§ 4.4.10 - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:28/06/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 4.4.10 - Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 10. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.

(B.U. 29 giugno 1994, n. 26).

 

CAPO I

Regime transitorio per le attività estrattive di cui agli articoli 1 e 4

della legge regionale n. 25/92

 

Art. 1.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata, entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.

     2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.

     3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo.

     4. La continuazione delle attività di cui al comma 1, da svolgesi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, è assentita a decorrere dall'1 luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.

     5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.

 

     Art. 2.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita, nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi originari, la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno 1994, al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dall'1 luglio 1994 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali fissati dai provvedimenti originari.

     2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di risistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 devono imporre termini di presentazione e modalità di predisposizione di idoneo progetto di risistemazione ambientale, da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo. La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.

     3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 25/92 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. [2]

     1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività estrattive di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del Comune o Comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale escavato alla data di entrata in vigore della presente legge, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove alla medesima data siano state accertate e contestate violazioni all'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge e all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale estratto in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il vigente decreto del Presidente della Giunta regionale, assunto ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25/92.

     2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.

     3. Le garanzie finanziarie di cui al comma 1 non possono comunque superare l'importo di lire 1.500 milioni, ridotto a lire 300 milioni per le sole cave di pietra ornamentale di cui al comma 2.

     4. La continuazione dell'attività nelle cave di pietra ornamentale a valenza storica, da individuarsi con apposita motivata deliberazione della Giunta regionale, per le quali il ripristino deve venir sostituito da adeguate ipotesi di valorizzazione socio-culturale ed ambientale dell'area, non è soggetta alla prestazione della garanzia provvisoria, mentre rimane l'obbligo di quella definitiva riferita al valore del precitato progetto di valorizzazione.

     5. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 ottobre 1994, pena la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Ai precitati atti deve altresì unirsi apposita dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, attestante il materiale complessivamente escavato di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     6. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale n. 35/86, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 4.

     1. Le attività estrattive di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, sono comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonchè all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

 

CAPO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35/86

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente periodo: (omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 13, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sono abrogati il secondo ed il terzo comma.

 

     Art. 10.

     1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 11.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'articolo 6, si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo l'1 luglio 1994.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 1994, n. 13.