§ 4.2.73 - Legge Regionale 27 dicembre 1986, n. 60.
Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:27/12/1986
Numero:60

§ 4.2.73 - Legge Regionale 27 dicembre 1986, n. 60.

Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.

(B.U. 27 dicembre 1986, n. 133).

 

     Art. 1. Provvedimenti per la realizzazione di infrastrutture energetiche.

     Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis) [1].

     Agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la disciplina dettata dall'articolo stesso.

 

Art. 2. Finanziamento delle opere.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene sostituita dalla seguente: «Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche».

     Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, così come sostituito dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall'anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8425 con la denominazione «Contributi in conto capitale a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche, nonché finanziamenti alla SNAM S.p.A. per la costruzione di condotte di allacciamento delle reti interne dei Comuni a quella nazionale di distribuzione del gas combustibile» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 6 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

Art. 3. Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche. [2]

     [Per la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l'alimentazione idropotabile nella destra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa fino all'importo complessivo di lire 12.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1988 [3].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall'anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8313 con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere acquedottistiche nella destra Tagliamento» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).]

 

Art. 4. Rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato per l'anno 1984 con l'articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 480 milioni a decorrere dall'anno 1986. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2008 vengono ridotte di lire 480 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, nell'anno 1986, il limite di impegno di lire 480 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 480 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

     L'onere di lire 1.440 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.440 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.440 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma

- dal capitolo 8329 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 8357 viene, altresì, iscritto l'ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 480 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

Art. 5. Rifinanziamento dell'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19. [4]

     Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.

     Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 8415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l'anno 1988, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

Art. 6. Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.

     Al terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, la locuzione «alle Direzioni regionali dell'industria o dell'artigianato e cooperazione» è sostituita dalla seguente: «alla Direzione regionale dei lavori pubblici».

     Sono considerate valide le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge alle Direzioni regionali dell'industria o dell'artigianato e cooperazione ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 27 delle legge regionale 5 aprile 1985, n. 19.

     I capitoli 7934 e 8232 - quest'ultimo istituito ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 16 gennaio 1986 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 vengono trasferiti dalle Rubriche n. 7 e, rispettivamente, n. 8, alla Rubrica n. 9.

     A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa di lire 450 milioni per l'anno 1986 può venir utilizzato anche per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

Art. 7. Rifinanziamento della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1986, un ulteriore limite d'impegno le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:

     - anno 1986: lire 8.553.000;

     - anni dal 1987 al 1999: lire 1.222.000.

     L'onere di lire 10.997.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.997.000.

     Al predetto onere di lire 10.997.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     Sul precitato capitolo 8330 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 8.553.000 per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.

 

 


[1] Norma sostitutiva degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 2 settembre 1981, n. 63.

[2] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[3] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, nonché l'estensione alle opere di progettazione di cui all'art. 2 della medesima legge regionale. Vedi inoltre l'art. 9, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 21 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, l'art. 44 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 e l'art. 18 della L.R. 5 febraio 1992, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.