§ 4.1.180 - L.R. 19 marzo 2018, n. 10.
Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:19/03/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Qualità della progettazione)
Art. 5.  (Presidi di rilevanza regionale)
Art. 6.  (Competenze della Regione)
Art. 7.  (Disposizioni attuative)
Art. 8.  (Compiti dei Comuni)
Art. 8 bis.  (Finanziamento PEBA)
Art. 9.  (Norme finanziarie)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.180 - L.R. 19 marzo 2018, n. 10.

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

(B.U. 28 marzo 2018, n. 13)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale. In tal senso si impegna a migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.

2. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione si impegna a conseguire l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, promuovendo e sostenendo azioni volte ad accompagnare il processo che guida la cultura del progetto verso una progressiva adesione ai criteri metodologici della Progettazione universale.

3. La presente legge è adottata nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La presente legge è, altresì, adottata in adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e ai principi di non discriminazione di cui alla legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell'immediato; all'accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità;

b) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita;

c) accomodamento ragionevole: l'introduzione di appropriate modifiche e adattamenti, che non comportino eccessivi e sproporzionati oneri, per assicurare a particolari gruppi di persone un'accessibilità e una fruibilità in piena autonomia su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri;

d) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione;

e) barriera architettonica: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

f) persona con disabilità: persona che presenta durature o temporanee menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la sua piena partecipazione su base di uguaglianza con gli altri;

g) disabilità: la condizione di chi, per cause diverse, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente fisico e sociale, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale; in questa accezione essa è intesa, pertanto, come condizione, non solo di persone con disabilità permanente ma anche temporanea a causa di situazioni o necessità particolari, in un ambiente sfavorevole;

h) fruibilità: fa riferimento alla possibilità di accesso a uno spazio aperto, ambiente urbano, strutture, edifici, beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione, nonché ad attrezzature e servizi offerti al pubblico e all'effettiva possibilità di fruire degli stessi in condizioni di sicurezza e autonomia;

i) Progettazione universale (Universal design): metodologia ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, spazi urbani, ambienti interni ed esterni, percorsi, spazi culturali e prodotti, finalizzata all'ottenimento di un'accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile, senza dover ricorrere ad adattamenti o a design specialistico; non esclude però la possibilità di impiegare dispositivi dedicati per particolari gruppi di persone laddove ce ne sia bisogno; con essa si afferma il diritto umano di tutti all'inclusione sociale; progettare per tutti significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo e in sicurezza da parte di persone con esigenze e abilità diverse, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali, dall'età, dalle capacità personali e, in generale, dalla condizione psico-fisica di ciascuno;

j) utenza ampliata: concetto che considera le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, permanente e temporanea, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non esclusivamente per le persone con disabilità;

k) visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

k bis) Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) [1];

k ter) mappatura generale dell'accessibilità: il progetto di cui all'articolo 6 che comprende la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) [2].

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove l'adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo. A tale scopo la Regione sostiene:

a) la formazione degli operatori del settore sui criteri metodologici della Progettazione universale;

b) la promozione della cultura su cui insiste la metodologia della Progettazione universale;

c) l'attuazione di un progetto di mappatura generale dell'accessibilità;

d) l'attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche svolta anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale.

2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'articolo 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione.

 

     Art. 4. (Qualità della progettazione)

1. Obiettivo generale della presente legge è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un'utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, in un'ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri:

a) equità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature utilizzabili da tutte le persone;

b) flessibilità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature adatti a un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;

c) uso semplice e intuitivo, l'uso degli spazi e attrezzature risultano di facile comprensione;

d) informazioni accessibili e comprensibili, il progetto prevede che le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature siano facilmente accessibili e interpretabili da tutte le persone;

e) sicurezza/tolleranza all'errore, il progetto prevede standard di sicurezza che riducono al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte di tutti gli utilizzatori indipendentemente dalla loro età, capacità o abilità;

f) contenimento dello sforzo fisico, il comfort d'uso prevede un utilizzo efficace e agevole, con fatica minima da parte di tutti gli utilizzatori;

g) dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso, il progetto prevede appropriate dimensioni e spazi per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro, indipendentemente dalla statura, postura e dalla mobilità dell'utilizzatore.

2. La progettazione è comunque attuata tenendo conto dell'esigenza di prevenire, o eliminare, ovvero ridurre, per quanto possibile, in relazione ai vincoli di contesto, quegli impedimenti costruttivi e ambientali che, a fronte di determinate condizioni, fisiche o di salute della persona, ovvero dovute all'età o ad altre situazioni o necessità anche temporanee, possono trasformarsi in disabilità.

 

     Art. 5. (Presidi di rilevanza regionale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.

2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:

a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della Regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;

b) assistere i liberi professionisti operanti nei settori di intervento di cui alla presente legge;

c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale e di informazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

d) elaborare studi, ricerche e rilevamenti sull'accessibilità e sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio regionale;

e) elaborare un sistema di classificazione dell'accessibilità mediante l'individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo di rendere omogeneo e coordinato il percorso di mappatura di cui all'articolo 6, comma 1;

f) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, per contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità;

g) raccogliere e catalogare la documentazione utile sulla normativa vigente, nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate che hanno permesso di ottenere i risultati migliori in materia di accessibilità;

h) predisporre le linee guida di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Per lo svolgimento della funzione di centro unico di cui al comma 1 la Regione individua il soggetto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 [3].

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al soggetto di cui al comma 3 un finanziamento annuale, anche in via anticipata, a sollievo dei costi effettivamente sostenuti per l'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità [4].

3 ter. Per ottenere il finanziamento il soggetto interessato presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita istanza alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa e trasmette alla Direzione una dichiarazione dalla quale risulti documentato l'impiego del finanziamento concesso, con l'indicazione delle attività svolte e dei soggetti a cui è stata fornita assistenza nell'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità [5].

4. Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura dell'accessibilità, anche mediante il trasferimento del know-how e la raccolta e condivisione di buone pratiche, la Regione sostiene lo sviluppo dell'attività del centro unico, con particolare riguardo all'attività di formazione svolta a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e degli addetti del comparto edilizio e urbanistico.

5. Le attività del centro unico sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.

6. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua eventuali ulteriori compiti e funzioni del centro unico regionale [6].

7. La Giunta regionale può attribuire al centro unico funzioni e compiti aggiuntivi, anche su sollecitazione dei soggetti di cui al comma 4, che ne abbiano interesse.

 

     Art. 6. (Competenze della Regione)

1. Nella predisposizione di piani, programmi, progetti generali e di settore la Regione tiene conto dell'obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani, da individuarsi a cura dei Comuni, sulla base dell'importanza che gli stessi rivestono in relazione alle comunità territoriali di riferimento.

2. Il progetto di mappatura generale rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine che accompagna il processo di miglioramento dell'accessibilità su tutto il territorio regionale; per darvi attuazione la Regione adotta un orientamento in itinere, secondo un modello di progetto a sviluppo incrementale da realizzarsi in fasi successive e finalizzato al conseguimento di un'informazione sempre più completa e condivisa sull'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito sul territorio regionale. Il progetto di mappatura è attuato per iniziativa del soggetto che intende aderirvi; in quest'ottica, esso potrà riguardare, sin dalla fase di avvio, anche gli edifici di proprietà privata aperti al pubblico.

3. La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i Comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti, con riferimento a luoghi, percorsi ed edifici pubblici, e restituire informazioni sintetiche, tramite georeferenziazione, sul grado di fruibilità degli stessi. A tal fine la Regione adotta un sistema di classificazione dell'accessibilità definito e codificato dal centro unico di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. (Disposizioni attuative)

1. La progettazione finalizzata al miglioramento dell'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito è realizzata in una logica di risultato prestazionale, non vincolata da rigide prescrizioni tecniche, lasciando al progettista la possibilità di proporre soluzioni alternative, ugualmente percorribili, purché atte a riscontrare i criteri di progettazione di cui all'articolo 4.

2. La progettazione è comunque realizzata tenendo conto delle prevalenti discipline di settore, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, nonché in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e di tutela ambientale, in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, e in materia igienico-sanitaria, di accatastamento e di intavolazione.

3. Laddove a causa di barriere ambientali, o di ostacoli di diversa natura, non sia possibile conseguire l'accessibilità auspicata, la Regione sostiene interventi diretti ad apportare un accomodamento ragionevole degli ambienti sfavorevoli, al fine di migliorarne la fruizione.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative di settore, sia impossibile realizzare senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici quando questi siano riservati al solo personale addetto specializzato.

 

     Art. 8. (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA, il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati [7].

2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.

3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale corrispondente a un'aggregazione di più Comuni per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.

4. A seguito del caricamento dei dati nel sistema informativo di cui all'articolo 6 i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche attuate o da attuarsi anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale in campo edilizio e urbanistico [8].

4 bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3 [9].

4 ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio [10].

4 quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022 [11].

5. Per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [12].

6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione [13].

 

     Art. 8 bis. (Finanziamento PEBA) [14]

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

a) 3.000 euro, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

b) 5.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

c) 10.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

d) 20.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) 40.000 euro, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

3. Il contributo è concesso ai Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate entro il 30 giugno 2020 con decreto del Direttore del Servizio edilizia e pubblicate sul sito della Regione.

4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi il territorio di tutti i Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.

5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo.

6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procede alla revoca del finanziamento.

8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

9. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e contiene l'indicazione del costo preventivato per la predisposizione del PEBA.

10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione dei contributi.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018, di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte per complessivi 100.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) -Titolo n. 1 (Spese correnti), e di 50.000 euro per l'anno 2020 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[4] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[5] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[7] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[9] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[10] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[11] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.