§ 4.2.56 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 63.
Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:02/09/1981
Numero:63


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  (Servizio di distribuzione di gas naturale)
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 4.2.56 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 63.

Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Al fine di indicare gli obiettivi, i metodi e le priorità della distribuzione di gas combustibili, l'Amministrazione regionale predispone un piano regionale per l'utilizzo del gas metano nel territorio della Regione.

     Detto piano verrà approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 3. [2]

     Per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche, la Regione è autorizzata a concedere, alternativamente o cumulativamente, a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane:

     a) contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni 10, nella misura del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale;

     b) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in annualità.

     I contributi di cui alla lettera a) del primo comma possono venir concessi anche a privati operatori purché concessionari, da parte degli enti di cui al primo comma, della realizzazione delle opere.

 

          Art. 3 bis. (Servizio di distribuzione di gas naturale) [3]

     1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), il servizio di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico regolata da contratti la cui titolarità è in capo ai Comuni e agli enti esponenziali di Comuni.

     2. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con contratto di concessione rep. reg. n. 6151 del 23 novembre 1993 nei Comuni di Ampezzo, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Ovaro, Preone, Ravascletto, Raveo, Socchieve, Suttrio, Villa Santina e Paluzza, è trasferita a ciascun singolo Comune per quanto riguarda il proprio territorio comunale. La proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione è trasferita gratuitamente a ciascun singolo Comune, in quota parte calcolata in ragione della consistenza impiantistica che insiste sul territorio comunale.

     3. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) i Comuni di cui al comma 2 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Regione ai sensi del contratto rep.reg. n. 6151 del 23 novembre 1993.

 

     Art. 4. [4]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SNAM S.p.A. contributi «una tantum» per la costruzione di condotte ad alta pressione necessarie per allacciare le reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile.

     Il costo delle opere ammissibile a contributo viene determinato di volta in volta con provvedimento dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del diametro e della lunghezza della tubazione.

     La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo viene fissata nel 50% del costo come sopra determinato.

 

     Art. 5.

     I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge, devono presentare apposita domanda alla Direzione regionale del lavori pubblici.

     Nel caso in cui l'intervento, comunque ammissibile a contributo ai sensi della presente legge, non sia previsto espressamente nel piano regionale di cui all'articolo 2, la domanda dovrà venir corredata da uno studio di fattibilità e da un piano economico finanziario.

     Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4, la SNAM S.p.A. presenterà alla Direzione regionale dei lavori pubblici una documentata proposta relativa all'intervento da realizzare.

 

     Art. 6.

     La concessione dei contributi di cui alla presente legge è consentita anche nell'ipotesi in cui la rete di distribuzione dei gas combustibili sia in regime di condominio tra l'ente beneficiario e la società o ente che gestisce la rete stessa, purché sia prevista la possibilità di riscatto della rete da parte dell'ente pubblico.

     Nell'ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione [5].

 

     Art. 6 bis.

     1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la Direzione regionale dei lavori pubblici, Servizio dell'idraulica [6].

 

     Art. 7.

     La legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, è abrogata.

     Gli interventi, alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa abrogata in forza del precedente comma, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     Per il perfezionamento di detti interventi continua ad applicarsi la legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: «Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili» e con lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 9.

     Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 6.500 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8389 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane situati nelle zone terremotate, per la costruzione, il completamento, l'estensione od il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili» e con lo stanziamento di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l'esercizio 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati).


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 agosto 1987, n. 23.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1986, n. 60, modificato dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1991, n. 56 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[3] Articolo inserito dall'art. 132 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1986, n. 60.

[5] Comma aggiunto dall'art. 80, comma 5, della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.

[6] Articolo inserito dall'art. 12, secondo comma, della L.R. 23 agosto 1987, n. 23.