§ 4.5.162 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.
Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:06/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 22/2001)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 16/2002)
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 6/2013)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 11/2015)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 20/2015)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 12/2016)
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 25/2016)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 34/2017)
Art. 9.  (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)
Art. 11.  (Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni)
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 19/2012)
Art. 13.  (Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici)
Art. 14.  (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti)
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 29/2017)
Art. 16.  (Norme transitorie)
Art. 17.  (Norme finanziarie)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.162 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

(B.U. 14 febbraio 2018, n. 7)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 22/2001)

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è aggiunta la seguente:

«e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-lsontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 ( Legge regionale 22/2001 . Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).».

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 16/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «dalla struttura regionale competente in materia di idraulica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle strutture regionali competenti in materia di idraulica e di geologia».

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 6/2013)

1. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «validità di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile».

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 11/2015)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: «nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «corsi d'acqua naturali e relativi affluenti,» sono inserite le seguenti: «ancorché non cartografati,»;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;»

1.2 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;

d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;

d quater) il Catasto delle valanghe di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;»;

2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 alla lettera b) prima della parola «validano» sono inserite le seguenti: «modificano, aggiornano,»;

2.2 la lettera c) è abrogata;

d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;»;

2) al comma 2 le parole «e alle opere idrauliche» sono sostituite dalle seguenti: «, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi»;

e) al comma 15 dell'articolo 10 dopo le parole «stato ecologico» sono inserite le seguenti: «e chimico»;

f) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera k) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

«k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.»;

2) dopo la lettera m) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.»;

g) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 dopo le parole «dell'articolo 34» sono aggiunte le seguenti:«e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo»;

2) al comma 8 dopo le parole «classi 1, 2, 3 e 4» sono aggiunte le seguenti: «, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4»;

3) alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.»;

4) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.»;

h) dopo il comma 9 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

«9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.»;

i) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «regio decreto 523/1904,» sono inserite le seguenti: «per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e»;

2) al comma 3 le parole «di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «alla bonifica idraulica del territorio»;

j) al comma 2 dell'articolo 20 le parole «Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione»;

k) al comma 11 dell'articolo 21 dopo le parole «15.000 metri cubi,» sono inserite le seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e»;

l) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 7 le parole «alle pubblicazioni,» sono soppresse;

2) al comma 8 le parole «versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché» sono soppresse;

m) al comma 2 dell'articolo 25 le parole «nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «sui siti istituzionali della Regione e dei Comuni sul cui territorio insiste l'intervento previsto»;

n) al comma 3 dell'articolo 34 dopo le parole «sito interessato» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a),»;

o) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.»;

2) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

3) al comma 5 le parole «, validano e certificano» sono soppresse;

p) dopo il comma 7 dell'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:

a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;

b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.

7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.»;

q) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

«1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.»;

r) al comma 13 dell'articolo 42 dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e»;

s) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all'articolo 9 del regio decreto 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:

a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;

b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;

c) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;

d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.»;

2) al comma 4 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

t) al comma 3 dell'articolo 45 dopo le parole «di valutazione di impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e nei casi di derivazione d'acqua da corpi idrici sotterranei»;

u) al comma 4 dell'articolo 47 le parole «o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione» sono soppresse;

v) al comma 3 dell'articolo 48 le parole «entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «non prima di due anni dalla scadenza della stessa»;

w) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).»;

2) al comma 10 dopo le parole «soggetto concessionario» sono inserite le seguenti: «, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse,»;

x) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 7 la parola «manuale» è soppressa;

2) al comma 14 dopo le parole «15.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone demaniale annuo dovuto per l'acqua prelevata in quantità superiore a quella massima individuata nel disciplinare o nel provvedimento di concessione, anche nei casi di superamento della portata media di concessione, verificata con cadenza almeno quinquennale»;

3) al comma 15 dopo le parole «di esercizio» sono inserite le seguenti: «e le condizioni»;

y) al comma 1 dell'articolo 57 le parole «struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

z) dopo l'articolo 61 ter è inserito il seguente:

«Art. 61 quater. (Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.»;

aa) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 14 le parole «non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale»;

2) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15 bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono individuate le modeste attività produttive o commerciali di cui all'articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, lettera q).

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 20/2015)

1. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «E' oggetto di contributo una delle» sono sostituite dalle seguenti: «Sono oggetto di contributo le».

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 12/2016)

1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 dopo la parola «estrattiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva»;

b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 è inserita la seguente: «c bis) le cave a valenza storica;»;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 3 le parole «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) alla lettera c) del comma 3 le parole «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 60 per cento»;

3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.»;

4) al comma 6 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d)»;

d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole «il fondo cava» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di massimo scavo di progetto»;

e) al comma 7 dell'articolo 12 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 le parole «in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3)»;

2) alla lettera c) del comma 1 le parole «, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità» sono soppresse;

3) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.»;

g) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.»;

2) al comma 4 le parole «L'autorizzazione all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività»;

h) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.»;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.»;

i) dopo il comma 7 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.»;

j) al comma 1 dell'articolo 18 le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

k) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole «come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»;

2) al comma 6 dopo la parola «durata» è inserita la seguente: «almeno»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.»;

4) al comma 8 le parole «del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla» sono sostituite dalle seguenti: «della collaborazione della»;

5) al comma 10 dopo la parola «collaudo» è inserita la seguente: «finale»;

6) al comma 11 le parole «con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla»;

7) al comma 12 dopo le parole «esito negativo del collaudo» sono inserite le seguenti: «che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato»;

l) dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

«2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.»;

m) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto» sono soppresse;

2) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole «collaudo finale,» è inserita la seguente: «anche»;

n) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta» sono sostituite dalle seguenti: «rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.»;

o) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

p) al comma 1 dell'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

2) alla lettera e) dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7,»;

3) alla lettera h) le parole «superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore all'80 per cento»;

q) al comma 4 dell'articolo 33 le parole «dei lavori,» sono sostituite dalla seguente: «responsabile,»;

r) alla fine del comma 2 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente periodo: «Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato.»;

s) al comma 1 dell'articolo 35 le parole «di ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «di sanzioni ambientali»;

t) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «progetto autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1»;

2) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.»;

3) al comma 2 le parole «l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa»;

4) al comma 3 dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera c),»;

5) al comma 4 dopo le parole «alle disposizioni della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, a esclusione dell'articolo 18, comma 7»;

6) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

6.1 le parole «agosto 1996» sono sostituite dalle seguenti: «agosto 1986»;

6.2 dopo le parole «versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni» sono inserite le seguenti: «, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2»;

7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.».

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 25/2016)

1. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «di proprietà di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «da edifici sedi di imprese».

2. [Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/2016 le parole «regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002»] [1].

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 34/2017)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006»;

b) dopo il comma 6 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.»;

c) al comma 6 dell'articolo 15 il periodo «La deroga al vincolo di cui ai commi 3 e 5 può essere richiesta solo per le discariche per rifiuti non pericolosi.» è sostituito dal seguente: «La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.».

 

     Art. 9. (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)

1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata [2].

4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

6. I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge regionale 12/2016 .

7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016 .

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:

a) all'avviamento;

b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;

c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

2. L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:

a) progetto dei lavori;

b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;

c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;

d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.

3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:

a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;

b) può prevedere ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;

c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.

5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.

 

     Art. 11. (Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni)

1. [Al fine di recuperare le condizioni di naturalità del Lago dei Tre Comuni e di garantirne la fruibilità, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, l'Amministrazione regionale, anche mediate l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2015, è autorizzata, anche in delegazione amministrativa alle UTI competenti per territorio o al Comune capofila, a indire un concorso di idee, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, per la predisposizione di un documento che contenga una valutazione di fattibilità di possibili azioni di mitigazione, anche finalizzato alla rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale e turistica, comprensiva di una valutazione costi/benefici delle possibili alternative agli usi specifici esistenti] [3].

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 17.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A di cui all'articolo 17.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 19/2012)

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 2 dell'articolo 47 bis le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

 

     Art. 13. (Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici)

1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dall'1 marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

 

     Art. 14. (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti) [4]

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 29/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole «, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale» sono soppresse.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE

 

     Art. 16. (Norme transitorie)

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015 .

2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Norme finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

b) l'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

d) l'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[2] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23, dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2019, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.