§ 4.1.129 – L.R. 18 agosto 2005, n. 25.
Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:18/08/2005
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 2/2000).
Art. 2.  (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici).
Art. 3.  (Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa).
Art. 4.  (Conferma di contributi concessi ai Comuni).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 14/2002).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 14/2002).
Art. 7.  (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 14/2002).
Art. 8.  (Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell’anno 2002).
Art. 9.  (Finanziamenti di opere di metanizzazione).
Art. 10.  (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica).
Art. 11.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 13/1998).
Art. 12.  (Modifica all’articolo 1 bis della legge regionale 28/2001).
Art. 13.  (Progetto di Piano regionale di tutela delle acque).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane).
Art. 15.  (Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 25/1992).
Art. 16.  (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 35/1986).
Art. 17.  (Cave di prestito).
Art. 18.  (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 12/2003).
Art. 19.  (Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti).
Art. 20.  (Autorizzazione integrata ambientale).
Art. 21.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004).
Art. 22.  (Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare).
Art. 23.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 13/2000).
Art. 24.  (Interpretazione autentica dell’articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991).
Art. 25.  (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 16/2002).
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile).
Art. 27.  (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge regionale 18/2004).


§ 4.1.129 – L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

(B.U. 22 agosto 2005, n. 33 – S.S. n. 17).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 2/2000).

     1. Al comma 51 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall’articolo 4, comma 98, della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «all’Istituto Tomadini di Udine,» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

     2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, dopo le parole: «all’Istituto Tomadini di Udine» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

 

     Art. 2. (Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici).

     1. Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all’adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), è fissato al 31 dicembre 2009 [1].

 

     Art. 3. (Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa). [2]

     1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 76 della legge medesima, e che non hanno rispettato i termini di cui all’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per la presentazione della documentazione finale attestante la spesa sostenuta, l’organo concedente è autorizzato, previo accertamento del pieno raggiungimento dell’interesse pubblico, a confermare i contributi concessi purché i beneficiari interessati facciano pervenire alla Direzione provinciale lavori pubblici competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto riassuntivo di spesa, corredato della relativa documentazione.

     2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell’organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.

     3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.

 

     Art. 4. (Conferma di contributi concessi ai Comuni).

     1. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all’articolo 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 14/2002).

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

     «c) nel caso di appalti per lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 14/2002).

     1. Al comma 4 dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, le parole: «Contestualmente all’individuazione del soggetto delegatario» sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 14/2002).

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 56 della legge regionale 14/2002 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.».

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6 bis, della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell’entrata in vigore della presente norma.

 

     Art. 8. (Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell’anno 2002).

     1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute nell’anno 2002 relativamente agli interventi finanziati.

 

     Art. 9. (Finanziamenti di opere di metanizzazione).

     1. Limitatamente alle opere finanziate con la legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), i cui procedimenti contributivi non siano ancora conclusi, il limite del 50 per cento di cui all’articolo 16, comma 4, della legge regionale 14/2002, si intende riferito all’importo totale risultante dal quadro economico delle opere stesse.

 

     Art. 10. (Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

     2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 13/1998). [3]

     1. Il comma 2 dell’articolo 7 (Salvaguardia di zona tipica) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.».

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 1 bis della legge regionale 28/2001).

     1. All’articolo 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 152/1999. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la competente Autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall’articolo 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall’esercizio sperimentale.».

 

     Art. 13. (Progetto di Piano regionale di tutela delle acque). [4]

     1. Il Comitato incaricato della verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), già costituito ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale), rimane in carica fino all’approvazione del progetto di Piano da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane). [5]

     1. Fino all’adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 25/1992).

     1. Al comma 4 dell’articolo 12 bis (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive) della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole: «sulle superfici destinate alle attività agricole» sono sostituite dalle seguenti: «sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai quaranta centimetri».

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 35/1986). [6]

     1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

     «3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.».

 

     Art. 17. (Cave di prestito).

     1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.

     2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.

     4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell’intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell’opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.

     6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce “Sportello unico” per lo svolgimento delle attività organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all’attività di cava.

     7. L’autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera relativa all’attività estrattiva.

     8. Ai sensi dell’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l’efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell’area oggetto dell’attività estrattiva.

     9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), nonché, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la normativa regionale vigente in materia di attività estrattive.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 12/2003).

     1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

     «2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame, da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell’articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).».

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti). [7]

     1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell’attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei Programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

 

     Art. 20. (Autorizzazione integrata ambientale). [8]

     [1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all’articolo 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all’articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all’articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.]

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004).

     1. All’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.».

 

     Art. 22. (Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare).

     1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell’alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d’Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 100, della legge regionale 4/2001, per i Comuni operanti nell’ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo Ente.

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 13/2000).

     1. Al comma 26 bis dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), e successive modifiche, le parole: «l’ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «l’estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all’attività».

 

     Art. 24. (Interpretazione autentica dell’articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991). [9]

     [1. Per le strutture di cui all’articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), in via di interpretazione autentica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 131, comma 11, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).]

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 16/2002). [10]

     1. All’articolo 38 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.».

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile).

     1. Dopo la lettera g bis) del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:

     «g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;

     g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.».

     2. Al secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 64/1986 le parole: «alle lettere b) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b), g), g ter) e g quater)».

     3. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 64/1986 le parole «e dei volontari singoli di alta specializzazione» sono soppresse.

     4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 27. (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge regionale 18/2004). [11]

     [1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, per «procedimenti disciplinari pendenti» devono intendersi le segnalazioni di illeciti disciplinari trasmesse, entro il 24 giugno 2004, alla Commissione disciplinare di primo grado di cui all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, nonché alle soppresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori.

     2. Al comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 18/2004 le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi».

     3. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 18/2004 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».]


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[8] Articolo abrogato dall'art. 127 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.