§ 4.4.6 – L.R. 18 agosto 1986, n. 35.
Disciplina delle attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:18/08/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Processo autorizzativo.
Art. 3.  Piano regionale delle attività estrattive-PRAE
Art. 4.  Elementi del P.R.A.E.
Art. 5.  Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE
Art. 6.  Vigenza e modifiche del P.R.A.E.
Art. 6 bis.  Sezioni del P.R.A.E.
Art. 7.  Adempimenti comunali.
Art. 8.  Norme di salvaguardia.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.
Art. 9 bis.  (Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione)
Art. 10.  Programmi di settore.
Art. 11.  Istanze di autorizzazione.
Art. 12.  Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della superficie forestale.
Art. 12 bis.  Attività in ambito di tutela.
Art. 12 ter.  Garanzia finanziaria.
Art. 13.  Convenzione con il Comune.
Art. 14.  Convenzione-tipo.
Art. 15.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 16.  Titolarità dell'autorizzazione.
Art. 17.  Ricerca.
Art. 18.  Attività estrattive in esercizio.
Art. 18 bis.  Inoltro stato di fatto.
Art. 18 ter.  [61]
Art. 19.  Sanzioni per violazioni alla legge.
Art. 20.  Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.
Art. 20 bis.  (Destinazione delle somme introitate per sanzioni).
Art. 21.  Infrazioni comportanti alterazioni ambientali.
Art. 22.  Vigilanza.
Art. 23.  Applicazione delle sanzioni.
Art. 24.  Disposizione finale.
Art. 25.  Entrata in vigore della legge.


§ 4.4.6 – L.R. 18 agosto 1986, n. 35. [1]

Disciplina delle attività estrattive.

(B.U. 19 agosto 1986, n. 81).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall'articolo 2, categoria seconda, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette «di prestito».

     1 bis. Per attività di cava si intende l’attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell’area autorizzata [2].

     1 ter. All’interno dell’area autorizzata ai fini dell’attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonchè usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attività estrattiva [3].

     1 quater. All’interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l’esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falde acquifere [4].

     1 quinquies. E’ escluso dall’ambito di applicazione della presente legge l’abbassamento dei terreni situati in zona agricola “E”, effettuato con le seguenti modalità:

a) l’asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l’asporto di terra mista a materiale litoide o del solo materiale litoide grossolano costituito da ciottoli rocciosi, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi [5].

     1 sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1 quinques, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola “E” dei terreni interessati [6].

     1 septies. Le attività di cui al comma 1 quinques realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge [7].

 

     Art. 2. Processo autorizzativo.

     1. L'apertura, l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco [8].

     1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione all’attività estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) [9].

     1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere [10].

 

TITOLO II

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE [11]

 

          Art. 3. Piano regionale delle attività estrattive-PRAE [12]

     1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all’articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

     2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l’attività estrattiva delle sostanze minerali.

     3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonchè prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d’acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

     4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.

 

     Art. 4. Elementi del P.R.A.E. [13]

     [Il P.R.A.E. è costituito dai seguenti elaborati:

     1) una carta delle risorse potenziali;

     2) una carta dei vincoli presenti;

     3) una carta dell'uso del suolo;

     4) una carta di classificazione delle aree agricole redatta tenendo conto della pedologia dell'uso del suolo e della infrastrutturazione agricola;

     5) una tabella dei fabbisogni prevedibili nell'arco di 10 anni per ogni tipo di materiale;

     6) una carta di individuazione dei bacini estrattivi su cui sviluppare l'attività estrattiva dei materiali di cava;

     7) norme e valutazione dell'impatto ambientale per la razionale coltivazione delle cave e per la risistemazione ambientale dei terreni;

     8) una relazione illustrativa della metodologia e dei relativi risultati, nonché delle proposte conseguenti;

     9) una relazione indicativa delle possibilità di uso di materiali diversi da quelli provenienti da cava.

     Le rappresentazioni grafiche di cui al comma precedente vengono redatte in scala non inferiore a 1:50.000.]

 

     Art. 5. Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE [14]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.

     2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l’avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

     4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

     5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale 6/2011, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione del PRAE è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Vigenza e modifiche del P.R.A.E. [15]

     [Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di integrarlo o di migliorarlo. Il Piano viene sottoposto a verifica entro la scadenza del periodo di riferimento dei fabbisogni ai quali il Piano è dimensionato.

     La procedura di modifica del P.R.A.E. è quella prevista per l'approvazione del Piano stesso, limitando l'intervento procedurale degli Enti locali a quelli direttamente interessati dalle modifiche.

     L'apertura di nuove cave al di fuori dei bacini estrattivi previsti dal P.R.A.E. vigente, nel corso della procedura di modifica del P.R.A.E. stesso, potrà essere autorizzata previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito di parere favorevole dei Comuni interessati alla procedura di modifica del P.R.A.E. medesimo.]

 

     Art. 6 bis. Sezioni del P.R.A.E. [16]

     [1. Con i contenuti e la procedura di cui ai precedenti articoli il piano può venir predisposto, adottato ed approvato anche per sezioni.

     2. Possono formare oggetto di singola sezione del P.R.A.E. Le attività estrattive relative ai seguenti materiali:

     a) argilla per laterizi;

     b) pietre ornamentali;

     c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

     d) sabbia e ghiaia.]

 

     Art. 7. Adempimenti comunali.

     Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del P.R.A.E., i Comuni, i cui territori risultano interessati dai bacini estrattivi, sono tenuti ad adottare le necessarie varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto [17].

     In caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

 

     Art. 8. Norme di salvaguardia. [18]

     [A far tempo dalla data di adozione del progetto del P.R.A.E. e sino alla data di adozione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente prevista dal precedente art. 7, nelle zone individuate come D4 dal P.R.A.E., non possono essere consentite attività diverse da quelle previste dall'articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale per la zona omogenea D4, eccezione fatta per le attività in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie.

     1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del P.R.A.E., è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, semprechè non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per [19]:

     a) l'ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l'area escavabile nel periodo autorizzato;

     b) le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;

     c) le cave di pietra ornamentale;

     d) le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilità.

     1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all’articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all’attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso [20].

     2. Le autorizzazioni per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono rilasciate previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere favorevole del Comune interessato. Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente [21].

     3. Fino all’approvazione del PRAE, il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell’attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale [22].

     4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell’articolo 7, le istanze di autorizzazione all’attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso [23].

 

          Art. 9 bis. (Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione) [24]

     1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

1) aumento del perimetro;

2) aumento della superficie;

3) aumento dei volumi;

4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'articolo 16, comma 4;

5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;

2) valutazione d'impatto ambientale;

3) valutazione d'incidenza;

4) autorizzazione-paesaggistica;

5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

     2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

     3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

 

     Art. 10. Programmi di settore. [25]

     [Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sono approvati i programmi triennali di settore per le attività estrattive e per le pietre ornamentali.

     Tali programmi sono elaborati dalla Direzione regionale dell'industria, d'intesa con la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, sentite le Direzioni regionali eventualmente interessate, ed individuano:

     - gli obiettivi e le strategie di settore nel breve periodo;

     - le quantità suddivise per unità territoriali di materiale escavabile divise per tipo, provincia, bacino estrattivo;

     - le eventuali priorità nella concessione di autorizzazione allo scavo e negli interventi finanziari regionali;

     - le più idonee modalità di coltivazione per la valorizzazione dei materiali.]

 

TITOLO III

PROCESSO AUTORIZZATIVO PER L'APERTURA

L'AMPLIAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI [26]

 

     Art. 11. Istanze di autorizzazione. [27]

     1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati [28].

     1 bis. Ai fini dell’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 [29].

     1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale [30].

     2. [Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonchè l'indicazione:

     a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonchè delle aree in disponibilità;

     b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;

     c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;

     d) della durata presunta della coltivazione] [31].

     3. [L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza] [32].

     4. [La risistemazione deve prevedere:

     a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

     b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento] [33].

     4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonchè la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter [34].

     4 ter. [Il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990 può modificare il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3] [35].

     5. [All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici, rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato, in cui sia precisato che l'intervento medesimo ricade interamente in zona classificata «D4» dallo strumento urbanistico comunale vigente] [36].

     6. [Qualora l'attestazione non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale] [37].

 

     Art. 12. Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della superficie forestale.

     1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) corografia della zona interessata dall'intervento;

     b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell'intervento;

     c) relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica o forestale;

     d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

     e) relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle circostanti;

     f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell'ambiente acquisisce d'ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Con il parere di cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l'obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.

     4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito l'Ispettorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra.

     5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.

     6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del R.D. 24 aprile 1910, n. 639.

     7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 11 che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni [38].

 

     Art. 12 bis. Attività in ambito di tutela. [39]

     [1. Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge ricadano nell'ambito applicativo della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

     2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui alla presente legge che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36.

     3. L'autorizzazione assessoriale di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431.]

 

     Art. 12 ter. Garanzia finanziaria. [40]

     1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.

     2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell’intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L’importo della garanzia è adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo [41].

     3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.

     4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell’accertamento dell’avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate [42].

     4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011, sono già autorizzate all’attività estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive un’istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l’indicazione del lotto interessato [43].

     5. [L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita] [44].

     5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fideiussoria in misura pari al costo dell’intervento di risistemazione ambientale [45].

     5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale [46].

     6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene indicato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo [47].

 

     Art. 13. Convenzione con il Comune. [48]

     1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all’articolo 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l’ammontare della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 12 ter.

 

     Art. 14. Convenzione-tipo. [49]

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività estrattive, è approvato uno schema di convenzione-tipo, al quale i cavatori e i Comuni dovranno attenersi [50].

 

     Art. 15. Contenuto dell'autorizzazione.

     Il provvedimento di autorizzazione:

     a) dispone sui limiti di superficie e di profondità della coltivazione;

     b) dispone sui modi e sui tempi di escavazione ed anche sui modi e sui tempi di risistemazione ambientale [51];

     c) fissa le modalità di controllo per la verifica della congruità dei lavori alle previsioni progettuali di cui all'autorizzazione;

     d) indica i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;

     e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumità.

     e bis) [fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato] [52].

 

     Art. 16. Titolarità dell'autorizzazione.

     L'autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è strettamente personale e non può essere trasferita a terzi se non previo nulla-osta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive [53].

     Qualora il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla-osta, l'autorizzazione deve intendersi decaduta di diritto.

     L'autorizzazione può essere altresì revocata in qualsiasi tempo, previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

     L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa [54].

 

     Art. 17. Ricerca.

     L'esercizio di attività di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali è subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su presentazione di istanza corredata da una planimetria con l'indicazione dell'area interessata, da una relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo di spesa [55].

     Il permesso di indagine dovrà essere comunicato al Sindaco prima dell'inizio dei lavori, avrà durata non superiore ad un anno e potrà essere prorogato per un uguale periodo.

 

     Art. 18. Attività estrattive in esercizio. [56]

     [Le attività estrattive già in esercizio e regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano, a tutti gli effetti, ad essere esercitate senza necessità di nuovo processo autorizzativo ai sensi del precedente articolo 2, purché sia in atto il piano di ripristino e non siano state commesse infrazioni ai sensi della surrichiamata legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.]

 

     Art. 18 bis. Inoltro stato di fatto. [57]

     1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonchè informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere [58].

     2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata, nonché [59] eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.

     3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo [60].

 

          Art. 18 ter. [61]

     1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute nè variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

     2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

     3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

     4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

 

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

 

     Art. 19. Sanzioni per violazioni alla legge. [62]

     L'esercizio di attività di estrazione e coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:

     a) al doppio del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione [63];

     b) [ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, all'interno dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato] [64].

     (Omissis) [65].

 

     Art. 20. Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. [66]

     1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

     a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo [67];

     a bis) pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo [68];

     b) da 3.000 euro a 18.000 euro per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale [69];

     c) da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione [70].

     2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggano all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro [71].

     3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni [72].

     3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, sui luoghi dell’attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all’estinzione dei motivi di violazione. Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all’estinzione dei motivi di violazione [73].

     3 ter. Nel caso in cui, avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l’esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3 bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell’Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata [74].

     3 quater. In conformità all’esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente [75].

 

          Art. 20 bis. (Destinazione delle somme introitate per sanzioni). [76]

     1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 18 bis, 19 e 20 sono destinate alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale [77].

 

     Art. 21. Infrazioni comportanti alterazioni ambientali.

     In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.

     In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.

     In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d'ufficio alla risistemazione ambientale.

 

     Art. 22. Vigilanza.

     La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, la quale si avvale della cooperazione dei Sindaci dei Comuni interessati nonché, per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati agricoltura e foreste [78].

     I Sindaci dei Comuni interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all'adempimento delle disposizioni dell'autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 13.

     Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla struttura competente in materia di attività estrattive per l'eventuale accertamento di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti di competenza [79].

 

     Art. 23. Applicazione delle sanzioni.

     L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. Disposizione finale.

     E'abrogato il Capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

 

     Art. 25. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così modificato dall'art. 193 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[8] Vedi in particolare il regime transitorio di cui alla L.R. 27 agosto 1992, n. 25.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 agosto 1992, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[13] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[15] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[16] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1992, n. 25 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[17] Comma così modificato dall'art. 194 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[18] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[19] Vedi l'interpretazione autentica di cui dall'art. 9 della L.R 27 agosto 1992, n. 25.

[20] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[21] Comma così modificato così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10 e successivamente anche dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1994, n. 13.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[24] Articolo inserito dall'art. 195 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[25] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[26] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[27] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai progetti presentati dopo il 1° luglio 1994.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[29] Comma inserito dall'art. dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[30] Comma inserito dall'art. dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[31] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6, con la decorrenza ivi indicata.

[32] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6, con la decorrenza ivi indicata.

[33] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6, con la decorrenza ivi indicata.

[34] Comma inserito dall'art. 196 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[35] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[36] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[37] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[39] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[40] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10.

[41] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[42] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così modificato dall'art. 197 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[43] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[44] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[45] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[46] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così sostituito dall'art. 197 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[47] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[49] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10.

[50] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[51] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e abrogata dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[53] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[54] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, modificato dall'art. 13 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così sostituito dall'art. 198 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[55] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[56] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[57] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 1994, n. 10.

[58] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[59] Comma così integrato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 20 maggio 1997, n. 21.

[60] Comma sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[61] Articolo inserito dall'art. 199 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 199, L.R. 26/2012.

[62] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 agosto 1992, n. 25.

[63] Lettera sostituita dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e così modificata dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[64] Lettera sostituita dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e abrogata dall'art. 16 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[65] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21.

[66] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 agosto 1992. n. 25.

[67] Lettera già sostituita dall'art. 9, comma 4, della L.R. 20 maggio 1997, n. 21 e così ulteriormente sostituita dall'art. 200 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[68] Lettera inserita dall'art. 200 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[69] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[70] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[71] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[72] Vedi l'art. 12 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21, per l'interpretazione autentica del presente comma.

[73] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[74] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25, modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[75] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[76] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[77] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[78] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 201 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[79] Comma così modificato dall'art. 201 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.