§ 6.4.323 - L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.
Legge di stabilità 2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2021
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
Art. 10.  (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.323 - L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

Legge di stabilità 2022.

(B.U. 29 dicembre 2021, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2021, n. 47)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.150.429.104,66 euro, suddivisi in ragione di 7.315.386.327,91 euro per l'anno 2022, di 6.598.572.197,33 euro per l'anno 2023 e di 6.236.470.579,42 euro per l'anno 2024, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3 e dalla Tabella A4, di cui ai commi 7 e 8.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 17.996.654,87 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2021 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A3.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre di 731.599,80 euro l'importo di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), relativo al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui.

7. In relazione a quanto disposto dal comma 6, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti all'articolo 1, comma 9, della legge regionale 26/2020 sono ridotti di 731.599,80 euro per l'anno 2022, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 gli importi previsti all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e all'articolo 1, comma 9, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 7, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante delle imprese cooperative operanti in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a r.l. - Finanziaria regionale della cooperazione (FinReCo) un contributo straordinario da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 6 e ai capi III e IV del decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2021, n. 0172/Pres. (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)).

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da FinReCo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

4. Al comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole «in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7».

5. Per le finalità di cui all'articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Le richieste di rimborso dei "voucher "TUReSTA in FVG", di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei "Voucher TUReSTA in FVG" a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 30 novembre 2021, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022.

7. Per le finalità previste dal comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole «la medesima deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «successiva deliberazione», e dopo le parole «dei predetti perimetri» sono aggiunte le seguenti: «, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale 3/2021.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

12. Sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici come individuati con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1375, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, nonché concernenti la concessione di contributi alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legge 41/2021.

13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di iscrizione delle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 26 del decreto legge 41/2021, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e valorizzare il prodotto turistico balneare l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire negli anni 2022-2024 la realizzazione del programma di attività finalizzate alla promozione turistica delle spiagge dell'area geografica dell'Alto Adriatico, già oggetto di accordo di collaborazione con la Regione Veneto per il periodo 2020-2021 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), aperto alla partecipazione di altre Regioni del litorale ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

16. In considerazione delle importanti ricadute turistiche sul territorio regionale della pratica sportiva del golf, la Regione prosegue il sostegno al progetto denominato "Italy Golf & More" di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), anche nel triennio 2022-2024.

17. L'attività di coordinamento e attuazione del progetto di cui al comma 16 è affidata a PromoTurismoFVG nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente. Al fine di permettere un monitoraggio sull'attuazione del progetto da parte del Consiglio regionale, i risultati di tali attività sono comunicati annualmente da PromoTurismoFVG alla Commissione consiliare competente in materia di turismo.

18. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa»;

b) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.»;

c) le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 18 sono abrogate;

d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

2) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «

«c) da un funzionario dell'INPS;».

3) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.».

e) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 bis sono inserite le seguenti:

«d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;»;

f) al comma 2 dell'articolo 3, alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 23, la parola: «provinciale» è soppressa;

g) al comma 1 e alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 16, alla rubrica del Capo III e al comma 3 dell'articolo 22, la parola «provinciali» è soppressa.

20. Per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 12/2002, come modificati dal comma 19, lettere b), c) e d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

21. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo, del 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2022.

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

23. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), le parole «, per l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno 2021,» sono soppresse.

24. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

25. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

26. In conseguenza di quanto disposto dal comma 25, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 271.450 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

27. Per gli interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, costituite da spazi di sosta e di parcheggio attrezzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio attrezzato a servizio della Zona Industriale D1 di Cividale del Friuli;

b) al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei mezzi pesanti nella zona industriale di Spilimbergo.

28. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 27, i Consorzi interessati presentano domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

29. Con i decreti di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

30. Le assegnazioni di cui al comma 27 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

31. Per le finalità di cui al comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

32. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile "ex Tessitura Carnica" in Comune di Villa Santina, funzionali alla realizzazione di spazi modulari destinati a più imprese.

34. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 33, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

36. Il finanziamento di cui al comma 33 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 33 non supera comunque l'importo di 1.500.000 euro.

37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 250.000 euro per l'anno 2022, di 750.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 40, per l'ulteriore potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

39. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 38, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Il finanziamento di cui al comma 38 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 38 non supera comunque l'importo di 700.000 euro.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

43. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a 10 anni.

44. Con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo al Comune di Udine per il completamento dei lavori di realizzazione, nel complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, di adeguate strutture logistiche, attrezzate e climatizzate.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 75.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare il programma degli interventi di completamento e adeguamento del Centro Servizi e la realizzazione delle necessarie infrastrutture, anche a copertura delle spese sostenute dall'1 gennaio 2021.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata dalla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e dei relativi costi di realizzazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per la preparazione e organizzazione di quanto necessario allo svolgimento delle gare su ghiaccio nell'ambito dell'European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata da PromoTurismoFVG al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2022 e di 700.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

55. La Regione riconosce e valorizza la diffusione della cultura faunistica regionale e promuove il turismo eco - sostenibile.

56. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari delle aree faunistiche a valere sull'annualità 2022 un contributo straordinario per operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna.

57. Per le finalità di cui al comma 56 i Comuni interessati presentano domanda, entro il 31 marzo 2022, al Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata di una relazione illustrativa delle attività inerenti le operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna e relativo preventivo di spesa.

58. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

60. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o gestori di spiagge o altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature.

61. Ai fini di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento. Con decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle ditte e alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

65. Le domande di contributo di cui al comma 63 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

68. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

69. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) presenta domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 67 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo Economico Locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 67 non supera comunque l'importo di 6.500.000 euro.

71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

73. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo, al fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile è attribuita la dotazione complessiva di 8.500.000 euro per il triennio 2022-2024.

74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 8.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. Dopo il comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

«75 bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d'ufficio alle Comunità di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell'anno 2021, come determinata con decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo.».

2. Agli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 4, commi 72 e 75 bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. La Regione riconosce l'attività malghiva quale modello di gestione del territorio montano fondato su attività antropiche che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia regionale.

4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui, nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 4 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:

a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;

b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;

c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;

d) spese tecniche collegate alla lettera a).

7. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

8. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo. Non sono ammesse domande di aiuto per interventi riguardanti i compendi malghivi che sono già stati oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

9. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 4 sono presentate, utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it entro il 31 marzo 2022, corredate dei seguenti allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi al 31 marzo 2022;

b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;

c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;

d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;

e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;

f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 6, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.

10. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 9, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 11.

11. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.

12. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.

13. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

14. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

15. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 6, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.

16. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

17. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria.

19. All'attuazione degli interventi di cui al comma 18 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28.

20. Gli aiuti di cui al comma 18 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese:

a) acquisto di piante;

b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;

c) tracciamento e picchettamento del terreno per l'impianto dei pali nel limite massimo di 1.000 euro a ettaro;

d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

21. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;

b) acquisto di piante annuali;

c) realizzazione di impianti di irrigazione;

d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio.

22. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

23. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Gli aiuti di cui al comma 18 non possono essere concessi a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

24. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 18 sono presentate tramite PEC, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio.

25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

26. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento nel caso di giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di aiuto.

27. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

29. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

30. In attuazione alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e per consentire la continuità del sostegno fornito alle imprese agroalimentari regionali ai sensi del Programma regionale anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è disposto un ulteriore limite complessivo massimo, pari a 25 milioni di euro, per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma anticrisi sotto forma di finanziamento.

31. Per le finalità previste dal comma 30 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

32. La Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne).

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti.

34. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

35. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

36. All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

37. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 36 è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.

38. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

39. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e 75.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

40. Allo scopo di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, di salvaguardare la biodiversità e la salute e di elevare il livello di informazione dei consumatori, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e l), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), attiva specifiche e mirate azioni informative di promozione dell'agricoltura biologica con lo scopo di sensibilizzare al consumo di prodotti biologici del territorio regionale e alla creazione di nuove imprese agricole biologiche o alla riconversione biologica delle imprese esistenti.

41. Nello svolgimento delle attività previste al comma 40, l'ERSA può avvalersi della collaborazione delle Università, degli Istituti tecnici agrari e delle associazioni operanti in regione a tutela dell'agricoltura biologica.

42. Per le finalità di cui al comma 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

43. Al fine di dare seguito alle attività del progetto MIPAAF - ERSA "Attività sperimentali per la messa a punto e predisposizione di linee operative finalizzate ad interventi di ripristino ambientale e conservazione della risorsa Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone" e all'azione pilota di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 8/2004, è autorizzata a effettuare attività di monitoraggio successivamente alla riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina per verificare l'attecchimento, l'evoluzione, la dinamica della popolazione e le condizioni dell'habitat.

44. Nello svolgimento delle attività previste al comma 43, l'ERSA può avvalersi della collaborazione del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO>=MO.), degli Istituti di ricerca, delle Università e di altri Enti Regionali.

45. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari e ai titolari di altro diritto reale o personale di godimento sui terreni agricoli, inseriti nelle zone E degli strumenti urbanistici comunali, in cui sono stati attuati piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, contributi per l'imboschimento dei terreni medesimi con specie prevalentemente arboree compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.

47. Il contributo viene concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa, con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La spesa ammessa non può eccedere 6.500 euro per ettaro.

48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

49. Gli impianti finanziati possono essere gestiti a ceduo o a fustaia e devono essere mantenuti dai beneficiari per il turno minimo stabilito dal piano di coltura di conservazione, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), a pena di restituzione del contributo concesso in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto dell'impegno al mantenimento.

50. I richiedenti presentano domanda a far data dall'1 febbraio 2022, mediante invio all'indirizzo PEC corpoforestale@certregione.fvg.it, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio foreste e corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato, del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e del piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato.

51. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio competente in materia di foreste, che concede il contributo entro i successivi trenta giorni. L'intervento è concluso e rendicontato entro diciotto mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

53. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 3 bis a 3 quinquies dell'articolo 25 sono abrogati;

b) al comma 1, alle lettere a) e b) del comma 5 e alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41 ter le parole «lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato e la Regione».

54. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 53, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

55. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale presentati nell'anno 2021 e non ancora finanziati, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2022, a finanziare le domande di contributo presentate nel 2021 ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

56. Per l'anno 2022 le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. sono considerate inammissibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

58. Al fine di consentire, attraverso l'utilizzo di risorse regionali, la tempestiva prosecuzione di attività e iniziative che realizzano le finalità e gli obiettivi del Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le finalità del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 20 maggio 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese nel rispetto delle regole che disciplinano le condizioni e le modalità di accesso al Fondo e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

59. All'attuazione degli interventi di cui al comma 58, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 865.732,74 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

61. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis. (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)

1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

a) l'importo del contributo annuale;

b) le modalità di versamento del contributo annuale.»;

b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole «la raccolta dei funghi» sono inserite le seguenti: «in tutto il territorio regionale» e le parole «dall'EDR competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali»;

c) al comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole «il contributo di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b),»;

d) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM)

1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.»;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 15 sono abrogati;

f) al comma 4 dell'articolo 15 le parole «contributo annuale di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3».

62. Le entrate di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 25/2017, come inserito dal comma 61, lettera a), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

63. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25/2017, come inserito dal comma 61, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

64. Ai fini del rilancio dell'attività sportiva, turistica e agonistica legata alla pesca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) un finanziamento annuale per l'acquisto di fauna ittica non autoctona da immettere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relative alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

66. All'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 è abrogato il seguente periodo: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli- Venezia Giulia i fondi per le spese relative.»;

b) dopo il comma 16 quinquies è aggiunto il seguente:

«16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.».

67. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 16 sexies, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 66, lettera b), si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

68. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è istituito, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013.

69. La Regione adegua i propri atti organizzativi e gli strumenti di programmazione al fine del tempestivo avvio dell'Organismo pagatore regionale ed è autorizzata ad attivare tutti gli adempimenti necessari per garantire l'acquisizione di idonee risorse logistiche e umane ai fini del relativo riconoscimento.

70. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ERSA svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.

3. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Competenze dell'OPR FVG)

1. In qualità di OPR FVG, l'ERSA provvede:

a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Organi)

1. Sono organi dell'ERSA:

a) il Direttore generale;

b) il Direttore dell'OPR FVG;

c) il Collegio dei revisori contabili.».

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Direttore dell'OPR FVG)

1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:

a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;

b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;

c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.

2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.»;

e) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione della Giunta regionale»;

f) il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ERSA ed è stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.».

71. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con deliberazione il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio dei revisori contabili dell'ERSA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

72. Per le finalità previste dal comma 68 si provvede a valere sul bilancio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

73. Per sopperire alle esigenze di liquidità aziendale derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, ai finanziamenti concessi alle imprese agricole e agroalimentari regionali per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale nell'ambito del Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per un valore corrispondente a quello dei prodotti distrutti, nella misura massima del 20 per cento dei finanziamenti concessi alle singole imprese e nel limite complessivo massimo di 1 milione di euro.

74. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i comparti produttivi a cui applicare gli aiuti di cui al comma 73 e i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.

75. Per le finalità previste al comma 73 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

76. Al fine di fronteggiare gli effetti economici negativi conseguenti al prolungarsi della emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole che svolgono attività di macellazione speciale d'urgenza.

77. Per le finalità e a favore delle imprese di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto, per l'anno 2022, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

78. L'aiuto è diretto a potenziare e ammodernare gli impianti, i macchinari e le attrezzature destinate alla macellazione delle carni a favore di PMI che operano in fabbricati pubblici.

79. La domanda di aiuto di cui al comma 78 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata di:

a) una relazione descrittiva dell'investimento;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 76 e 78;

c) un preventivo di spesa per ciascun impianto, macchinario e attrezzatura;

d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fabbisogno di liquidità, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

80. L'aiuto è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di contributo.

81. L'aiuto è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.

82. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura del 90 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2022.

83. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 126.

84. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere d) ed e) del comma 68 sono abrogate;

b) la lettera c) del comma 70 è abrogata.

85. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 72, della legge regionale 24/2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, commi da 66 a 81, della legge medesima nel testo previgente alle modifiche apportate ai sensi del comma 84.

86. Per le finalità di cui al comma 84 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale e preposta a sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), un sostegno per la gestione del marchio "Io sono FVG" anche per il tramite di società controllate.

88. Il sostegno di cui al comma 87 è diretto a sostenere le spese per la registrazione e la protezione del marchio, l'attività di coordinamento per l'estensione del marchio ad altri settori, la manutenzione, l'aggiornamento e l'implementazione delle piattaforme digitali, la protezione dei dati sensibili e la gestione operativa del marchio.

89. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 87 è presentata, entro il 31 maggio 2022, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preventivo di spesa.

90. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, comprese nelle tipologie di cui al comma 88 e relative alle seguenti voci di costo: personale e collaboratori, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche e servizi per la registrazione del marchio.

91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 89, il sostegno è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.

92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

93. La Regione continua a collaborare nella gestione del marchio "Io sono FVG" partecipando al Comitato di controllo del marchio medesimo. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.

94. Al fine di favorire il ripristino ambientale a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall'ottobre 2018, l'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attuatore individuato con decreto n. 11 di data 8 novembre 2021 del Commissario delegato per la relativa emergenza, è autorizzata a concedere ai proprietari e ai conduttori dei boschi che ricadono nelle aree colpite un contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detto evento.

95. I contributi sono concessi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli interventi realizzati entro l'8 novembre 2021 in misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati, comprese le spese di progettazione. Non sono considerati costi ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente e gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti o ricevibili. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

96. I contributi sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

97. I richiedenti presentano domanda all'Ispettorato forestale competente per territorio dall'1 febbraio al 31 marzo 2022 secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda sono allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 95;

b) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, attestante la regolare esecuzione degli interventi;

c) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa.

98. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che adotta i provvedimenti di concessione entro i trenta giorni successivi.

99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il contributo spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto.

100. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 234.660 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

101. La Regione è autorizzata a concedere un aiuto in conto capitale per la realizzazione di un impianto di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area territoriale corrispondente al Distretto venatorio n. 7 "Collio", in quanto zona priva di centri di lavorazione della selvaggina, caratterizzata da un'alta densità di ungulati oggetto di prelievo a fini venatori e di controllo della fauna selvatica.

102. L'aiuto di cui al comma 101 è concesso con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

103. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto e installazione di celle refrigeranti e relative dotazioni tecniche;

b) acquisto e installazione delle dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione degli animali e delle carcasse;

c) lavori di costruzione o ristrutturazione di locali direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;

d) lavori di realizzazione o adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;

e) lavori necessari all'adeguamento dei locali agli standard igienici - sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

f) spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi.

104. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

105. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 101 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, mediante invio all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it, entro il 31 maggio 2022, corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del progetto ed elaborati grafici descrittivi;

b) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto l'aiuto;

c) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni dalla presentazione della domanda;

d) dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo del centro ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

106. L'istruttoria delle domande avviene a cura della Commissione di cui all'articolo 64 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che ai fini dell'ammissibilità delle domande:

a) valuta la completezza della documentazione;

b) verifica l'adeguatezza del progetto rispetto ai requisiti previsti per il riconoscimento ai sensi del regolamento 2017/625/UE;

c) verifica l'ammissibilità delle spese e determina l'ammontare della spesa ammessa a contributo.

107. Sulla base delle domande ammesse, viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

108. Per la predisposizione della graduatoria, le domande ammissibili vengono suddivise nelle seguenti categorie, di cui la prima è da considerarsi prioritaria rispetto la seconda:

a) domande relative a interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica;

b) domande relative agli altri interventi.

109. All'interno delle due categorie, le domande vengono collocate in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione di cui al comma 106, a ciascuna domanda, in applicazione dei criteri di selezione relativi all'adeguatezza del progetto previsti dall'allegato A - Tabella 2 della legge regionale 28/2017. A parità di punteggio fra domande della stessa categoria, prevale quella per cui risulta la minor spesa ammessa a contributo.

110. L'aiuto è concesso, nel limite delle risorse disponibili, al soggetto che ha presentato la domanda collocatasi nella prima posizione della graduatoria, con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta della medesima percentuale in cui è stata eventualmente ridotta la spesa ammessa a contributo in applicazione del comma 106, lettera c).

111. L'aiuto concesso può essere erogato in via anticipata nel limite del 50 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'erogazione dell'intero aiuto o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE, è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di spesa a suo carico, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.

112. Qualora l'obbligo di mantenere l'impegno di cui al comma 105, lettera d), non venga mantenuto, l'aiuto concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000. L'impegno si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.

113. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

114. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

115. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere la prosecuzione dell'indagine sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese, quale capofila del progetto pilota integrato già avviato e denominato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", da realizzare in rete con i Comuni del territorio. La domanda è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

116. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo straordinario per l'anno 2022 ai fini della progettazione di uno studio di fattibilità riguardante la sistemazione e la regimentazione delle acque del "Rio Agalt" e del relativo bacino idrografico ricadente nei Comuni di Ravascletto, Cercivento e Sutrio.

118. Per le finalità di cui al comma 117, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto richiedente presenta domanda alla Direzione competente, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

120. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 59 le parole «del periodo primaverile» sono soppresse e le parole «dal 1 marzo 2021 al 15 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022»;

b) al comma 60 le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2022»;

c) il comma 62 è sostituito dal seguente:

«62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo con l'esclusione dell'IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto non inferiore all'importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.».

121. Per le finalità previste dell'articolo 3, comma 59, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 120, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali allevate sul territorio regionale, valorizzando le stesse e i prodotti derivati, finanziamenti agevolati nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'anticipazione del fabbisogno di liquidità relativo a progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

123. Ai finanziamenti di cui al comma 122 sono applicate le disposizioni previste dalla Comunicazione della Commissione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento.

124. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e la loro conversione parziale in sovvenzione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

125. Per le finalità previste dal comma 122 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

126. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

b) nomina la Commissione tecnico-consultiva VIA.

4. La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo delegato;

c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;

d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;

e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;

f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione.

5. I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in carica quattro anni.

6. La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.

9. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quiete" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.

12. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

14. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2021 di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2021, è prorogato al 31 gennaio 2022.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dal capannone ubicato nell'area denominata "ex Bertolini" situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela dell'ambiente.

17. Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative all'area stessa.

18. Gli interventi di cui ai commi 16 e 17 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

22. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. All'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 104/1992» sono sostituite dalle seguenti: «il PEBA»;

b) al comma 4 dopo le parole «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «attuate o da attuarsi»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3.

4 ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.

4 quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.000 euro e, comunque, in misura non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi, tenendo conto con priorità dello stato di disoccupazione e inoccupazione del richiedente. Qualora il beneficiario dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, verrà erogato un ulteriore contributo pari al 30 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.»;

b) i commi 19 e 20 sono abrogati;

c) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 17, della legge regionale 15/2020, con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale dei Piani di conservazione e sviluppo vigenti del Parco naturale delle Dolomiti Friulane e del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti parco, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere destinato alla copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali.

6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, corredate di un preventivo sommario di spesa e di un cronoprogramma, sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale che provvede alla concessione e contestuale erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano di conservazione e sviluppo sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione delle attività sovvenzionate ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

9. Al fine di consentire la realizzazione delle opere necessarie a riorganizzare e adeguare la viabilità d'accesso al complesso ospedaliero di Cattinara (Trieste), oggetto dell'accordo di programma sottoscritto nel 2007 per il " Riordino della rete ospedaliera triestina " e delle successive modifiche a esso intervenute, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai soggetti competenti uno o più contributi a integrazione dei finanziamenti già esistenti e a copertura dei quadri economici delle opere da realizzare, così come saranno individuate con atto modificativo dell'accordo di programma vigente.

10. La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'atto modificativo dell'accordo di programma vigente per il "Riordino della rete ospedaliera triestina", che individuerà gli interventi e i soggetti competenti alla loro realizzazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

12. Al fine di provvedere alla sistemazione delle strade interessate da eventi di rilevanza nazionale e internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 12 la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Comuni.

14. La Giunta individua l'evento e i Comuni interessati di cui al comma 12 determinando, per ciascuno di essi, sulla base di una ricognizione tecnica presentata dal Comune o dagli organizzatori comprensiva della stima dei costi, gli interventi ammissibili e l'ammontare del finanziamento.

15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato di Udine Odv della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario per un intervento di messa in sicurezza dell'accesso al nuovo autoparco e futura sede di via Baldasseria Bassa, a Udine, e per un miglioramento del livello igienico sanitario dell'area annessa al deposito delle derrate alimentari.

17. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

18. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un contributo per interventi di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo Partidor di via Baviera a Udine.
21. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.

23. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 20 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

24. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 680.000 euro, suddivisa in ragione di 630.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

26. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «ora di proprietà comunale» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità degli enti locali,».

27. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori delle tratte stradali ordinarie, regionali e comunali, un contributo finalizzato all'installazione dei dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza stradale.

29. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 28 tramite il bando di cui al comma 31 e previa richiesta da parte dell'ente.

30. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. Gli enti gestori di cui al comma 28 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici.

31. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

32. È fatto obbligo agli enti gestori di cui al comma 28 di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo straordinario al Comune di Lestizza per l'acquisto e il recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale "Ai Colonos", finalizzato alla successiva messa a disposizione da parte del Comune medesimo a favore delle associazioni culturali del Medio Friuli.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

37. Al fine di convertire a uso della comunità di riferimento un immobile sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario per l'anno 2022 per la progettazione degli interventi di recupero dell'immobile sito in Borgo San Felice ad Aquileia.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Aquileia, entro sessanta giorni dalla data di formalizzazione degli atti del trasferimento di proprietà, presenta alla struttura regionale competente in materia di edilizia domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'intervento progettuale e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario destinato alla progettazione relativa alla riqualificazione dei bagni marini e degli accessi al mare siti sul lungomare di Barcola.

41. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni con sede legale nei Comuni regionali, con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

44. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

45. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

46. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 43, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

47. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 46 devono essere considerati i seguenti elementi, in ordine di rilevanza:

a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;

b) iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie della Regione;

c) iniziative che comportino una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea.

48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

49. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:

«2 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2019.».

50. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 15/2014, come inserito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.500.000 euro per l'anno 2023 e di 17 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

51. Al comma 13 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15/2014 le parole «individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1» sono soppresse.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di una variante, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla viabilità comunale sul tratto di collegamento tra gli abitati dei Comuni di San Pietro al Natisone e San Leonardo.

53. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) dai beneficiari degli incentivi annuali disciplinati negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014;

c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 bis, 30 bis, 30 ter e 31 della legge regionale 16/2014;

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse sono ripartite sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, anche a integrazione dei finanziamenti e contributi autorizzati dalla normativa di riferimento, tenuto conto anche dei tavoli di programmazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

5. Per l'anno 2022 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);

b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;

d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).

6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

7. In via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.

8. Le risorse stanziate per l'anno 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 7 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

9. Per le finalità di cui al comma 7 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese.

10. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

11. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

12. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

13. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;

f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;

k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.

14. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

15. In via transitoria l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

16. Le risorse stanziate per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

17. Per le finalità di cui al comma 15 gli Ecomusei ivi individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno di presentazione della domanda e di un prospetto delle relative spese.

18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

22. Per le finalità di cui ai commi 15 e 16 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto gestore del Cluster regionale cultura e creatività di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per sostenere le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione della prima edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

25. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), la Direzione centrale competente in materia di beni culturali accerta negli anni 2022, 2023 e 2024 le entrate corrispondenti al rimborso forfetario riconosciuto dal competente organo ministeriale previsto da detti accordi.

28. Il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 è sostituito dal seguente:

«13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.».

29. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

«13 bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 12.».

30. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui al comma 27, è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

31. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 13, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 28, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

32. Al comma 25 bis dell'articolo 13 della legge regionale 29/2018 dopo le parole «è concesso» sono inserite le seguenti: «e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del servizio competente,».

33. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale 29/2018, anche in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2022 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022.

35. Per le finalità di cui al comma 34 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

36. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:

«a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:

1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.».

37. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 21, 22 e 22 bis, della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche disposte dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

38. Al fine di dare seguito alle iniziative di valorizzazione della figura delle Portatrici Carniche, la Regione è autorizzata a finanziare le azioni previste agli articoli 2, 3, 5 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre).

39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

40. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2021 e 2022».

41. Per le finalità di cui al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Aquileia per un progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale museale della Prima Guerra Mondiale della Casa Terza Armata del Sacrario di Redipuglia, al fine del trasferimento dello stesso in altra sede che ne consenta la musealizzazione e l'accesso al pubblico, durante il periodo dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'immobile di Redipuglia.

43. Per le finalità di cui al comma 42 il Comune di Aquileia presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto e il relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

44. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1.

1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento alla struttura regionale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), corredata di una relazione dettagliata delle attività della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.»;

b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «dell'Assessore regionale competente in materia di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio regionale»;

c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole «la richiesta di documentazione in possesso del Ministero della difesa attraverso gli» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli»;

d) al comma 1 dell'articolo 5 la parola «2,» è soppressa.

46. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come aggiunto dal comma 45, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

47. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono inseriti i seguenti:

«3 ter. In relazione ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità spetta all'Ente la manutenzione ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all'Amministrazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese.

3 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 ter, rimane di competenza dell'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro.

3 quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovverossia le modifiche di contratto resesi necessarie in corso d'opera.».

48. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito dal comma 47, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria posti in capo all'Amministrazione regionale, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

49. Per le finalità di cui al comma 3 quater dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

50. In considerazione della rilevanza delle attività e della pratica sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile con particolare riferimento ai soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva il Programma regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.

51. Il Programma, approvato entro il 30 aprile dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento all'abbandono sportivo, al numero di tesserati del settore giovanile per ciascuna federazione sportiva, al numero di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalità di cui al comma 50;

b) gli interventi rivolti ai giovani e alle persone con disabilità;

c) la quantificazione delle risorse e le modalità di finanziamento degli interventi sulla base dei dati di cui alla lettera a).

52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'adozione di uno o più bandi ovvero attraverso l'allocazione delle risorse su canali contributivi già esistenti.

53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, l'intensità e la misura del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.

54. I dati di cui al comma 51, lettera a), sono forniti dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia e dal CIP, entro l'1 marzo.

55. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 è destinata la spesa di 1.025.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

56. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2022 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2021.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2022 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2022 ed entro il 31 marzo 2023.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2023 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

10. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 della medesima, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima, per gli anni 2022-2024 è riservata all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine una quota pari a 55.000 euro annui per ciascun ente a sostegno dei corsi di laurea nell'ambito di Scienze dell'Educazione e di Scienze della Formazione primaria finalizzati alla copertura del fabbisogno di docenti della scuola dell'infanzia e primaria e di educatori nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di università, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività da finanziare. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 330.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), un contributo straordinario per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura fissata al comma 17, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:

a) ISIS "Dante Alighieri" di Gorizia;

b) Istituto Comprensivo di Spilimbergo.

14. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 13 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 473 (Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa e riparto delle risorse).

15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 13 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

16. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e successive modificazioni.

17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ragione di 31.000 euro per l'anno 2022 e di 15.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55, così suddivisa:

a) a favore dell'ISIS "Dante Alighieri" di Gorizia 15.000 euro per l'anno 2022 e 7.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) a favore dell'Istituto comprensivo di Spilimbergo 16.000 euro per l'anno 2022 e 8.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

18. Al fine di coordinare temporalmente il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 13/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021, con i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della medesima legge regionale 13/2018 per l'anno scolastico 2024/2025.

19. I contributi sono concessi entro il 30 giugno 2022 nella misura annuale stabilita con i decreti 55 settembre 2021, n. 10141/LAVFORU e 6 ottobre 2021, n. 10448/LAVFORU per ciascuna scuola beneficiaria, previa accettazione da parte delle medesime scuole.

20. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto de Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.

21. Per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale 13/2018 e di cui al comma 18 si provvede, per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario con obbligo di restituzione per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura di 680.000 euro a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'immobile denominato Purnama House di Duino da destinare a casa dello studente.

23. La domanda per il finanziamento è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, unitamene alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare e ad una proposta di piano di rientro.

24. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

25. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2023 sulla base del piano di cui al comma 23.

26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa 680.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

27. Le entrate derivanti dal comma 22 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2023, a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste nella misura di 400.000 euro a valere per l'anno 2022 per l'acquisto di un nuovo simulatore di navigazione, necessario per l'acquisizione delle certificazioni obbligatorie da parte degli allievi ufficiali dell'Accademia medesima e di altri operatori del settore.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di apprendimento permanente, corredata del preventivo di spesa e di una relazione contenente una descrizione tecnica dell'attrezzatura che si intende acquisire con il finanziamento e delle attività a cui la stessa è destinata. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

30. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto della spesa sostenuta con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 al Comune di San Vito al Tagliamento per l'importo di 15.000 euro e al Liceo Scientifico statale "G. Marinelli" di Udine per l'importo di 7.000 euro.

33. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 32 presentano domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.

34. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2021/2022. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilirà anche i termini di rendicontazione.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

36. Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 10.000 euro per attività che mirino a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei giovani alla crescita economica e sociale della comunità di riferimento.

37. Le attività di cui al comma 36 sono finalizzate a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea e devono afferire alternativamente ai settori dell'apprendimento, della creatività, dell'innovazione, delle pari opportunità, della tutela dell'ambiente, dello sport o della cultura.

38. A partire dall'1 febbraio 2022, possono presentare domanda per i contributi di cui al comma 36 i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo quinquennio.

39. Per le finalità di cui al comma 36 i soggetti di cui al comma 38, entro venti giorni dalla data di cui al medesimo comma, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di politiche per la famiglia domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.

40. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

41. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

42. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 38. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;

b) spese per il personale qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa;

c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;

d) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;

e) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

g) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;

h) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa;

i) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario;

j) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;

k) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;

l) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative; spese telefoniche; spese relative al sito internet e spese postali; spese di cancelleria; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.

43. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati; per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni; di costituzione dell'associazione; per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.

44. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1. (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg, un contributo straordinario a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia finalizzato a sostenere e rafforzare le iniziative e le attività volte alla promozione della cultura musicale nelle scuole primarie della regione riferite all'anno scolastico 2022-2023.

46. Il contributo di cui al comma 45 è ripartito da ANBIMA Fvg a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui al successivo comma 47 per i corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie organizzati e svolti dalle Bande medesime, in convenzione o accordo con i singoli istituti comprensivi.

47. Il contributo di cui al comma 45, fino ad un ammontare massimo di 3.000 euro per singolo plesso scolastico è richiesto dalla singola Banda ad ANBIMA entro il 31 ottobre 2022, allegando alla domanda la convenzione o l'accordo sottoscritto con l'istituto scolastico di appartenenza. Il riparto è effettuato da ANBIMA entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna Banda musicale. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le Bande musicali beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare delle risorse complessive spettanti. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di rendicontazione. I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, non sono cumulabili con altre forme contributive.

48. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio strumenti e attrezzature musicali, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze, materiale di consumo e materiale didattico.

49. ANBIMA Fvg rendiconta le spese sostenute dalle Bande musicali secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.

50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

51. L'Amministrazione regionale, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata ad erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione.

52. Al fine di agevolare la fruizione del contributo di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie.

53. La Giunta regionale con un bando, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le categorie dei beneficiari, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione.

54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. Per l'anno 2022 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 19.606.142,62 euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:

a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;

c) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà);

d) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 187.500 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I).
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 28 febbraio 2021.

4. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres..

5. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.

6. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2022 sono quelli risultanti al 31 dicembre 2019, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle "Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli Venezia Giulia" di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39 ter della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia».

9. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), per l'anno 2022 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'integrazione sociale di persone con diverse abilità, è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia personale, o inserimento lavorativo, rivolti a persone con handicap, con i seguenti obiettivi: sensibilizzazione su tali problematiche, valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali, creazione di una rete di volontariato sociale, organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima, aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali, incremento della creatività nella risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benessere psicofisico.

13. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale a favore del Comune di Pordenone per la progettazione e realizzazione di una residenza per anziani.

16. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 15 è presentata alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, ripartita in 500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 4.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

18. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola «2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'anno 2022».

19. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale FAI di Pordenone per la realizzazione del progetto Corte Macramè, residenza per abitare possibile e la domiciliarità innovativa a Pordenone.

21. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 20, la Cooperativa sociale FAI di Pordenone presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.

22. La concessione del contributo di cui al comma 20 è subordinata al rilascio di apposita fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso, con vincolo per tutta la durata della realizzazione del progetto.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

24. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende del Servizio sanitario regionale anticipazioni finanziarie sulla quota di riparto, assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia, del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). Le anticipazioni sono concesse a ciascuna Azienda sanitaria regionale in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio di competenza e sono oggetto di restituzione nei limiti della quota di riparto del fondo statale effettivamente trasferita a ciascuna di esse.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 610.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un contributo straordinario destinato alla progettazione per la realizzazione di una residenza protetta per anziani disabili.

27. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile.

30. Le risorse sono concesse su domanda dell'Istituto da presentare alla struttura regionale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle strutture regionali non convenzionate un contributo straordinario per l'acquisto di farmaci da banco.

33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso nella misura massima di 2.000 euro per struttura.

34. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute contributi finalizzati a sostenere e rafforzare le iniziative e i servizi volti alla tutela della salute mediante la promozione dell'educazione alimentare, da realizzarsi in collaborazione con le Aziende sanitarie regionali e per il tramite di associazioni di volontariato con sede nel territorio regionale che abbiano come scopo il contrasto e la cura dei disturbi alimentari.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ODV - Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno nel mese di febbraio 2023.

39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.687.433.314,20 euro a favore dei medesimi per il triennio 2022-2024, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:

a) per l'anno 2022 a 592.596.945,43 euro;

b) per l'anno 2023 a 554.495.135,87 euro;

c) per l'anno 2024 a 540.341.232,90 euro.

2. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 83.420.000 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:

a) per l'anno 2022 a 28.020.000 euro;

b) per l'anno 2023 a 27.700.000 euro;

c) per l'anno 2024 a 27.700.000 euro.

3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, pari a complessivi 1.516.684.482,26 euro per il triennio 2022-2024, di cui 509.784.267,04 euro per l'anno 2022, 502.129.107,61 euro per l'anno 2023 e 504.771.107,61 euro per l'anno 2024. L'importo complessivo del triennio 2022-2024 ricomprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82 per 15 milioni di euro;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 170.748.831,94 euro per il triennio 2022-2024, di cui 82.812.678,39 euro per l'anno 2022, 52.366.028,26 euro per l'anno 2023 e 35.570.125,29 euro per l'anno 2024. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate per l'importo di 78.855.968,36 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 81 e per l'importo di 14.531.434,52 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82.

5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:

a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l'importo di 1.327.027.452,39 euro per il triennio 2022-2024, di cui 437.442.078,60 euro per l'anno 2022, 441.282.827,38 euro per l'anno 2023 e 448.302.546,41 euro per l'anno 2024;

b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 15;

c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 24;

d) del fondo di cui al comma 27, per le Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

e) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 30;

f) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 33;

g) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 43;

h) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 45;

i) del fondo di cui al comma 54;

j) dell'assegnazione di cui al comma 58;

k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 61;

l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 81, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'importo di 1.973.861,80 euro per l'anno 2022;

m) dell'assegnazione di cui al comma 64;

n) dell'assegnazione di cui al comma 67;

o) dell'assegnazione di cui al comma 69;

p) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

q) dell'assegnazione di cui al comma 75;

r) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

s) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo pari a 6.415.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.805.000 euro per l'anno 2022 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

t) dell'assegnazione di cui al comma 79;

u) dell'assegnazione di cui al comma 80;

v) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di cui al comma 82 per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024;

w) dell'assegnazione di cui al comma 86;

x) dell'assegnazione di cui al comma 88;

y) delle risorse già concertate per i trienni precedenti al triennio 2022-2024 per l'importo di 47.266.271,87 euro, di cui 28.394.159,14 euro per l'anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l'anno 2023;

z) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 114, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per l'anno 2022.

6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

8. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2021 della quota ordinaria di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

9. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita come segue:

a) per l'importo di 7.840.748,78 euro in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2021 della quota di solidarietà di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 26/2020;

b) per l'importo di 600.000 euro in misura pari agli importi individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella O.

10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.

11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, in misura pari agli importi individuati nella colonna «concorso enti locali alla finanza pubblica» dell'allegata Tabella P.

13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

15. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

16. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 15 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2021 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concesse ed erogate in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:

a) 3.440.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 11.840.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l'anno 2022 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.

22. Le risorse di cui al comma 21 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.

23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di a complessivi 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

25. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;

e) 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

f) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;

g) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.

26. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.

28. L'assegnazione di cui al comma 27, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.

29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

30. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024.

31. Il fondo di cui al comma 30 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

33. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 4.528.834,59 di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024.

34. Il fondo di cui al comma 33 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.028.834,59 euro per l'anno 2024;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

35. La quota di cui al comma 34, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

36. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 35 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

37. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

38. Il contributo di cui al comma 35 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

39. Le risorse di cui al comma 34, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 37 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 37, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

40. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 38 e 39 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

41. Per la quota di cui al comma 34, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.

42. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 4.528.834,59 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

43. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

44. Per la finalità prevista dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres..

46. Le risorse di cui al comma 45 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.

47. Le risorse di cui al comma 45 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

48. Per la finalità prevista dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

50. Le risorse di cui al comma 49 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

51. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 49.

52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).

53. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

56. L'assegnazione spettante per gli anni 2022, 2023 e 2024 è quantificata nella misura annua di:

a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;

c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.

57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

62. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 61 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.

63. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:

a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

65. Le risorse di cui al comma 64 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 840.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

68. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

69. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2022.

70. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

71. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato dall'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, incrementato dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.

72. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

73. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

75. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

77. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2022, e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 6.915.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.305.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

79. Per la finalità prevista dall'articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

80. Per le finalità previste dall'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

81. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 103.855.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.855.968,36 euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

82. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 20/2020 è istituito un fondo e destinata la spesa per le concertazioni delle politiche di sviluppo tra Regione ed enti locali successive a quella prevista dal comma 81 pari a complessivi 29.531.434,52 euro per il triennio 2022-2024, di cui 4.541.309,23 euro per l'anno 2023 e 24.990.125,29 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via prioritaria nell'anno 2022 le domande di contributo presentate per le finalità e nei termini stabiliti dall'articolo 64, commi 1 e 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), e rimaste inevase nell'anno 2021, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

85. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

86. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

88. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), in considerazione del perdurare delle criticità occupazionali e dei connessi deficit organizzativi nelle amministrazioni comunali, per l'anno 2022 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.

91. Per le finalità previste dal comma 90 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

93. Il contributo di cui al comma 92 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

94. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

96. Il contributo di cui al comma 95 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

97. Per la finalità prevista dal comma 95 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro alla Confcommercio FVG, al fine di sostenere il progetto di rilievo regionale realizzato dalle Confcommercio locali e dalle altre associazioni di categoria d'intesa con le competenti autorità, per l'impiego presso le aree esterne ai locali di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

99. La Confcommercio FVG, unico referente nei confronti della Regione, in accordo con le associazioni locali di categoria interessate, presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata del progetto di cui al comma 98, sviluppato d'intesa con le Prefetture competenti, recante le spese sostenute dall'1 giugno 2021 dalla Confcommercio FVG o dalle altre associazioni di categoria e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 maggio 2022.

100. Il contributo di cui al comma 98 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

101. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

102. I commi 19, 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono abrogati.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per la straordinaria manutenzione degli impianti dei sistemi automatici di controllo delle targhe dei veicoli in transito realizzati in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009, I Area, recante "Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità e accordi con lo Stato".

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una descrizione sintetica degli interventi.

105. Il contributo di cui al comma 103 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

106. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Questura di Trieste risorse finanziarie per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture della Polizia di Stato.

108. Il contributo di cui al comma 107 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

109. Per la finalità prevista dal comma 107 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

110. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:

a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;

d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.

2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.

5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima).

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

7. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostiene le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

8. Ai fini del comma 7, le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.

9. Per le finalità previste dal comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. In applicazione di accordi sottoscritti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la promozione e la tutela della lingua friulana, l'ARLeF è autorizzata a finanziare gli enti beneficiari degli accordi nell'ambito delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.

11. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. In attuazione dei finanziamenti di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.

13. Per le finalità previste dal comma 12 si provvede a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e di valorizzare le minoranze di lingua tedesca, la Regione è autorizzata a concedere un finanziamento di 10.000 euro a ciascuno dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Pontebba, Sappada, Sauris e Paluzza per il bilinguismo visivo.

15. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste e del relativo cronoprogramma di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

17. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2022 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

18. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2022. Il finanziamento, determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.

20. Per le finalità previste dal comma 19, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 800.000 euro per i contratti di lavoro flessibile, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

21. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

22. La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2022 è ripartita come segue:

a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;

b) 500.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2022 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007;

c) 45.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;

d) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;

e) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;

f) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2022 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;

g) 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo di cui al comma 70 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).

23. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 22, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese dei contributi di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 22, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 875.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

25. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

26. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

28. Per le finalità previste dal comma 26, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

29. Al fine di valorizzare e promuovere la minoranza linguistica slovena presente sul territorio dell'ex provincia di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Comunità di montagna del Natisone e Torre per i lavori di adeguamento e miglioramento della struttura dedicata al Museo etnografico e Centro culturale della minoranza slovena.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività, di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste e del cronoprogramma delle spese, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

31. Per le finalità previste dal comma 29, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41)

32. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

34. Per le finalità previste dal comma 32, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

35. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità e l'anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Friuli nel Mondo per le spese di funzionamento, di gestione, implementazione dell'Archivio Storico dell'emigrazione friulana presso la sede di Udine, oltre alle spese di recupero (digitalizzazione, restauro, trasporto in Regione ed eventuale ritorno all'estero dei materiali) dei materiali storici di ogni tipo (cartaceo, fotografico, filmico, museale) custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.

39. La domanda di concessione del finanziamento per l'attività di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

«18 bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste "URSUS", la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione possedute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 18 bis della legge regionale 13/2019, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 6.

3. L'Amministrazione regionale per le finalità di ammodernamento e adeguamento degli uffici tavolari e anche di potenziamento e di sviluppo del centro per l'impiego, è autorizzata all'acquisto di un immobile da destinare a sede istituzionale nel territorio del comune di Pontebba.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 6.

5. Al potenziamento, anche infrastrutturale, del centro per l'impiego di cui al comma 3 possono altresì concorrere le risorse previste dal "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), rafforzandone l'attività di assistenza e di supporto tecnico-metodologico nelle fasi di formulazione, valutazione e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 233.010 euro suddivisa in ragione di 93.010 euro per l'anno 2022 e 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a M, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.