecipazione a eventi, mostre e fiere di settore di rilievo nazionale e internazionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere f) e f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).»;

b) i commi 57 bis e 57 ter dell'articolo 6 sono abrogati.

20. Le modifiche apportate alle leggi regionali 50/1993, 8/2004, 25/1996 e 1/2004 dai commi da 16 a 19 hanno effetto dall'1 gennaio 2019.

21. L'ERSA presenta all'Assessore regionale alle risorse agricole i primi indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e i primi indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 8/2004, come sostituita dal comma 17, lettera d), entro il 31 ottobre 2018.

22. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 18, lettera e), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.

23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale. approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.

24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.

25. Il fondo è progressivamente ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eccedenti le necessità di impiego come conseguenza della realizzazione dei progetti e del venir meno della possibilità di impiego per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020, e si estingue al 31 dicembre 2023 con la restituzione delle somme residue.

26. Il finanziamento, concesso ai singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [3].

27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.

28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

29. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1026 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Ligosullo (ora Treppo-Ligosullo) è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.

30. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1046 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Prepotto è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.

31. Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «sia alla produzione primaria di prodotti agricoli sia» sono sostituite dalle seguenti: «all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame ed».

32. I termini di cui all'articolo 2, comma 47, della legge regionale 31/2017 sono confermati e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale 31/2017 le parole «previa notifica ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e solo a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto» sono sostituite dalle seguenti: «e ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».

34. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

35. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, lettera b), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le attività previste dall'articolo 11 della legge regionale 25/2002 sono svolte dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

36. Sono fatti salvi gli atti di approvazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/2002 adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

37. Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «, nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali,» sono soppresse e le parole «salvo quanto disposto dai commi 41 e 42, dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia in relazione agli agglomerati industriali insistenti nei rispettivi territori comunali e possono essere esercitate anche in forma associata» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42».

38. Con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e all'articolo 10, comma 1, lettera b) e c), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), afferenti i contributi per investimenti aziendali e per l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature - annualità contributiva 2017 - i termini per presentare il rendiconto da parte dei soggetti beneficiari sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario "de minimis" al Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caseificio, nonché per il rinnovo delle dotazioni occorrenti all'attività di trasformazione.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari e di computo metrico estimativo relativo alle opere e di preventivi relativi alle attrezzature.

41. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nelle ipotesi di operazioni di fusione o di conferimento di azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all'unificazione della struttura ricettiva, per ogni società di gestione dell'albergo diffuso interessata dalle operazioni risultanti dalla fusione ovvero dal conferimento di azienda è riconosciuto un contributo di 10.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati fino al massimo di 30.000 euro per procedimento, sulle spese professionali e notarili dell'operazione societaria, nonché sulle spese tecniche di unificazione delle procedure di gestione dell'albergo diffuso.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.

45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

47. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), e successive modifiche ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di contributo delle società di gestione dell'albergo diffuso di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto regolamento, per l'anno in corso sono straordinariamente riaperti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019».

2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 79, della legge regionale 45/2017, le spese per l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali effettuate nel 2018 e 2019 dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle azioni propedeutiche all'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza previsto dall'articolo 10, comma 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

3. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in deroga alle procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.

2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.».

4. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 4/2018 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis. (Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007.

2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.

3. Le entrate di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.».

5. Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

6. Al termine del comma 9 dell'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte le seguenti parole: «Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.».

7. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 6/2008 dopo la parola «disciplinare» sono inserite le seguenti: «i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e,».

8. In fase di prima applicazione dei nuovi criteri per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, previsti dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), possono partecipare agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 anche coloro che hanno regolarmente frequentato i corsi organizzati dall'Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali prima del 31 dicembre 2017.

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, lettera l), della legge regionale 6/2008, il riferimento all'attività venatoria o alla tutela della fauna deve intendersi all'esercizio venatorio o al prelievo della fauna di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6/2008.

10. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 è aggiunta la seguente:

«h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.».

11. Dopo la lettera d) bis del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

«d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.».

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991 è inserito il seguente:

«1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.».

13. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991 è sostituito dai seguenti:

«3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:

a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;

b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.

3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.».

14. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 15 ottobre 2018».

15. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2018 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 settembre 2018».

16. Con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione degli impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), i Consorzi di bonifica sono autorizzati a presentare la rendicontazione finale in forma semplificata, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

17. In considerazione delle tempistiche occorrenti alla Regione per perfezionare gli atti e le procedure finalizzati alla cessione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'ERSA è autorizzata a prorogare ciascun contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 20 del medesimo articolo per la durata massima di due anni.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per i lavori di adeguamento finalizzati ad attivare un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nel macello di cui il Consorzio abbia la disponibilità per almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

19. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di presentazione della domanda e il procedimento per la concessione del contributo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 68, commi da 2 a 5, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 21.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a U.C.I.T. s.r.l., società in house della Regione, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento [4].

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. Il contributo è erogato in quote trimestrali con decorrenza dal mese di febbraio di ogni anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l.. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l. l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore della società stessa conferimenti non superiori a una quota trimestrale del contributo assegnato. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con riferimento all'anno in corso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società U.C.I.T. s.r.l. per lo svolgimento, nel periodo da maggio a dicembre, delle attività di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per il periodo da maggio a dicembre, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

4. Dalla data della stipula della convenzione che regola i rapporti con la Regione U.C.I.T. s.r.l. è agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), approvate con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 799 ( DPR 74/2013 - legge regionale 19/2012 - approvazione del contratto con U.C.I.T. srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della regione e definizione tariffe), e in vigore dall'1 maggio 2018.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, pari a 850.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.

7. L'articolo 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016, era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva [5].

8. Nell'ambito della candidatura del Carso Classico a Geoparco della Unesco Global Geoparks Network - UGGN, la Regione è autorizzata a concedere un contributo al "Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L. -Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.", denominata "GAL CARSO - LAS KRAS", costituita anche dagli enti locali territoriali firmatari del protocollo d'intesa del 14 settembre 2017 finalizzato all'istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico italiano, per le attività di sviluppo geosostenibile del territorio.

9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 170.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e 120.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.

11. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1.1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.»;

b) dopo il comma 7 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.».

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Gli articoli 69 e 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono abrogati.

2. Dopo il comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«26 bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 26, con riguardo ai contributi pluriennali già concessi alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Vendoglio per lavori inerenti gli immobili di cui al comma 26, non trova applicazione l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è soppresso.

4. Al comma 16 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «UTI Carso Isonzo Adriatico - Medobčinska teritorialna unija Kras Soča Jadran» sono sostituite dalle seguenti: «Unione territoriale intercomunale "Collio - Alto Isonzo"».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai Comuni ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), per la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, nei casi di mancata erogazione dei contributi medesimi, qualora sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici succitati.

6. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more delle varianti di cui al presente comma e nei Comuni i cui strumenti urbanistici individuano zone territoriali omogenee G, come definite dal Piano urbanistico regionale vigente, le previsioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non trovano applicazione.».

7. In deroga a quanto previsto all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 28/1989, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19), ai fini dell'erogazione e della rendicontazione del contributo concesso, i Comuni sono tenuti a presentare un'autocertificazione attestante la spesa sostenuta per la redazione dello strumento urbanistico oggetto di contributo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il contributo concesso per la riqualificazione edilizia del quartiere di Vallenoncello con decreto n. 10327/TERINF del 18 dicembre 2017, per il diverso intervento di centro di aggregazione denominato "Casa delle attività" nel quartiere Vallenoncello, entro il limite della spesa di 400.000 euro.

9. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Precenicco il contributo di 132.175 euro, destinato ai lavori di realizzazione di un'area ricreativa nel capoluogo, oggetto del decreto n. 6872/TERINF, del 19 dicembre 2016, di trasferimento delle risorse al Fondo per il coordinamento tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in attuazione del procedimento di conversione autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1978 ( Legge regionale 18/2015, articolo 16. Presa d'atto delle adesioni degli enti locali al programma triennale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2016. Approvazione graduatorie degli incentivi convertibili), e del successivo decreto di impegno sul Fondo n. 4247/TERINF, del 23 giugno 2017, per il diverso intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione della scuola elementare Emanuele Filiberto Duca D'Aosta".

12. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. L'Amministrazione regionale promuove misure organizzative finalizzate a supportare il sistema regionale nella gestione di risorse nazionali ed europee destinate alla realizzazione di opere pubbliche, che comportino l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e di lavori.

14. Per le finalità di cui al comma 13 la rete delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è individuata quale strumento organizzativo per garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti della Regione.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 54.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.

16. In via transitoria, per gli anni 2018-2019-2020, nelle more dell'attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge regionale, già individuati dai Comuni attraverso l'adozione dei Piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), previa dichiarazione di adesione al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, da parte degli stessi [6].

17. La domanda, di importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune, è presentata a partire dal 3 settembre 2018 alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, corredata di un progetto definitivo, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma tecnico e finanziario, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 16.

18. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli investimenti finanziati con le misure " Agenda urbana " e " Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ", l'Amministrazione regionale trasferisce risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di tre unità di personale per ciascuno dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, finalizzati al potenziamento dell'unità di attuazione dei medesimi investimenti. Per quanto riguarda gli spazi assunzionali la Regione assegna ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, una quota degli spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

19. I Comuni provvedono a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali sono determinati in 50.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per l'anno 2019 per ciascun Comune.

20. Gli enti locali in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato possono ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile per utilizzare le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.

21. Gli enti beneficiari rendicontano la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.

22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.

23. [L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Sacile come contributo in conto capitale, il contributo concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 6, commi 19, 20 e 21, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del fuoco con decreto n. PMT/SEDIL/UD/_2962_/EV/PU-16 del 22 giugno 2013] [7].

24. [La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 23 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del beneficiario] [8].

25. In conformità alle finalità dei processi di sdemanializzazione e assegnazione al patrimonio disponibile del Comune di Trieste delle aree, costruzioni e altre opere site nel Porto Vecchio di Trieste, avviati con l'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), la classificazione quale " Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale " dell'area oggetto della disposizione statale, operata dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., viene sostituita dalla nuova classificazione quale " Ambito dei sistemi insediativi di supporto regionale ", ferma restando la classificazione " Ambito delle attrezzature portuali di interesse regionale " nelle aree che restano vincolate al demanio marittimo ai sensi del verbale sottoscritto il 9 luglio 2015 tra l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la Capitaneria di Porto di Trieste e l'Agenzia del Demanio.

26. Nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), dopo le parole «Amministrazione regionale» sono inserite le seguenti: «, previo parere della Commissione consiliare competente,».

27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Autovie Venete SpA apposita convenzione aggiuntiva relativa alla realizzazione dell'opera " Prolungamento del raccordo tra la A4 e la SS 14, fino alla SP 19 Monfalcone - Grado ", di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dalla società, anche eventualmente di natura contenziosa.

2. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli oneri per la realizzazione dell'opera, è destinata la spesa di 2.245.629,01 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

3. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli eventuali oneri di natura contenziosa, è destinata la spesa complessiva di 190.094,46 euro, di cui 100.000 euro per l'anno 2018 e 90.094,46 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

4. Al fine di favorire una maggiore funzionalità del raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e del sistema produttivo afferente alle aree portuali, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è autorizzata a sostenere le spese relative alla progettazione e realizzazione di un intervento sull'infrastruttura ferroviaria del raccordo, finalizzato all'ampliamento della capacità dei binari di presa e consegna del fascio Lisert, presso la stazione ferroviaria di Monfalcone.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

6. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 46 bis. (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada)

1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004, in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati "Servizio revisioni Regione FVG" e "Servizio rinnovo validità patente Regione FVG", che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.».

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spesa di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

8. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale e al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, nel rispetto delle limitazioni alla spesa e dei vincoli posti dalle norme contabili sull'armonizzazione dei bilanci, è autorizzata a confermare a favore del Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale costante di 35.000 euro annui, confermato con decreto n. 3987/TERINF del 14 giugno 2017 e già concesso a valere sulla partita 2006/290/4322, per la realizzazione di reti tecnologiche, sistemi digitali, attrezzature, dispositivi e software, nonché per l'estensione del servizio in banda larga funzionale al collegamento delle strutture pubbliche e di pubblico servizio nel territorio comunale, nell'ambito di un progetto pilota di innovazione digitale in ottica Smart City, in luogo dei lavori di sistemazione della gradinata del Mercato, volti a migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale. La realizzazione dell'intervento avviene in collaborazione con Insiel Spa secondo la programmazione regionale in materia di ICT e sviluppo di reti a banda larga e ultralarga [9].

9. Per le finalità previste dal comma 8 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e in presenza di plessi scolastici di riferimento posizionati su più Comuni o comunque in Comune diverso, ovvero nel caso di servizio offerto a favore di altri Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus [10].

11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie [11].

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:

«16 bis. È data facoltà ai Comuni che abbiano aderito all'opzione di cui ai commi 7 e 14, di chiedere l'erogazione delle rate maturate, in via definitiva e in un'unica soluzione anticipata, a seguito della presentazione alla Struttura regionale competente della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali relativi ai nuovi interventi di cui ai commi 6 e 14. I Comuni decadono dal diritto in conseguenza della prima richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 33.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Latisana per l'intervento denominato "Ex Stazione Ippica: completamento recupero per centro museale: opere edili, impiantistiche e sistemazione area esterna - 2° intervento, sita a Latisana".

3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Latisana presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.

5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e fermo restando il disposto del successivo articolo 48, comma 2, nei procedimenti finalizzati alla costituzione di sistemi bibliotecari e al riconoscimento di biblioteche di interesse regionale avviati nell'anno 2018, si prescinde dal parere della Conferenza medesima previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2, della citata legge regionale, allo scopo di assicurare il celere svolgimento dei procedimenti stessi.

6. Con riferimento ai contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia, sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres., nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

7. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 7, commi da 12 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres., nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.

9. Al comma 33 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole «in un'unica soluzione anticipata.» sono aggiunte le seguenti: «Per l'anno 2018 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile in un'unica soluzione anticipata.».

10. Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

11. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «a seguito dell'approvazione del rendiconto, da presentare entro il termine fissato dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali costanti di 7.000 euro annui e 30.000 euro annui, concessi al Comune di Pagnacco con i decreti n. 2886/CULT/2007 e n. 2531/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 77/1981, e il contributo ventennale costante di 7.000 euro annui concesso al medesimo Comune con decreto n. 3072/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 5, commi 16 e 17, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di Villa Mori.

13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune di Pagnacco presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale, già confermato con decreto 5886/CULT/2017 ai sensi dell'articolo 13, comma 24, della legge regionale 37/2017.

16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune di Enemonzo presenta istanza di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

18. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.».

19. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «portare a termine» sono soppresse.

20. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 37/2017 le parole «ulteriori spese necessarie a portare a compimento il» sono sostituite dalle seguenti: «spese necessarie alla realizzazione del».

21. Al fine di garantire la perfetta conservazione delle pellicole depositate nei locali di proprietà della Cineteca del Friuli in via dell'Artigiano a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 250.000 euro per sostenere i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a risolvere i problemi di carattere termo-igrometrico all'interno dei locali adibiti a ricovero delle pellicole, dovuti alla formazione di condense sul controsoffitto dei depositi.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

24. In deroga a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 21 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 22 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

26. Sono confermati i contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della previgente legge regionale 25/2006 e dalle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25/2006 medesima esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia rendicontati dal beneficiario nell'anno successivo a quello di concessione, ancorché non nel termine, anche perentorio, fissato per la rendicontazione del contributo ottenuto.

27. Per le finalità previste dal comma 26 la struttura concedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio ad approvare i rendiconti e a liquidare il saldo del contributo eventualmente spettante.

28. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di Unioni territoriali intercomunali, al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015 non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti, un contributo straordinario di importo pari a 1.500 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute a decorrere dall'1 settembre al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

29. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 28 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte.

30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi delle funzioni da svolgere, nonché l'ammissibilità delle spese.

31. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 25.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

33. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del "Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 7, commi 55, 56 e 57", approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 657, sono ammissibili le domande presentate a valere sul Bando medesimo che, ancorché non inviate entro il termine ivi previsto siano comunque pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine massimo previsto dall'articolo 5, comma 4, stesso.
34. All'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone.

42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi.»;

b) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1.

42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.».

35. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 14/2018, come sostituito dal comma 34, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.

36. Per le manifestazioni sportive finanziate a valere sulla graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà 20 aprile 2018, n. 1388, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.

37. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, con la Convenzione prevista all'articolo 8, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), nella misura di cui al comma 2, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi delle intese sottoscritte in sede di Tavolo regionale di Concertazione, aventi a oggetto la concessione di tale trattamento per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere le relative provvidenze per motivazioni di natura procedurale, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro, previsti dalle intese medesime, subordinatamente alla regolare frequenza di tali percorsi e all'avvenuta presentazione della domanda di mobilità in deroga.

2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata una tantum nella misura di 5.100 euro e viene erogata con le modalità previste dall'articolo 8, comma 14, della legge regionale 31/2017.

3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 31/2017, già trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia (di seguito INPS), ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della medesima legge regionale 31/2017, con decreto di liquidazione n. 1405, del 2 marzo 2018, del Direttore del Servizio politiche del lavoro, nonché a valere sullo stanziamento di cui alla legge regionale 45/2017, alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 per l'anno 2018.

4. I commi da 15 a 21 dell'articolo 8 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

5. È fatto salvo il contributo previsto per l'anno 2018 ai sensi dei commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 45/2017.

6. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero» sono soppresse;

b) le parole «riferite al medesimo anno scolastico» sono soppresse.

7. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 1.600 euro all'Istituto comprensivo di Comeglians e, nella misura di 9.500 euro, all'Istituto comprensivo "Giosuè Carducci" di Lignano Sabbiadoro.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 11.100 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

10. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 è fissato al 31 gennaio 2017.

11. [Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

5 ter. Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.»] [12].

12. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 11, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

13. Dopo il comma 85 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

«85 bis. Per le finalità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale può disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso il Consorzio Innova FVG di un dipendente per un periodo di durata non superiore a un anno, rinnovabile per un massimo di tre anni, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consorzio stesso. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco.».

14. Dopo il comma 24 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:

«24 bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.

24 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

24 quater. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.».

15. Per le finalità previste dell'articolo 9, comma 24 bis, della legge regionale 18/2011, come inserito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 134.000 euro per l'anno 2018, e di 16.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

16. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDISS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDISS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.».

17. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020:

a) finalità e definizioni;

b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;

c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;

d) gestione contabile delle operazioni;

e) verifiche di gestione;

f) ammissibilità delle spese;

g) rendicontazione.

18. All'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento dei programmi e dell'attività istituzionale dei Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e Pordenone.»;

b) al comma 2 le parole «due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende camerali speciali all'uopo costituite» sono sostituite dalle seguenti: «due Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari».

19. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 22 all'Istituto Statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e all'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste.

21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016/2017. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 1.300 euro per l'anno 2018, suddivisa in ragione di 550 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e di 750 euro a favore dell'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.

23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Salute e politiche sociali)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 4.759.665 euro [13].

3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.

8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

9. In caso di indisponibilità degli esiti dei controlli svolti dal soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) finalizzati alla verifica nel corso di ciascun bimestre del mantenimento dei requisiti per beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e necessari per l'erogazione delle rate bimestrali, la corrispondente rata può essere erogata sulla base di verifiche istruttorie svolte dai Servizi sociali dei Comuni, anche con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

10. La disposizione di cui al comma 9 può essere applicata qualora gli esiti dei controlli non risultino disponibili entro novanta giorni dalla scadenza del relativo bimestre. Qualora a seguito della disponibilità degli esiti risulti che è stato effettuato un pagamento in misura diversa dall'importo effettivamente spettante, i Servizi sociali dei Comuni compensano gli importi erogati in eccesso o in difetto con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.

11. Al fine di garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti medesimi un contributo per la realizzazione di specifici interventi, previsti in un apposito piano per la Sicurezza Digitale.

12. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano per la Sicurezza Digitale ed è definito il riparto del finanziamento di cui al comma 11.

13. In relazione al disposto di cui al comma 11, è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018, 2.600.000 euro per l'anno 2019 e 2.600.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione medica specialistica riservate a laureati non medici di area sanitaria. I contenuti e l'entità del finanziamento della singola borsa di studio, di durata annuale e automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti, sono determinati ai sensi della normativa vigente con deliberazione della Giunta regionale.

15. Le borse di studio di cui al comma 14 sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione.

16. Per le finalità di cui al comma 14, con deliberazione della Giunta regionale, viene determinato il numero di borse di studio che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso, dell'anno accademico di riferimento e, per gli anni successivi al primo, fino al termine della durata legale del corso di studio.

17. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.

18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.

19. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è sostituto dal seguente:

«1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.».

20. L'Amministrazione regionale promuove, per il tramite delle aziende sanitarie competenti, azioni di intervento per favorire la riabilitazione funzionale a beneficio di utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali favorendo l'esercizio assistito in acqua.

21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 20, a valere sulle risorse destinate, con gli atti annuali di programmazione, al Servizio sanitario e sociosanitario regionale.

22. L'adeguamento dei requisiti disposto dall'articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), deve essere completato entro il 31 dicembre 2019 [14].

23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2018».

2. Al fine di attuare in via straordinaria un riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio ai Comuni sotto elencati, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le risorse finanziarie indicate in corrispondenza:

a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis), l'importo di 45.000 euro ciascuno;

b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l'importo di 55.000 euro ciascuno;

c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l'importo di 105.000 euro ciascuno;

d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Monfalcone, l'importo di 125.000 euro ciascuno.

3. Gli enti indicati al comma 2 possono impiegare le risorse a essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;

c) spese per l'acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.

4. L'impiego delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 è rendicontato dagli enti locali beneficiari con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), entro il 31 marzo 2023 [15].

5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

6. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è incrementata di 12.824,42 euro per l'anno 2018.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 12.824,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

8. [Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 è inserito il seguente:

«Art. 4 ter. (Interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso i condomini)

1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi ai condomini residenziali sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento per l'installazione di sistemi di sicurezza in relazione alle parti comuni dell'edificio.

2. I criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.»] [16].

9. Le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, trovano applicazione a decorrere dal 2019.

10. Per le finalità previste dall'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

11. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono abrogati.

12. L'ultimo periodo del comma 5 e il comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati.

13. La previsione inserita nei patti territoriali stipulati tra la Regione e ogni Unione territoriale intercomunale relativa alla fruizione delle risorse regionali dell'Intesa 2018-2020, rubricata " Vincoli normativi per la fruizione delle risorse connesse all'Intesa dall'anno 2020 ", non trova applicazione per effetto delle abrogazioni di cui ai commi 11 e 12.

14. Per supportare gli investimenti e gli interventi strategici di sviluppo dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che alla stessa data abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento sono assegnate risorse per 3.234.813,71 euro per l'anno 2018 così suddivise:

a) 1.872.143,09 euro a favore dei Comuni e per gli importi indicati nella Tabella O allegata alla presente legge a titolo di assegnazione straordinaria a incremento della quota 2018 del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 17, lettera a), della legge regionale 45/2017 ;

b) 1.362.670,62 euro a favore dei Comuni e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 e in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 7, commi 2 e 3, indicati nella Tabella P allegata alla presente legge.

15. Le risorse di cui al comma 14, lettera a), sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

16. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2018 con la quota di cui al comma 14, lettera b), e di durata superiore all'anno trova copertura per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 già autorizzate dall'articolo 10, comma 21, della medesima legge regionale 45/2017 e dall'articolo 9, comma 27, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'importo di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e per l'importo di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, ripartite tra i beneficiari nelle quote di cui alla Tabella P del comma 14, lettera b).

17. Le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono concesse entro il 30 novembre 2018 a richiesta del Comune ed erogate a seguito di richiesta da parte dell'ente alla struttura regionale competente, corredata della presentazione della relazione illustrativa o della relazione tecnico-descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma di interventi, nonché della valutazione da parte del Comune dell'esistenza di eventuali aiuti di Stato e, se del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico del Comune.

18. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono effettuati dalla Direzione centrale competente in materia di finanze, mentre il monitoraggio e la verifica della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli interventi.

19. I Comuni provvedono alla rendicontazione semplificata degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione finale.

20. È approvata l'allegata Tabella O "Fondo ordinario investimenti dei Comuni - Incremento per Enti non in UTI".

21. È approvata l'allegata Tabella P "Intesa per lo sviluppo - Comuni non in UTI - anni 2018-2020".

22. Per le finalità previste dal comma 14, lettera a), è destinata la spesa di 1.872.143,09 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

23. Per le finalità previste dal comma 14, lettera b), è destinata la spesa di 1.362.670,62 euro per l'anno 2018 a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.

24. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 24.118.723,99 euro, suddivisa in ragione di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.

25. Le risorse spettanti alle Unioni territoriali intercomunali per gli anni 2019 e 2020 previste dall'articolo 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017, come incrementate dall'articolo 9, comma 27, della legge regionale 14/2018, sono ridotte in misura corrispondente agli importi indicati al comma 16 per ciascuna annualità del biennio.

26. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in relazione alle deroghe, ivi previste, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato.

27. Per il solo anno 2018, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo dell'esercizio 2017 pervengano agli uffici regionali entro il 30 giugno 2018.

28. Le risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 assegnate nell'anno 2017 possono essere rendicontate anche per spese di investimento.

29. Al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 dopo le parole «dei Comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti» e le parole «e delle Unioni territoriali intercomunali» sono soppresse.

30. La disposizione di cui al comma 29 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

31. Per l'anno 2018 il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 45/2017, come rimodulato dall'articolo 32, comma 3, lettera a), della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è incrementato di 326.328,54 euro.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 326.328,54 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

33. La certificazione delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, assegnate nel 2016 ai Comuni sino a 1.000 abitanti, può attestare l'avvenuta destinazione della quota ricevuta anche per spese correnti.

34. In via straordinaria, per il solo anno 2018 e per dare certezza alle previsioni di bilancio dei Comuni coinvolti, per la finalità prevista dall'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017, è destinata l'ulteriore spesa di 346.800 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

35. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017 non trovano più applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.

36. I commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

37. I commi da 50 a 53 dell'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono abrogati.

38. La Regione è autorizzata ad assegnare per gli anni dal 2018 al 2021 e per l'annualità pregressa concessa e non erogata nell'anno 2017, le risorse a favore dei Comuni, per l'importo complessivo di 1.127.117,60 euro, per i settori d'intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione avviene sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2007, n. 208 per quanto non trasferito alla Regione e come comunicato dalla Provincia medesima.

39. Per le finalità previste dal comma 38 i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo delle risorse assegnate e utilizzano eventuali economie di spesa per i settori di intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione non dà luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 euro per l'anno 2018 e di cui 225.423,52 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

41. Il comma 35 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

42. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinate in sede di assestamento del bilancio regionale, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015. Non beneficiano del riparto i Comuni che hanno deliberato l'istituzione per la prima volta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine del 15 febbraio 2007 fissato dalla normativa statale.

43. Per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.

44. Alle finalità previste dal comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

45. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.».

46. Dopo il comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193 ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.».

47. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 le parole «le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni singoli e associati».

48. [Per assicurare la corretta e funzionale gestione delle risorse finanziarie connesse alla concertazione dell'Intesa per lo sviluppo, le proroghe della tempistica di rendicontazione degli interventi delle Unioni territoriali intercomunali inseriti nei patti territoriali e le riprogrammazioni dei fondi regionali a favore dei medesimi soggetti o degli altri enti coinvolti nell'Intesa sono valutate sulla base dello stato di avanzamento della spesa comunicato dagli enti locali alla Regione] [17].

49. [La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi previsti nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le autonomie locali è disposta con deliberazione della Giunta regionale a richiesta motivata dell'ente locale e tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente medesimo come comunicato alla Regione, ai sensi del comma 48] [18].

50. Il comma 5 quater dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

51. Al comma 56 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 dopo le parole «legge regionale 14/2016» sono inserite le seguenti: «e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro,».

52. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato all'implementazione dei Centri di competenza specialistici di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), per colmare i deficit organizzativi presenti nelle amministrazioni comunali sino a 7.500 abitanti.

53. Il supporto di ANCI FVG, di cui al comma 52, viene garantito per interventi non ripetibili e limitati nel tempo a fronte dell'impegno di tali Comuni a intraprendere un percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi e del mantenimento del predetto impegno.

54. Con apposita convenzione i Comuni interessati e ANCI FVG stabiliscono i vincoli e le condizioni in base ai quali i Comuni si avvalgono dell'attività di ANCI FVG con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

56. All'onere derivante dai commi da 52 a 55 si fa fronte per l'importo di 200.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, commi 56 e 57, della legge regionale 45/2017, come integrati dal comma 51, a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017.

57. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario transitorio trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), come integrata dall'articolo 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), mediante variazione al Bilancio Finanziario Gestionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 295/2017, con riferimento all'importo comunicato dalle Unioni alla Regione per ciascun Comune, o stimato dalla Regione, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo libero di amministrazione relativo al consuntivo 2017.

58. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni non partecipanti e a quelli che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 51, lettera b), della legge regionale 25/2016, applicando i criteri di riparto previsti dal comma 53 del medesimo articolo, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo destinato di amministrazione relativo al consuntivo 2017, a esclusione delle somme previste per la realizzazione di interventi inseriti in atti di indirizzo e di programmazione delle Unioni medesime.

59. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 100.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 in misura pari agli oneri sostenuti nel 2017 e tenuto conto del periodo di permanenza in servizio nel corso 2018, per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.

62. Per le finalità previste dal comma 61 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2017 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2017, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno 2018.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

64. Nella Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, riguardo all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane, la descrizione dell'intervento «Sostegno economico alle start up innovative che intendano sviluppare azioni intersettoriali comprendenti anche servizi alle comunità locali» è sostituita dalla seguente: «Sostegno a progetti pilota di sviluppo in aree interne rurali».

65. Per l'anno 2018, il recupero del maggior gettito IMU a carico del Comune di Sappada a favore del bilancio statale è quantificato nella misura forfettaria di 515.000 euro, nelle more della trasmissione dei dati da parte del competente Ministero, nonché nelle more dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.

66. Il recupero dell'importo quantificato dal comma 65 è operato a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada.

67. La differenza tra le risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada al netto del recupero del maggior gettito IMU, e le risorse già erogate allo stesso titolo, sono restituite mediante versamento diretto da parte del Comune di Sappada alla Regione entro il 10 dicembre 2018.

68. Le regolazioni finanziare tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sappada conseguenti agli eventuali conguagli, determinati ai sensi del comma 65, sono effettuate negli anni successivi al 2018.

69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

70. Per le particolari esigenze di funzionamento connesse con la necessità di garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2018-2019, la Regione assegna al Comune di Prepotto un contributo straordinario di 60.000 euro, per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

72. Le allegate Tabelle Q e R evidenziano, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 45/2017.

73. Gli interventi di cui alla Tabella R devono considerarsi aggiuntivi rispetto all'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 45/2017.

74. Il comma 18 ter dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017, come inserito dall'articolo 4, comma 14, della legge regionale 12/2018, è abrogato.

75. Per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Comeglians, per l'anno 2018, risorse per l'importo pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio e non comporta alcuna rendicontazione.

76. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

77. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3.».

78. Al comma 43 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

79. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J1.

80. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J2.

 

     Art. 11. (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche),» sono inserite le seguenti: «dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti),»;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e bis) Sappada/Plodn».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20/2009 dopo le parole «I Comuni di» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,».

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera c) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento straordinario per il supporto tecnico scientifico all'avviamento delle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena nella fase di progettazione dei contenuti da inserire nel portale informatico dedicato, compresa la raccolta e revisione di testi giuridici e amministrativi prodotti da enti pubblici beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia).

5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, del cronoprogramma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento dell'intero finanziamento e sono fissati le condizioni per l'erogazione del saldo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.

7. A fronte della necessità di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione presso le strutture medesime di tirocini extracurriculari estivi e di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, facilitando le scelte professionali dei giovani anche coinvolti in una fase di transizione fra percorso di studi e lavoro.

8. Per le finalità di cui al comma 7 sono destinatari dei tirocini extracurriculari estivi, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, e dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, i diplomati, gli studenti universitari e i laureati.

9. I percorsi di tirocinio di cui al comma 8 devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

10. Per il finanziamento degli interventi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, è approvato il bando contenente i vigenti riferimenti normativi regionali e nazionali in materia di tirocini, i criteri e le modalità per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande che possono essere presentate dagli enti riconosciuti di rilevanza e interesse primario della minoranza slovena di cui al comma 7, nonché i termini e le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.

11. Sono ammissibili a finanziamento l'intero valore dell'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante per il tramite degli enti di cui al comma 7, gli oneri indiretti a carico della struttura ospitante, le spese assicurative e ulteriori spese generali quantificate in misura forfetaria nella percentuale del 5 per cento del valore dell'indennità di partecipazione.

12. Per le finalità previste dal comma 7, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

13. Al fine di promuovere la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le popolazioni locali, valorizzando la lingua e la cultura slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, un programma di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali nelle città di Trieste, Gorizia e Udine, da realizzare in collaborazione con le più significative realtà culturali della Repubblica di Slovenia entro il 31 dicembre 2021 [19].

14. All'attuazione degli interventi di cui al comma 13 si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

15. Per le finalità previste dal comma 13, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21, della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

16. Al fine di garantire il miglior funzionamento della rete per la lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni della regione, con riferimento alla rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, le risorse non utilizzate e disponibili sulla quota di accantonamento per l'esercizio 2018 sono destinate, per un ammontare massimo di 750.000 euro, all'Amministrazione regionale per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018 - 2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.

18. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

19. In via transitoria, per l'annualità 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero beneficiari dell'anticipo previsto dall'articolo 1, comma 23, della legge regionale 12/2018, elencati all'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), un importo corrispondente al 50 per cento del finanziamento rispettivamente indicato dalla disposizione da ultimo richiamata.

20. Per le finalità di cui al comma 19 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, è altresì fissato il termine di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.

22. [Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), le parole «destinate a finanziare la legge regionale 6/2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»] [20].

23. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«2 bis. Limitatamente al contributo per l'anno 2018, sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2017.».

24. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è inserito il seguente:

«3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.».

25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro",» sono soppresse;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Esercizio delle funzioni in materia di lavoro)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.».

2. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole «dell'Agenzia regionale per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale competente in materia di lavoro».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2018.

4. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «al richiamo verbale»;

b) al comma 2 dell'articolo 19 le parole «all'articolo 20, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18, comma 1, lettera c)»;

c) al comma 21 dell'articolo 56 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

d) [il comma 22 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«22. Il 75 per cento negli enti con meno di 15 dipendenti e il 50 per cento in quelli con più di 15 dipendenti, delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da concludersi entro il 31 dicembre 2019 dalla rideterminazione della dotazione organica. Non sono ammesse graduatorie di idoneità né per la selezione di accesso al corso concorso né per il corso concorso medesimo.»] [21].

5. Il comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è finalizzata alla determinazione dei valori economici complessivi da destinare agli incrementi retributivi del triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, anche con importi differenziati nelle varie componenti del Comparto medesimo nel limite dei suddetti valori economici complessivi. La percentuale è riferita a quella definita a livello nazionale sulla base dell'atto di indirizzo ivi richiamato così come risultante dalle integrazioni apportate con l'Atto di indirizzo integrativo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 per le funzioni centrali e quantificata, a regime, nella misura del 3,48 per cento.

7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 31/2017, dell'articolo 10, commi 52 e 53, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e dell'articolo 32, comma 12, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 3.120.000 euro, suddivisa in ragione di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 12.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono annualmente distribuite alle amministrazioni interessate sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le medesime, così come risultante dal conto annuale al 31 dicembre 2017. Le risorse sono quantificate tenendo conto del valore medio per categoria dell'incremento contrattuale finanziato dalle risorse medesime rapportato al numero di dipendenti come determinato ai sensi del primo periodo. I trasferimenti possono essere rideterminati a fronte di eventuali processi di trasferimento di funzioni o attività ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 18/2016 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.

10. Al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017 dopo le parole «dalle predette procedure» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici».

11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), la spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato per detti servizi, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. [In attuazione della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la misura del canone demaniale annuo dovuto per l'utilizzo di acqua nell'ambito di darsene per il diporto nautico o asservite a cantieri di costruzione realizzati su proprietà privata, prima dell'incameramento e della conseguente intestazione dei beni al demanio, è determinato in 0,18 euro al metro cubo esteso all'intero volume della darsena da demanializzare. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT sia in aumento, sia in diminuzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale] [22].

2. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.»;

b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

«4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.».

3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) «Horizon 2020», l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.

4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.

4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip [23].

5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Al punto d) della Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la cifra «600.212.011,14» è sostituita dalla seguente: «586.205.298,84»;

b) la cifra «588.758.218,46» è sostituita dalla seguente: «584.089.314,36»;

c) la cifra «701.354.206,62» è sostituita dalla seguente: «701.682.591,32»;

d) la cifra «809.222.159,64» è sostituita dalla seguente: «809.331.621,20».

7. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole «interventi di» sono inserite le seguenti: «nuova costruzione».

8. Il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

9. Al comma 29 dell'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «per le quali è prevista la definitiva soppressione a decorrere dall'1 ottobre 2017 e la redazione del bilancio di liquidazione entro il 31 ottobre 2017» sono soppresse.

10. L'articolo 24 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

11. A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:

a) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici di cui all'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici);

b) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), e all'articolo 36 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);

c) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).

12. Le disponibilità residue dei Fondi di cui al comma 11 affluiscono al bilancio regionale entro la data di soppressione dei Fondi medesimi e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

13. La Regione subentra ai soppressi Fondi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

14. Dopo il comma 8 dell'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

«8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.».

15. Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'articolo 83, comma 8 bis, della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 14, si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati consiglieri per le elezioni regionali del 29 aprile 2018.

16. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A2.

 

     Art. 16. (Allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'Allegato 2.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 12, della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[6] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[7] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[10] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[12] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 3.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[14] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 83 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[15] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 2019, n. 4, dall'art. 23 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[16] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[17] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[18] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[19] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6.

[20] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[21] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[22] Comma abrogato dall'art. 90 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[23] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.