§ 3.8.40 - Legge Regionale 25 ottobre 1994, n. 15.
Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:25/10/1994
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione delle specie.
Art. 3.  Domande ed istruttoria.
Art. 4.  Ammontare del contributo.
Art. 5.  Esclusione dal contributo.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.8.40 - Legge Regionale 25 ottobre 1994, n. 15. [1]

Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico.

(B.U. 26 ottobre 1994, n. 43).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di salvaguardare l'esistenza e di favorire l'insediamento delle specie appartenenti alla fauna selvatica in pericolo di estinzione o di eccezionale interesse scientifico e naturalistico, I'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in favore di agricoltori e allevatori per concorrere al risarcimento dei danni cagionati da tali specie nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Individuazione delle specie.

     1. Sono ammessi al contributo, ai sensi della presente legge, esclusivamente i danni al patrimonio zootecnico, alle colture ed ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento causati da esemplari appartenenti alle seguenti specie:

a) orso bruno (Ursus arctos);

b) lince (Lynx lynx);

c) lupo (Canis lupus);

d) sciacallo dorato (Canis aureus);

e) aquila reale (Aquila chrysaetos).

     2. L'elenco di cui al comma 1 può essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, qualora venga riscontrata la presenza nel territorio regionale di altre specie con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Domande ed istruttoria.

     1. Le domande vanno presentate a cura degli interessati al Servizio della caccia e della pesca entro dieci giorni dal verificarsi del danno, previa tempestiva denuncia da comunicarsi al medesimo Servizio, a pena di decadenza, entro tre giorni dall'evento.

     2. L'istruttoria delle domande è svolta dal Servizio della caccia e della pesca che può avvalersi, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno, dell'Osservatorio faunistico e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio.

     3. I provvedimenti di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni sono emanati dal Direttore del Servizio della caccia e della pesca, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

 

     Art. 4. Ammontare del contributo.

     1. Il contributo per i danni contemplati nella presente legge è consentito fino alla misura del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato.

 

     Art. 5. Esclusione dal contributo.

     1. Non si fa luogo all'erogazione del contributo previsto dalla presente legge, ovvero si provvede al recupero dello stesso se già erogato, qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui all'articolo 2.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: «Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico-divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, nonchè per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.