§ 3.8.44 – L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.
Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:31/12/1999
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Zona faunistica delle Alpi).
Art. 3.  (Territorio a protezione e gestione della fauna).
Art. 4.  (Pari dignità di ogni forma di caccia).
Art. 5.  (Autogestione dell'attività venatoria).
Art. 6.  (Enti e organismi).
Art. 7.  (Definizione e funzioni).
Art. 8.  (Statuto).
Art. 9.  (Direttore).
Art. 10.  (Aziende faunistico-venatorie).
Art. 11.  (Aziende agri-turistico-venatorie).
Art. 12.  (Norme comuni).
Art. 12 bis.  (Zone cinofile regionali).
Art. 12 ter.  (Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli).
Art. 13.  (Definizione).
Art. 14.  (Funzioni).
Art. 15.  (Organi).
Art. 16.  (Controllo sugli atti).
Art. 17.  (Funzioni di indirizzo generale).
Art. 18.  (Piano regionale pluriennale di gestione faunistica).
Art. 19.  (Funzioni amministrative).
Art. 20.  (Funzioni di controllo).
Art. 21.  (Istituto faunistico regionale).
Art. 22.  (Comitato faunistico-venatorio regionale).
Art. 23.  (Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori).
Art. 24.  (Funzioni in materia di gestione della fauna).
Art. 25.  (Commissioni disciplinari).
Art. 26.  (Tesserino regionale di caccia).
Art. 27.  (Tasse di concessione regionale).
Art. 28.  (Tipologie di fruizione venatoria).
Art. 29.  (Cacciatori assegnati alle Riserve di caccia).
Art. 30.  (Cacciatori in aziende faunistico-venatorie).
Art. 31.  (Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico- venatorie).
Art. 32.  (Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile).
Art. 33.  (Incompatibilità).
Art. 34.  (Aspirante a Riserva di caccia).
Art. 35.  (Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi).
Art. 36.  (Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico).
Art. 37.  (Controllo della fauna).
Art. 38.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 39.  (Sanzioni amministrative non pecuniarie).
Art. 40.  (Norme transitorie).
Art. 41.  (Norme finanziarie).
Art. 42.  (Norme finali).
Art. 43.  (Abrogazioni e modifiche).
Art. 44.  (Entrata in vigore).


§ 3.8.44 – L.R. 31 dicembre 1999, n. 30. [1]

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 31 dicembre 1999, n. 52 – S.S. n. 10).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalità prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

     2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà all'individuazione delle forme di tutela, valorizzazione ed incremento della biodiversità della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalità, criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonché le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.

 

     Art. 2. (Zona faunistica delle Alpi).

     1. Ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, nella quale la gestione programmata della caccia si attua secondo quanto disposto dal capo II, sezioni II, III e IV.

 

     Art. 3. (Territorio a protezione e gestione della fauna).

     1. La Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. In detta percentuale, ricompresa tra il 10 ed il 20 per cento, rientrano i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

     1 bis. Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario [2].

     1 ter. Fermo restando l’assoluto divieto di esercitare la caccia da natanti in movimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/92, nella regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della particolare forma di caccia agli anatidi che si pratica nella laguna e a mare è consentito l’esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati posti all’interno degli appositi appostamenti fissi a mare detti “collegia” così da considerarsi galleggianti e non più natanti. E altresì consentito l’uso del natante per il recupero della selvaggina abbattuta e/o ferita senza l’uso del fucile, che in queste circostanze deve essere scarico e riposto in custodia [3].

     2. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri- turistico-venatorie e zone cinofile.

     3. La parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 è destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II.

     4. Il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.

 

     Art. 4. (Pari dignità di ogni forma di caccia).

     1. Ogni forma di caccia ha pari dignità e pari diritti.

     2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attività venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.

 

     Art. 5. (Autogestione dell'attività venatoria).

     1. La gestione dell'attività venatoria è demandata ai cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge.

     2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attività venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.

CAPO II

ENTI E ORGANISMI DI

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Sezione I

Individuazione delle funzioni

 

     Art. 6. (Enti e organismi).

     1. Le competenze in materia faunistica e venatoria sono esercitate da:

     a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri- turistico-venatorie;

     b) Distretti venatori;

     c) Regione;

     d) Province.

Sezione II

Riserve di caccia di diritto

 

     Art. 7. (Definizione e funzioni).

     1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.

     2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

     3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2 [4]:

     a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

     b) a predisporre i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria [5];

     c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

     d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.

     4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

     5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l’esecutività dell’atto di ratifica dell’Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell’articolo 16 [6].

     5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l’Assemblea dei soci [7].

     6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

     6 bis. Nelle more dell’approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all’articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge [8].

 

     Art. 8. (Statuto).

     1. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato dai cacciatori ad essa assegnati, avuto riguardo allo statuto-tipo emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore competente, e successivamente approvato con provvedimento dell'Amministrazione regionale che determina anche il territorio di competenza delle Riserve di caccia.

     2. Lo statuto disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento della Riserva di caccia, le competenze del Direttore e del Consiglio direttivo, nonché le attività culturali, di gestione e miglioramento ambientale.

 

     Art. 9. (Direttore).

     1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.

     2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato "Elenco", istituito presso l'Amministrazione regionale.

     3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. La partecipazione al corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco [9].

     4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

Sezione III

Aziende faunistico-venatorie e

aziende agri-turistico-venatorie

 

     Art. 10. (Aziende faunistico-venatorie).

     1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio [10].

     3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico- venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

     4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:

     a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

     b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

     c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.

     5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall’adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l’esecutività dell’atto di ratifica dell’Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell’articolo 16 [11].

 

     Art. 11. (Aziende agri-turistico-venatorie).

     1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

     3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.

     4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

     5. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

     6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

     7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.

 

     Art. 12. (Norme comuni).

     1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie devono:

     a) interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia;

     b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

     c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;

     d) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.

     2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri- turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

     3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

     4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché le modalità di programmazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico- venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

Sezione III bis [12]

Zone cinofile

 

     Art. 12 bis. (Zone cinofile regionali). [13]

     1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, sono costituite le zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago.

     2. L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'articolo 27, deve essere effettuato da parte dell'Amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C [14].

     3. La gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio [15].

     4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, al divieto di abbattimento di fauna, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati.

     5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 3, comma 2.

     5 bis. La Giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la Riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione [16].

 

     Art. 12 ter. (Zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli). [17]

     1. L'Amministrazione regionale, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie o cinofile e degli imprenditori agricoli singoli od associati può autorizzare, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da caccia, se non interessano più del 2 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia e se sono costituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro.

     1 bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all’Amministrazione regionale di limitare l’attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un periodo di tempo inferiore all’annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio [18].

     2. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse se risulta acquisito il consenso scritto dei proprietari dei terreni.

     3. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime, nonché l'alternatività tra zone cinofile e zone addestramento cani, previste dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

     4 bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l’abbattimento per tutto il periodo dell’anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili [19].

 

Sezione IV

Distretti venatori

 

     Art. 13. (Definizione).

     1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.

     2. I Distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei Direttori di Riserva o del Direttore di Riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza.

 

     Art. 14. (Funzioni).

     1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

     2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:

     a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;

     b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

     c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia [20];

     d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;

     e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agri- turistico-venatorie e zone cinofile;

     f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;

     g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta.

     g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all’interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti [21].

 

     Art. 15. (Organi).

     1. Gli organi dei Distretti venatori sono:

     a) l'Assemblea;

     b) il Presidente;

     b bis) il Vicepresidente [22].

     2. L’Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia [23].

     3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

     4. Il Presidente è il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonché il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6 [24].

     5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione.

 

     Art. 16. (Controllo sugli atti).

     1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.

     2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento o sospensione di termini [25].

Sezione V

Funzioni della Regione

 

     Art. 17. (Funzioni di indirizzo generale).

     1. Al fine di promuovere e coordinare l'attività degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

     a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;

     b) per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;

     c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;

     d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

     e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

     f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;

     g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree già precluse alla caccia.

     3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale.

     4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'articolo 21.

     5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'articolo 23.

     6. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 18. (Piano regionale pluriennale di gestione faunistica).

     1. La Regione adotta il piano regionale pluriennale di gestione faunistica al fine di consentire la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna e la razionale gestione venatoria.

     2. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua interventi e misure volte al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso ripopolamenti e prelievi di fauna con specifiche articolazioni territoriali.

     3. Ai fini di protezione, incremento e razionale utilizzo della fauna, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre limitazioni ed esclusioni all'elenco, ai periodi ed alle forme di prelievo delle specie cacciabili su tutto o parte del territorio regionale.

     4. Per uniformare la gestione della fauna stanziale nelle aree situate lungo i confini di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, il piano regionale pluriennale di gestione faunistica può disporre, limitatamente ai Distretti venatori interessati, discipline particolari di prelievo venatorio anche in deroga alla vigente normativa.

     5. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti l'organismo di cui all'articolo 21, il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'organismo di cui all'articolo 23, nonché gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario, si intendono resi favorevolmente. Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è interamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6.Il piano regionale pluriennale di gestione faunistica è aggiornato almeno ogni cinque anni.

     7. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna e dell'attività venatoria di provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

 

     Art. 19. (Funzioni amministrative).

     1. L'Amministrazione regionale provvede in particolare:

     a) a determinare il numero minimo e massimo di cacciatori da assegnare ad ogni singola Riserva di caccia;

     b) a modificare l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori;

     c) all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

     d) all'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura, sentito il parere dei Presidenti dei Distretti interessati;

     e) ad escludere i fondi dall'esercizio venatorio;

     f) a disciplinare il prelievo venatorio nelle aree già precluse alla caccia;

     [g) alla gestione del Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, di cui all'articolo 35] [26];

     h) all'organizzazione diretta o tramite le Province di tutti o parte dei corsi formativi ed abilitativi dei Direttori delle Riserve di caccia, dei responsabili delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri- turistico-venatorie, nonché dei singoli cacciatori.

     2. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 40, commi 10, 10 bis e 11 [27].

 

     Art. 20. (Funzioni di controllo).

     1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione faunistica e venatoria delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli stessi e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un commissario anche solo per l'adozione dell'atto medesimo.

     2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall’Amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti [28].

     2 bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall’Assessore regionale competente [29].

     3. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni tempo, accessi, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione delle aziende faunistico-venatorie al fine di assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico della protezione e dell'incremento della fauna e del miglioramento ambientale e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può revocare, previa diffida, la concessione.

 

Sezione VI

Istituto faunistico regionale e organi consultivi della Regione

 

     Art. 21. (Istituto faunistico regionale).

     1. L'Istituto faunistico regionale (IFR) è la struttura tecnico- scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica. La sede dell’IFR può essere individuata anche in località diversa dal capoluogo regionale [30].

     2. L'IFR, in particolare:

     a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale;

     b) effettua sull'intero territorio regionale studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici;

     c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell'ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse;

     d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;

     e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione;

     f) verifica i censimenti effettuati da parte delle Riserve di caccia e delle aziende faunistiche e valuta la congruenza dei relativi prelievi, secondo le procedure stabilite dalla presente legge;

     g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     h) propone misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;

     i) esprime i pareri di cui all'articolo 37;

     l) fornisce il supporto conoscitivo per la definizione e revisione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, per la sospensione temporanea della caccia a determinate specie ovvero per la limitazione del prelievo venatorio nei loro confronti;

     m) esprime il parere relativamente agli elenchi delle specie cacciabili, alla definizione dei calendari venatori, alla istituzione di oasi di protezione lungo le rotte migratorie ed alla individuazione dei valichi montani vietati alla attività venatoria;

     n) organizza corsi, incontri, convegni e promuove pubblicazioni anche al fine di una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia.

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, l'IFR collabora con università, istituzioni di ricerca, enti ed associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

     4. Ai fini dell'organizzazione, l'IFR è struttura stabile equiparata a Servizio autonomo e per lo stesso può essere prevista una subarticolazione territoriale. Esso è compreso nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente.

     5. All'IFR è preposto un Direttore in possesso di specifici requisiti nelle materie di competenza e di comprovata esperienza nella gestione della tutela dell'ambiente naturale. All'IFR, per assicurarne il funzionamento, è assegnato personale appartenente al ruolo unico regionale. Per lo svolgimento delle attività di direzione e tecnico-scientifica può avvalersi della collaborazione di personale esperto che abbia già svolto funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni, con priorità per i soggetti operanti presso i disciolti Osservatori faunistici.

     6. Con il regolamento di attuazione sono individuate le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria.

 

     Art. 22. (Comitato faunistico-venatorio regionale).

     1. E' istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale.

     2. Il Comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria.

     3. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è composto:

     a) dall'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;

     b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati;

     c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;

     d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

     e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.

     4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente.

     5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.

     6. I componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     7. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è convocato dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     8. Le funzioni di segretario del Comitato faunistico-venatorio regionale sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

     9. Ai componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

 

     Art. 23. (Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori).

     1. E' istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.

     2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.

     3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con funzioni di Presidente [31];

     b) dai Presidenti dei Distretti venatori.

     4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.

     6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

 

Sezione VII

Funzioni delle Province

 

     Art. 24. (Funzioni in materia di gestione della fauna).

     1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:

     a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

     b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

     c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;

     d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;

     e) [32];

     f) verificano la conformità alle norme dell’attività cinotecnica e cinofila [33];

     g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;

     h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;

     h bis) gestiscono le iniziative di miglioramento ambientale e per la copertura rischi di cui all’articolo 35, concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), come sostituito dall’articolo 6, comma 34, della legge regionale 2/2000, e provvedono al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico) [34];

     i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

 

Sezione VIII

Procedimenti disciplinari

 

     Art. 25. (Commissioni disciplinari). [35]

     1. È istituita, presso la struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l’irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all’erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell’attività venatoria sono svolti dalla struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

     2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare è organo autonomo rispetto all’Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

     3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall’esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

     4. È istituita, presso la struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d’appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.

     5. La Commissione regionale d’appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all’Amministrazione regionale. La Commissione regionale d’appello è organo autonomo rispetto all’Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

     6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente.

     7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d’appello che ha facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.

     8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d’appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall’esercizio venatorio.

     9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.

     10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

     11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

 

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Sezione I

Fruizione venatoria

 

     Art. 26. (Tesserino regionale di caccia).

     1. Per l'esercizio della caccia nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino venatorio in corso di validità.

     2. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'Amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

     3. I requisiti per il rilascio del tesserino regionale sono:

     a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

     b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

     c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

     d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27.

     4. Alla chiusura della stagione venatoria, il tesserino regionale deve essere restituito agli organismi competenti nei tempi e modi individuati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 27. (Tasse di concessione regionale).

     1. E' istituita la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia del Friuli-Venezia Giulia, determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni.

     2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico- venatorie e zone cinofile deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 10.000/euro 5,165 per ogni ettaro o frazione di ettaro [36].

     3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico- venatorie deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a lire 50.000/euro 25,82 per ogni ettaro o frazione di ettaro [37].

     4. Il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

     Art. 28. (Tipologie di fruizione venatoria).

     1. La fruizione venatoria nel Friuli-Venezia Giulia è consentita, nei limiti della presente legge, ai cacciatori:

     a) assegnati ad una delle Riserve di caccia;

     b) concessionari, consorziati di riserva privata o consorziale, legali rappresentanti, proprietari o conduttori associati dei fondi e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie [38];

     c) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico- venatorie;

     d) fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.

 

     Art. 29. (Cacciatori assegnati alle Riserve di caccia).

     1. La domanda di assegnazione ad una Riserva di caccia del Friuli- Venezia Giulia deve essere presentata all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo di ogni anno da coloro che a tale data risultino:

     a) residenti in Regione da almeno tre anni;

     b) in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

     c) aver sottoscritto un atto di impegno a versare la quota associativa stabilita dalla Riserva di caccia di assegnazione.

     2. Per mantenere l'assegnazione ad una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve:

     a) essere residente in Regione, ovvero, qualora non residente, essere già stato assegnato ad una Riserva di caccia e non essere iscritto ad alcun ambito territoriale di caccia;

     b) aver versato la quota associativa annuale entro i termini stabiliti o aver adempiuto alle eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della Riserva previste dallo statuto, in alternativa a quella economica;

     c) risultare in possesso del tesserino di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

     3. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda da presentarsi, decorsi cinque anni dall'ultima assegnazione, entro il 31 marzo, all'Amministrazione regionale.

     4. Nell'assegnazione o nel trasferimento alle Riserve di caccia devono essere collocati prioritariamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni nel cui territorio sono comprese le Riserve stesse.

     5. Nelle Riserve di caccia confinanti con i parchi o le riserve naturali regionali, salva la priorità di cui al comma 4, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei comuni interessati al parco o riserva naturale.

     6. Esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella Riserva di caccia confinante con i parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le direttive generali stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d).

     7. La mancanza di uno dei requisiti previsti al comma 2, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 e negli altri casi espressamente previsti dalla presente legge, comporta la perdita dell'assegnazione alla Riserva di caccia.

     8. Per gravi ed inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro, l'Amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella Riserva di assegnazione anche in assenza del requisito di cui al comma 2, lettera c), per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso i requisiti delle lettere b) dei commi 1 e 2.

 

     Art. 30. (Cacciatori in aziende faunistico-venatorie).

     1. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie può essere esercitata esclusivamente dai concessionari, dai consorziati e dai titolari di permesso di caccia scritto rilasciato dal concessionario dell'azienda faunistico-venatoria.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare in possesso del tesserino regionale di caccia rilasciato dall'Amministrazione regionale per l'annata venatoria di riferimento.

     3. L'elenco di coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto ed aggiornato in appositi registri.

 

     Art. 31. (Inviti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico- venatorie).

     1. Il cacciatore assegnato ad una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore, purché questi sia in possesso di tesserino venatorio regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori, purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato [39].

     2. L'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 deve essere anticipatamente annotato su appositi registri con l'indicazione dei dati relativi al cacciatore invitante e invitato.

 

     Art. 32. (Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile). [40]

     1. L’abbattimento di fauna d’allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.

 

     Art. 33. (Incompatibilità).

     1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l’attività venatoria in Friuli Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l’attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di Riserve private di caccia [41].

     2. I cacciatori assegnati alle Riserve di caccia non possono essere invitati per più di cinque volte nella medesima Riserva di caccia o azienda faunistico-venatoria durante la stessa stagione venatoria.

 

     Art. 34. (Aspirante a Riserva di caccia).

     1. E' considerato aspirante ad una Riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una Riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla Riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedano da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla Riserva stessa.

     3. L'assegnazione annuale può essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati.

     4. Gli aspiranti possono esercitare l'attività venatoria nelle Riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o più cacciatori della Riserva espressamente designati dal Direttore della Riserva di caccia medesima.

     5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.

     6. L'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle Riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella Riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA

 

     Art. 35. (Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi).

     1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei Direttori di Riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all’articolo 1 della legge regionale 15/1994, per la prevenzione e l’indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall’esercizio dell’attività venatoria all’agricoltura, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 29/1993 è istituito il “Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi – funzioni assegnate alle Province”, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia [42].

     2. L'entità del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con la legge finanziaria.

     3. Con regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2003 sono fissati i criteri di riparto del Fondo tra le Amministrazioni provinciali. Con apposito provvedimento la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati all’attuazione delle iniziative previste dall’articolo 24, comma 1, lettera h bis) [43].

     4. Per la responsabilità civile concernente l’attività di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa [44].

     4 bis. Le domande, già presentate all’Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle Amministrazioni provinciali, competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi [45].

     4 ter. Le domande di risarcimento danni già presentate all’Amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria [46].

 

     Art. 36. (Sovvenzioni per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia di diritto e dalle Riserve di caccia private e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime.

     1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza [47].

     1 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l’attività di segreteria del Distretto stesso. Per l’erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all’articolo 35 [48].

     1 quater. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese  sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente “pro tempore” del Distretto  venatorio per l’acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere  apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l’abbattimento [49].

     1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater  comprendono anche gli oneri relativi all’acquisto delle  marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio  già effettuate nell’anno 2004 [50].

     1 sexies. L’Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le  Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente  “pro tempore” del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio  ed approvate dall’Amministrazione regionale [51].

 

     Art. 37. (Controllo della fauna).

     1. Su motivata e documentata richiesta, l'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previo parere dell'Istituto faunistico regionale e del Comitato faunistico-venatorio regionale, può autorizzare in ogni tempo ed a condizioni predeterminate e controllate la cattura e l'abbattimento di fauna per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

     2. Per le specie individuate quali particolarmente protette, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa dall'Assessore regionale delegato in materia di caccia, previa acquisizione di parere conforme dell'Istituto faunistico regionale.

     3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 [52].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

Sanzioni

 

     Art. 38. (Sanzioni disciplinari).

     1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.

     2. Le sanzioni disciplinari consistono in:

     a) censura scritta;

     b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;

     c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;

     d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria.

     d bis) esclusione dall’esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione [53].

     3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare e l’esclusione, adottate in via definitiva dagli organismi di cui all’articolo 25, comportano, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia [54].

     4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.

     5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

 

     Art. 39. (Sanzioni amministrative non pecuniarie).

     1. La mancata tenuta ed aggiornamento dei registri previsti dall'articolo 30, comma 3, nonché la mancata annotazione degli inviti fruibili giornalmente da parte delle aziende faunistico-venatorie, comporta la revoca della concessione.

     2. [55].

     3. La mancata annotazione anticipata sugli appositi registri degli inviti giornalieri comporta la destituzione del Direttore della Riserva di caccia.

     4. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto all'articolo 33, il cacciatore decade dall'assegnazione alla Riserva di caccia di appartenenza.

     5. Il cacciatore aspirante ad una Riserva di caccia decade dalla temporanea assegnazione qualora eserciti l'attività venatoria in violazione di quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 4.

 

Sezione II

Norme transitorie e finanziarie

 

     Art. 40. (Norme transitorie).

     1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.

     2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.

     3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.

     4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.

     5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.

     6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.

     7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turisticovenatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino domanda alla Regione almeno un anno prima della scadenza della regolare concessione in essere [56].

     8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.

     9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.

     10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998 [57].

     10 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a subentrare, dall'1 luglio 2000, nei contratti di lavoro anche se attualmente risolti stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1999 [58].

     11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. A fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico [59].

     12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.

     13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.

     14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.

     15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.

     15 bis. I cacciatori assegnati ad una Riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente, abbiano perso l’assegnazione a detta Riserva di caccia e che successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dall’1 al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima Riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l’Amministrazione regionale copia dell’atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale [60].

     16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli-Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.

 

     Art. 41. (Norme finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), le Province fanno fronte con i fondi ad esse trasferiti ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3 dalla legge regionale 1/1993.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto degli articoli 22, comma 9, 23, comma 6, e 25, comma 6, fanno carico a decorrere dall'anno 2000 al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

     3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni futuri. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, la denominazione del capitolo 952 è modificata in "Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia".

     4. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, "per memoria", a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 4258 [1.1.190.2.08.14], alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.9 - sezione VIII - con la denominazione "Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi di cui all'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30".

     5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 36, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2000, al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata "Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico- divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, nonché per il rimborso spese per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico".

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, commi 10 e 11, fanno carico al capitolo 4259 [2.1.121.1.01.14], che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.2 - sezione I - con la denominazione "Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonché per i relativi oneri riflessi del personale di cui all'articolo 40, commi 10 e 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati in relazione al disposto di cui al comma 8.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, comma 12, fanno carico al capitolo 4260

[2.1.142.1.01.14], che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I - con la denominazione "Spese per la stipula di convenzioni con esperti nel settore faunistico e venatorio" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere di lire 100 milioni si provvede per la quota di lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 886 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati e per le restanti lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, in relazione al disposto di cui al comma 8.

     8. In relazione al disposto di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f), la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata a carico del capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è revocata e le eventuali somme iscritte per l'anno 1999 e non impegnate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono economia di bilancio.

 

          Art. 42. (Norme finali).

     01. Con regolamento possono essere disciplinati specifici aspetti applicativi della presente legge regionale [61].

     1. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.

     2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.

     3. Il Consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attività di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli- Venezia Giulia.

     4. Le competenze in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne sono trasferite all'Ente tutela pesca [62].

 

     Art. 43. (Abrogazioni e modifiche).

     1. Sono abrogate, in particolare:

     a) la legge regionale 30 novembre 1965, n. 29;

     b) la legge regionale 10 maggio 1966, n. 5;

     c) la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29;

     d) la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8;

     e) la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'articolo 10;

     g) gli articoli 1 e 5, l'articolo 8, primo comma, e l'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;

     h) l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 6, e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14;

     i) l'articolo 57, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988;

     l) la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;

     m) gli articoli 1 e 3, l'articolo 4, commi 1 e 2 bis, l'articolo 5, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificati dalla legge regionale 24/1996;

     n) l'articolo 1, l'articolo 6, commi da 2 a 8, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 31 e 36 della legge regionale 24/1996;

     o) l'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

     2. - 4. [63].

     5. [64].

     6. - 11. [65].

     12. - 16. [66].

     17. [67].

     18. - 21. [68].

     22. - 25. [69].

     26. - 35. [70]

     36. [71].

     37. [72].

 

     Art. 44. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute all'articolo 40, hanno effetto dall'1 gennaio 2000.

 

 

Allegato A [73]

(riferito agli articoli 7 e 13)

 

ELENCO DEI DISTRETTI VENATORI E DELLE RISERVE DI CACCIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Numero

Distretto venatorio

Riserve di caccia

1

Tarvisiano

Bordano

 

 

Chiusaforte

 

 

Dogna

 

 

Ligosullo

 

 

Lusevera

 

 

Moggio Udinese

 

 

Paularo

 

 

Pontebba

 

 

Resia

 

 

Resiutta

 

 

Tarvisio - Malborghetto

 

 

Venzone

2

Carnia

Amaro

 

 

Ampezzo

 

 

Arta Terme

 

 

Cavazzo Carnico

 

 

Cercivento

 

 

Comeglians

 

 

Enemonzo

 

 

Forni Avoltri

 

 

Forni di Sopra

 

 

Forni di Sotto

 

 

Laupo

 

 

Ovaro

 

 

Paluzza

 

 

Prato Carnico

 

 

Preone

 

 

Ravascletto

 

 

Raveo

 

 

Rigolato

 

 

Sauris

 

 

Socchieve

 

 

Sutrio

 

 

Tolmezzo

 

 

Treppo Carnico

 

 

Verzegnis

 

 

Villa Santina

 

 

Zuglio

3

Valli del Natisone

Attimis

 

 

Drenchia

 

 

Faedis

 

 

Forgaria nel Friuli

 

 

Gemona del Friuli

 

 

Grimacco

 

 

Magnano in Riviera

 

 

Montenars

 

 

Nimis

 

 

Pulfero

 

 

San Leonardo

 

 

San Pietro al Natisone

 

 

Savogna

 

 

Stregna

 

 

Taipana

 

 

Tarcento

 

 

Torreano

 

 

Trasagnis

4

Prealpi Carniche

Andreis

 

 

Barcis

 

 

Cimolais

 

 

Claut

 

 

Clauzetto

 

 

Erto e Casso

 

 

Frisanco

 

 

Tramonti

 

 

Vito d'Asio

5

Colline moreniche

Artegna

 

 

Buia

 

 

Casacco

 

 

Colloredo di Montalbano

 

 

Fagagna

 

 

Majano

 

 

Moruzzo

 

 

Osoppo

 

 

Pagnacco

 

 

Povoletto

 

 

Ragogna

 

 

Reana del Rojale

 

 

Rive d'Arcano

 

 

San Daniele del Friuli

 

 

San Vito di Fagagna

 

 

Treppo Grande

 

 

Tricesimo

6

Pedemontana Pordenonese

Aviano

 

 

Budoia

 

 

Caneva

 

 

Castelnovo del Friuli

 

 

Cavasso Nuovo

 

 

Fanna

 

 

Maniago

 

 

Meduno

 

 

Montereale Valcellina

 

 

Pinzano al Tagliamento

 

 

Polcenigo

 

 

Sequals

 

 

Travesio

7

Collio

Brazzano

 

 

Capriva

 

 

Cormòns

 

 

Dolegna del Collio

 

 

Farra d'Isonzo

 

 

Giasbana

 

 

Lucinico

 

 

Mernico

 

 

Mossa

 

 

Piedimonte

 

 

Piuma

 

 

Plessiva

 

 

Ruttars - Vencò

 

 

San Floriano del Collio

 

 

San Lorenzo Isontino

 

 

San Mauro - Salcano

 

 

Spessa

8

Alta pianura udinese

Basiliano

 

 

Bicinicco

 

 

Camino al Tagliamento

 

 

Campoformido

 

 

Codroipo

 

 

Coseano

 

 

Dignano

 

 

Flaibano

 

 

Martignacco

 

 

Mereto di Tomba

 

 

Moimacco

 

 

Mortegliano - Lestizza

 

 

Palmonova

 

 

Passian di Prato

 

 

Pavia di Udine

 

 

Pozzuolo del Friuli

 

 

Pradamano

 

 

Remanzacco

 

 

Santa Maria la Longa

 

 

Sedegliano

 

 

Trivigliano Udinese

 

 

Udine

9

Alta pianura pordenonese

Arba

 

 

Arzene

 

 

Casarsa della Delizia

 

 

Cordenons

 

 

Fontanafredda

 

 

Roveredo in Piano

 

 

San Giorgio della Richinvelda

 

 

San Martino al Tagliamento

 

 

San Quirino

 

 

Spilimbergo

 

 

Valvasone

 

 

Vivaro

 

 

Zoppola

10

Bassa Pianura udinese

Bagnaria Arsa

 

 

Bertiolo

 

 

Castions di Strada

 

 

Gonars

 

 

Pocenia

 

 

Porpetto

 

 

Rivignano

 

 

Ronchis

 

 

Talmassons

 

 

Teor

 

 

Varmo

11

Basa pianura Pordenonese

Azzano Decimo

 

 

Brughera

 

 

Chions

 

 

Cordovado

 

 

Fiume Veneto

 

 

Morsano al Tagliamento

 

 

Pasiano di Pordenone

 

 

Porcia

 

 

Pordenone

 

 

Prata di Pordenone

 

 

Pravisdomini Salice

 

 

San Vito al Tagliamento

 

 

Sesto al Reghena

12

Laguna

Carlino

 

 

Grado

 

 

Latisana

 

 

Lignano Sabbiadoro

 

 

Marano Lagunare

 

 

Muzzana del Turganano

 

 

Palazzolo dello Stella

 

 

Precenicco

 

 

San Giorgio di Nogaro

 

 

Torviscosa

13

Carso

Aurisina

 

 

Basovizza

 

 

Boschini - Peteano

 

 

Doberdò del Lago

 

 

Duino

 

 

Fogliano

 

 

Gabria

 

 

Gabrovizza

 

 

Grozzana

 

 

Jamiano

 

 

Malchina

 

 

Monfalcone

 

 

Monrupino

 

 

Muggia

 

 

Opicina

 

 

Prosecco

 

 

Ronchi dei Legionari

 

 

Sagrado - San Martino

 

 

Sales

 

 

San Michele del Carso

 

 

Savogna - Rubbia

 

 

Sgonico

 

 

Vallone

 

 

Zaule

14

Colli orientali

Buttrio

 

 

Cividale del Friuli

 

 

Corno di Rosazzo

 

 

Manzano

 

 

Premariacco

 

 

Prepotto

 

 

San Giovanni al Natisone

15

Pianura Isontina

Aiello del Friuli

 

 

Aquileia

 

 

Campolongo al Torre

 

 

Cervignano del Friuli

 

 

Chiopris - Viscone

 

 

Corona

 

 

Fiumicello

 

 

Fratta

 

 

Gradisca d'Isonzo

 

 

Mariano del Friuli

 

 

Medea

 

 

Morano

 

 

San Pier d'Isonzo

 

 

San Vito al Torre

 

 

Sraranzano

 

 

San Canzian d'Isonzo

 

 

Pieris - Begliano - Isola Morosini

 

 

Romans I

 

 

Romans II

 

 

Ruda

 

 

Tapogliano

 

 

Terzo d'Aquileia

 

 

Turriaco

 

 

Versa

 

 

Villa Vicentina

 

 

Villesse

 

 

Visco

 

 

Allegato B

(riferito all'articolo 12 bis)

Zona cinofila regionale di Premariacco

Scala 1:25.000"

 

 

Allegato C

(riferito all'articolo 12 bis)

Zona cinofila regionale del Dandolo di Maniago

Scala 1:25.000"

 

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43.

[2] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20. La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2005, n. 392, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2».

[5] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[6] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20 e così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[9] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[11] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[12] Sezione aggiunta dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[18] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[19] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[20] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[21] Lettera aggiunta dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[22] Lettera aggiunta dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[23] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[24] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[26] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 5 della stessa L.R. 1/2003.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[28] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[29] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[30] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[31] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[32] Lettera abrogata dall’art. 11 della L.R. 1 ottobre 2002, n. 26.

[33] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[34] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[35] Articolo modificato dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 10 e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[36] Per l’aggiornamento degli importi, vedi il D.P.G.R. 17 febbraio 2005, n. 045/Pres. per l’annata venatoria 2005-2006, e il D.P.G.R. 15 febbraio 2006, n. 035/Pres. per l’annata venatoria 2006-2007.

[37] Per l’aggiornamento degli importi annata venatoria 2005-2006 vedi il D.P.G.R. 17 febbraio 2005, n. 045/Pres..

[38] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[39] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[40] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[41] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[42] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e così modificato dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[43] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[44] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[45] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[46] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[47] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20.

[48] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[49] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[50] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[51] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[52] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[53] Lettera aggiunta dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[54] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[55] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[56] Comma già sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[57] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[58] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[59] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[60] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[61] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[62] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[63] Modificano il primo e secondo comma, art. 2 e il quarto comma, art. 3 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.

[64] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.

[65] Modificano i commi primo, quinto, sesto, settimo e ottavo, art. 7, il secondo comma, art. 8 e il primo comma, art. 9 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.

[66] Modificano il comma 1, art. 1, il comma 1, art. 5 e i commi 2, 3 e 5, art. 6 della L.R. 15 maggio 1987, n. 14.

[67] Modifica gli articoli 100 e 140 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[68] Modificano il comma 2, art. 2, il comma 1, art. 4, il comma 1, art. 5 e l'art. 8 della L.R. 1 giugno 1993, n. 29.

[69] Modificano il comma 2, art. 12, il comma 1 e 2, art. 14 e il comma 1, art. 16 della L.R. 18 maggio 1993, n. 21.

[70] Modificano il comma 1, art. 5, il comma 1, art. 8, il comma 1, art. 10, i commi 1 e 5, art. 12, il comma 1, art. 13, i commi 1 e 2, art. 17, i commi 1 e 2, art. 21 e il comma 1, art. 24 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24.

[71] Modifica il comma 5, art. 36 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[72] Modifica il comma 4, art. 1 della L.R. 7 giugno 1999, n. 16.

[73] Allegato così sostituito dall’allegato del D.P.R. 20 dicembre 2002, n. 0403/Pres.