§ 3.8.39 - L.R. 1 giugno 1993, n. 29.
Disciplina dell'aucupio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:01/06/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e competenze)
Art. 2.  (Specie, quantità catturabili, calendario)
Art. 3.  (Impianti di cattura e loro gestione)
Art. 4.  (Attività di cattura)
Art. 5.  (Disciplina degli uccelli catturati)
Art. 6.  (Marcatura e registrazioni)
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contratto con la presente legge ed in particolare le leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39, per le parti non espressamente [...]
Art. 13.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4


§ 3.8.39 - L.R. 1 giugno 1993, n. 29. [1]

Disciplina dell'aucupio.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 22).

 

Art. 1. (Oggetto e competenze) [2]

     1. Nel territorio regionale la cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli è disciplinata dalle norme della presente legge.

     2. Le funzioni amministrative relative alle attività di cui al comma 1 sono esercitate dalle Province territorialmente competenti che sono titolari degli impianti di cattura e dei centri di raccolta.

 

     Art. 2. (Specie, quantità catturabili, calendario) [3]

     1. Sono catturabili, con le modalità previste dalla presente legge, esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.

     2. Le quantità catturabili e il numero di impianti da attivare nel territorio regionale sono fissati, ogni tre anni, con decreto dell'assessore competente e ripartiti tra le Province, previo parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS).
     3. Con decreto dell'assessore competente possono essere altresì limitati i periodi di cattura per ragioni di tutela della fauna selvatica o di pubblico interesse, nonchè individuate percentuali di esemplari da liberare ai fini di studio delle migrazioni.

 

     Art. 3. (Impianti di cattura e loro gestione) [4]

     1. Per la cattura di uccelli prevista dalla presente legge è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane), di cui sono titolari le amministrazioni provinciali.

     2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a venti millimetri di lato a più fili ritorti. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a venti metri e l'altezza del palo dal terreno non può superare i quattro metri. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.

     3. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mest-net o a tramaglio, di lunghezza complessiva non superiore a novanta metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a trentadue millimetri di lato a più fili ritorti.
     4. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali e verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.

     5. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare, per l'esercizio della funzione di cui al comma 1, impianti esistenti di proprietà di terzi acquisiti in disponibilità. L'attivazione annuale degli stessi disposta dall'amministrazione provinciale costituisce atto idoneo per l'acquisizione della titolarità dell'impianto stesso ai fini dell'utilizzazione prevista dalla presente legge e autorizzazione all'esercizio dello stesso. La disponibilità può essere estesa alle attrezzature fisse e mobili, nonchè al personale a esso preposto a titolo di collaborazione.

     6. Il personale preposto agli impianti di cui ai commi 1 e 5 deve appartenere al ruolo delle amministrazioni provinciali ovvero, se esterno alle stesse, essere riconosciuto idoneo dall'INFS. Negli impianti è consentita altresì la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante, manutentore, sorvegliante, alle quali non è consentita la manipolazione del catturato e la compilazione delle prescritte registrazioni.

     7. I soggetti interessati alle collaborazioni con le amministrazioni provinciali di cui al comma 5 presentano apposita lettera di disponibilità alle amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno, contenente le informazioni e con le allegate certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla presente legge.

     8. Le amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle collaborazioni che prevedono la gestione dell'impianto da parte di due soggetti riconosciuti idonei dall'INFS. Gli addetti alla gestione possono operare soltanto presso un impianto. In caso di offerta di disponibilità di più impianti a distanze inferiori ai mille metri tra loro, è data priorità all'attivazione dell'impianto con caratteristiche storiche e paesistiche e con presenza di piante di alto fusto.

     9. Le amministrazioni provinciali possono individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale.

 

     Art. 4. (Attività di cattura) [5]

     1. L'esercizio della cattura degli uccelli è consentito dall'alba al tramonto con metodi che garantiscano la selettività del prelievo.

     2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.

     3. E' vietato usare a fini di richiamo o detenere al capanno uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo. E' vietato utilizzare richiami acustici.

     4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.

     5. L'inanellamento del catturato è effettuato tempestivamente, successivamente alla cattura, nel capanno dell'impianto.

 

     Art. 5. (Disciplina degli uccelli catturati) [6]

     1. Entro cinque giorni dalla cattura, tutti gli uccelli catturati devono essere conferiti ad appositi centri di raccolta e distribuzione.

     2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti da personale nominativamente autorizzato dall'amministrazione provinciale che provvede altresì a impartire le necessarie istruzioni per la registrazione degli esemplari in termini di carico e scarico e per la chiusura delle stesse registrazioni al termine dell'anno solare.

     3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono cedibili ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività di cattura al sensi dell'articolo 3.

     4. Possono cedere, altresì, gli esemplari per le finalità previste dalla presente legge a soggetti residenti nel territorio regionale, qualora vi sia disponibilità rispetto alla prioritaria cessione ai soggetti di cui al comma 3 residenti ovvero operanti nel territorio provinciale.

     5. Le amministrazioni provinciali provvedono alle cessioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attivazione e il mantenimento degli impianti di cui all'articolo 3 e dei centri di cui al comma 2 da disciplinare con proprio atto amministrativo. La ricevuta del versamento del rimborso previsto costituisce titolo per l'acquisizione degli esemplari dal centro.

     6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 possono detenere al massimo quindici esemplari per ciascuna specie catturabile. Ai fini di richiamo possono essere utilizzati un numero massimo di dieci esemplari per specie. Gli esemplari non trattenuti devono essere restituiti ai centri di cui ai comma 2 al termine annuale di attività.

     7. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3 possono detenere e utilizzare presso gli impianti stessi un numero complessivo massimo di ottanta esemplari delle diverse specie catturabili.

     8. Le detenzioni ai fini di allevamento amatoriale e ornamentale di cui all'articolo 3, comma 9, non possono essere superiori complessivamente a cinque esemplari delle diverse specie catturabili.

     9. Tutti gli uccelli detenuti per le finalità della presente legge sono trattenuti in gabbie idonee, a eccezione di quelli utilizzati come zimbelli, che possono essere utilizzati presso gli impianti di cattura temporaneamente correttamente imbragati.

 

     Art. 6. (Marcatura e registrazioni) [7]

     1. All'atto dell'attivazione annua degli impianti di cattura di cui all'articolo 3, l'amministrazione provinciale consegna al preposto all'impianto stesso un numero di fascette inamovibili e numerate pari al numero degli uccelli catturabili presso l'impianto stesso.

     2. Le fascette dl cui al comma 1 devono essere apposte agli uccelli catturati tempestivamente dopo la cattura e in ogni caso prima della registrazione.

     3. Ogni impianto attivato è dotato, a cura dell'amministrazione provinciale, di un registro delle catture e di un registro degli uccelli destinati ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'amministrazione stessa. I documenti consegnati sono registrati presso ogni singola amministrazione provinciale in apposito registro generale.

     4. Nel registro delle catture sono riportati, con penna indelebile, i dati relativi:

     a) agli uccelli catturati e alle fascette apposte ai medesimi ai sensi del comma 2;

     b) agli uccelli catturati eventualmente già in possesso di contrassegno; tali esemplari devono essere immediatamente liberati.

     5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, adottano un registro degli uccelli detenuti secondo il modello indicato dall'amministrazione provinciale. Le risultanze dello stesso devono corrispondere, per le parti relative al detentore, a quelle del centri di raccolta e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2.

     6. I registri delle catture e delle detenzioni devono essere esibiti a ogni richiesta degli addetti all'attività di vigilanza.

     7. Le Amministrazioni provinciali, d'intesa tra loro e con l'Amministrazione regionale, costituiscono una banca dati a livello regionale relativa alla cattura e alla detenzione degli uccelli.

     8. Per gli uccelli detenuti per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, non sussiste la necessità di tenuta di registri. Per gli stessi, per il tramite dell'esibizione delle ricevute dei versamenti al centro di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere dimostrata la provenienza.

 

     Art. 7. [8]

     [1. Il rilascio del provvedimento di concessione di cui all'articolo 3 comma 1, è subordinato al pagamento di una tassa di concessione annuale di lire 100 mila.

     2. I proventi della tassa di concessione spettano alla Provincia che ha rilasciato il provvedimento.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 è gratuito.]

 

     Art. 8. [9]

     [1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente, alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 [10].]

 

     Art. 9.

     1. [Alle violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano le sanzioni ivi previste] [11].

     2. Rimangono in vigore gli ulteriori divieti stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il richiamo alla licenza o alla licenza di porto di fucile nelle norme di cui ai commi 1 e 2 si intende riferito alla concessione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

     4. La concessione di cui all'articolo 3, comma 1, viene revocata per un periodo non inferiore a due anni in caso di detenzione a seguito di cattura di uccelli di specie non consentite.

     5. L'abbandono dell'impianto in funzione da parte del tenditore autorizzato comporta la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della concessione per un periodo non inferiore a due anni.

 

     Art. 10. [12]

     1. Per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale può concedere, a seconda della tipologia, sovvenzioni annuali fino ad un massimo di lire 3 milioni per le operazioni di manutenzione di ogni impianto.

     2. I proprietari o i conduttori degli impianti devono presentare domanda di sovvenzione all'Amministrazione regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

     Art. 11. [13]

 

     Art. 12.

     1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contratto con la presente legge ed in particolare le leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39, per le parti non espressamente richiamate dalla presente legge.

 

     Art. 13.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4.


[1] Abrogata dall'art. 146 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[3] Articolo modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 20 e così sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[5] Articolo modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[6] Articolo modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, ulteriormente sostituito dall'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[8] I previgenti artt. da 1 a 8 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 6 per effetto dell'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[9] I previgenti artt. da 1 a 8 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 6 per effetto dell'art. 44 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, L.R. 6/2008.

[10] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[13] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.