§ 3.8.68 – D.P.G.R. 15 febbraio 2006, n. 035/Pres.
Legge regionale 30/1999, articolo 27, commi 2 e 3. Aggiornamento tassa annuale di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:15/02/2006
Numero:035

§ 3.8.68 – D.P.G.R. 15 febbraio 2006, n. 035/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 27, commi 2 e 3. Aggiornamento tassa annuale di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistico venatorie e zone cinofile e dalle aziende agri-turistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di ettaro.

(B.U. 1 marzo 2006, n. 9).

 

IL PRESIDENTE

 

     VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare l’articolo 27, che, ai commi 2 e 3, dispone che deve essere pagata una tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro, per la costituzione e per il rinnovo, rispettivamente, di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile, pari a euro 5,165 e di aziende agri-turistico-venatorie, pari a euro 25,82;

     ATTESO CHE il comma 4 del suddetto articolo prevede che il versamento delle tasse di concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia;

     RICHIAMATO il comma 5 del citato articolo 27 che stabilisce che gli importi della tassa di cui ai commi 2 e 3 vengono aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie d’impiegati ed operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2005, n. 045/Pres., con cui sono stati aggiornati, per l’annata venatoria 2005-2006, gli importi della tassa a euro 5,81 per le aziende faunistico-venatorie e zone cinofile e a euro 28,99 per le aziende agri-turistico-venatorie;

     CONSIDERATO che la variazione percentuale degli indici ISTAT, nel periodo compreso tra dicembre 2004 e dicembre 2005, è stata dell'1,9;

     RITENUTO di aggiornare gli importi della tassa che deve essere versata, per l’annata venatoria 2006-2007, dalle aziende faunistico-venatorie e zone cinofile nonché dalle aziende agri-turistico-venatorie;

 

DECRETA

 

     Gli importi della tassa annuale di concessione regionale di cui all’articolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati, per l’annata venatoria 2006-2007, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

     – euro 5,92 per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile;

     – euro 29,54 per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie.