§ 4.4.3 - Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 42.
Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:16/08/1974
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 4.4.3 - Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 42. [1]

Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente.

(B.U. 30 agosto 1974, n. 44).

 

CAPO I

Disciplina urbanistica in materia di cave e miniere e di alterazioni dello

stato dell'ambiente

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, le Amministrazioni comunali interessate, qualora ne ricorrano le condizioni, disciplinano con particolari prescrizioni o divieti lo svolgimento delle attività oggettivamente idonee a produrre alterazioni non. irrilevanti anche temporanee allo stato dell'ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi. In tal caso i piani regolatori generali - intercomunali o comunali - ed i programmi di fabbricazione devono contenere la delimitazione dei relativi ambiti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 2.

     Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente i Comuni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare con apposita normativa i regolamenti edilizi, al fine di disciplinare le attività idonee a produrre alterazioni non irrilevanti anche temporanee alio stato dell'ambiente, soprassuolo e sottosuolo compresi.

     La vigilanza sull'applicazione della disciplina di cui al comma precedente è esercitata nei termini e nei modi previsti dall'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alle violazioni di tale disciplina si applicano le sanzioni previste dall'articolo 41 della predetta legge.

 

     Art. 3.

     Il Comitato tecnico regionale, anche se nella composizione ridotta di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49, quando esamina gli strumenti urbanistici contenenti le indicazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, viene integrato, di volta in volta, con:

     - il Direttore del servizio dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio o un suo sostituto;

     - il Direttore del servizio regionale dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto.

 

CAPO II

Disciplina in materia di coltivazione delle cave

 

     Artt. 4. - 11.

     (Omissis) [2].

 

CAPO III

Disciplina in materia di alterazioni dello stato dell'ambiente

 

     Art. 12.

     Fino all'entrata in vigore delle norme del piano urbanistico regionale, a tutela degli ambiti del territorio regionale riconosciuti di particolare interesse ambientale le attività da disciplinare secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono soggette, quando interessino spazi di superficie superiore a mq. 500 ovvero movimenti di materiali di volume superiore a mc. 1000, con esclusione delle attività soggette a licenza edilizia e di quelle già disciplinate dal Capo II della presente legge, ad autorizzazione dell'Assessore ai beni ambientali e culturali, sentiti i pareri del Direttore del servizio della pianificazione territoriale e, per quanto di competenza, del Direttore del servizio della pianificazione urbana.

     Alle autorizzazioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di autorizzazione alla coltivazione delle cave di cui al Capo II della presente legge.

     Per le attività di scasso di terreni necessarie per le piantagioni arboree in zone collinari, l'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata dall'Assessore all'agricoltura alle foreste ed all'economia montana di concerto con l'Assessore ai beni ambientali e culturali.

 

     Art. 13.

     Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle attività concernenti l'agricoltura, la bonifica ed il riordino fondiario, allorché sui progetti delle relative opere sia stato sentito il Comitato regionale consultivo delle bonifiche.

 

     Art. 14.

     Il Comitato regionale consultivo per le bonifiche, di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e con legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, è integrato dal Direttore del servizio dei beni ambientali e culturali o da un suo sostituto.

 

CAPO IV

Sanzioni

 

     Art. 15.

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dai Servizi regionali competenti per materia e comportano l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.

     Quando l'infrazione sia continua e reiterata, la sanzione si applica con riferimento ad ogni successiva settimana nella quale si è protratta la trasgressione.

 

     Art. 16.

     Oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate, il trasgressore sarà tenuto a provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino ovvero alla sistemazione dei luoghi ed alla ricostruzione dell'ambiente, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

     E' fatta salva in ogni caso l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore. La nota delle spese è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 17.

     Qualora non sia possibile provvedere a quanto previsto al primo comma dell'articolo precedente, la sanzione pecuniaria viene irrogata fino al decuplo della misura massima prevista al primo comma dell'articolo 15.

 

     Art. 18.

     La determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e la loro irrogazione spettano alla Giunta regionale.

     Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo di sanzioni pecuniarie ovvero di rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 19.

     Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito «per memoria» al Titolo II - Categoria VII - Rubrica n. 1 - il capitolo 307 con la denominazione: «Sanzioni pecuniarie e amministrative per infrazioni alle norme sulla disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente».

     Le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 15 saranno versate al precitato capitolo 307 dell'esercizio 1974 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Capo abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35.