§ 2.3.330 - D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74.
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:21/05/2018
Numero:74


Sommario
Art. 01.  (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
Art. 1.  Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Art. 2.  Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Art. 3.  Funzioni dell'organismo di coordinamento
Art. 4.  Funzioni dell'organismo pagatore
Art. 5.  Organismi pagatori riconosciuti
Art. 6.  Centri autorizzati di assistenza agricola
Art. 7.  Organi dell'Agenzia
Art. 8.  Poteri del Direttore
Art. 9.  Comitato tecnico
Art. 10.  Entrate dell'Agenzia
Art. 11.  Ordinamento contabile
Art. 12.  Statuto e norme di funzionamento
Art. 13.  Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia
Art. 14.  Vigilanza
Art. 15.  Sistema informativo agricolo nazionale
Art. 15 bis.  (Trasformazione della società SIN S.p.a.).
Art. 16.  (Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.).
Art. 17.  Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA
Art. 18.  Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.
Art. 19.  Dotazione organica dell'Agenzia
Art. 20.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 21.  Abrogazioni


§ 2.3.330 - D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74.

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

(G.U. 23 giugno 2018, n. 144)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

     Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;

     Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;

     Vista la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;

     Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

     Considerato che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura [1]

 

Art. 01. (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). [2]

     1. [Le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis] [3].

     2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.

     3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa;

     b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;

     c) [esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.] [4];

     d) [aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.] [5].

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonchè alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 1. Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

     1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.

     2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.

     3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.

     4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.

     5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.

     6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

     7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

     1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

     2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

     3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

     4. [A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71] [6].

     5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

 

     Art. 3. Funzioni dell'organismo di coordinamento

     1. All'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:

     a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonchè alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;

     b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) [le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero] [7];

     d) [i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9] [8].

     2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.

     3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

     5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:

     a) gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);

     b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;

     c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;

     d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

     e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

     f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

     g) [esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera] [9];

     h) coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;

     i) [esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera] [10];

     l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;

     m) [aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l)] [11];

     n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;

     o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

     p) promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;

     q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.

 

     Art. 4. Funzioni dell'organismo pagatore

     1. All'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:

     a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonchè degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonchè l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;

     b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonchè delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati dell'Unione europea e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;

     c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

     d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

     e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

     f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni.

     2. L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.

     3. L'Agenzia può avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonchè di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

 

     Art. 5. Organismi pagatori riconosciuti

     1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. È fatta salva la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.

     3. Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 01, comma 3, lettera b) [12].

     4. Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

 

     Art. 6. Centri autorizzati di assistenza agricola

     1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

     a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

     b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;

     c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonchè nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;

     d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;

     e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi [13].

     1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso [14].

     2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

     3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonchè per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p) [15].

     4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonchè la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

     5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

     6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonchè alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

     7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonchè le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.

 

     Art. 7. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata [16].

     b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo.

     2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Poteri del Direttore

     1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

 

     Art. 9. Comitato tecnico

     1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.

     2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico [17].

     3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto [18].

     4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.

     5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.

 

     Art. 10. Entrate dell'Agenzia

     1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

     a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;

     b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;

     c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

     2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

 

     Art. 11. Ordinamento contabile

     1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 12. Statuto e norme di funzionamento

     1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia sono adottati dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [19].

     2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 

     Art. 13. Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia

     1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.

     2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

 

     Art. 14. Vigilanza

     1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

     2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.

     3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

 

     Art. 15. Sistema informativo agricolo nazionale

     1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

     2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.

     3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e) [20].

     4. [Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione] [21].

     5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.

     6. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 01, comma 3, lettera a), il Ministero assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali [22].

     6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni [23].

     6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale:

     a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN;

     b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalità, i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni [24].

     6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. È fatta comunque salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese [25].

 

     Art. 15 bis. (Trasformazione della società SIN S.p.a.). [26]

     1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società in house del Ministero e di AGEA, può svolgere le seguenti attività:

     a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;

     b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;

     c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;

     d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;

     e) [esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1] [27];

     f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 può essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro.

     3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.

 

     Art. 16. (Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.). [28]

     [1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinchè SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.a., nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonchè tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.a.

     2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.a., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.a. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1. A decorrere dalla medesima data Agecontrol S.p.a. è soppressa.

     3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.a. proseguono fino alla loro scadenza, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresì ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.a., salva la possibilità, per SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo.

     4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3 anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.]

 

     Art. 17. Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA [29]

     [1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonchè alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione, da svolgersi secondo le modalità indicate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta del Direttore dell'Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.

     2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.

     3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:

     a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

     b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia;

     c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di Agea ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);

     d) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.]

 

     Art. 18. Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A. [30]

     [1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della società entro i successivi sessanta giorni, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.

     3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.]

 

     Art. 19. Dotazione organica dell'Agenzia [31]

     [1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.A. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.

     2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.

     3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

     4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

     1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.

     2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.

     3. [Con decreto del Ministro sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea] [32].

     4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.

     5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

     Art. 21. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;

     b) l'articolo 18, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

     c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     d) l'articolo 20, commi 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13;

     e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;

     f) l'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[3] Comma abrogato dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Lettera abrogata dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[5] Lettera abrogata dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[7] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[8] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[9] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[10] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[11] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[14] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[16] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[17] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[20] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[21] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[23] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[24] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[26] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[27] Lettera abrogata dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[28] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 e abrogato dall'art. 30 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

[32] Comma abrogato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.